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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40535/2021

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 148/20 della Corte di appello di Brescia del 24/11/2020 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha respinto l'istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen. della sentenza n. 3161/18 pronunciata nei suoi confronti in data 17 luglio 2018 dal Tribunale di Brescia, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2018, con la quale è stato condannato alla pena di undici anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, il quale deduce di essere stato a conoscenza di un unico procedimento penale avviato in Italia nei propri confronti, riferito all'importazione attraverso il posto di frontiera di Ventimiglia di kg. 63 di hashish poi materialmente sequestrati al complice [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Bs) in data 18 gennaio 2012, subendo nell'ambito di detto procedimento prima la misura cautelare in carcere e poi gli arresti domiciliari, da cui evadeva il 13 agosto 2012, portandosi da latitante in Spagna.

Nulla, invece, aveva saputo delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dallo Hafyd sul proprio conto e che avrebbero dato luogo ad un nuovo procedimento riferito alla partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e a due ulteriori episodi di traffico illecito (art. 73 d.P.R. cit.), temporalmente antecedenti all'importazione di 63 kg.

Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione - che > richiamando quanto statuito nel decreto di latitanza del 20 gennaio 2015, argomenta come egli fosse consapevole del nuovo procedimento, stante l'arresto dei correi costituente "indice sicuro della conoscenza (...) della possibile emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale" - come frutto di semplice congettura, secondo cui il volontario trasferimento in Spagna doveva ascriversi al chiaro tentativo di sottrarsi agli altri procedimenti pendenti in Italia, originati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, continua, l'ordinanza di custodia cautelare originariamente adottata dal G.i.p. di Bolzano e poi per competenza ex art. 27 cod. proc. pen. dal G.i.p. di Sanremo non poteva essere stata emessa sulla base delle dichiarazioni rese dallo Hafyd, intervenute solo in seguito nell'aprile 2012, ma esclusivamente in relazione alla ricordata importazione di kg. 63 di hashish, così che la volontaria sottrazione agli arresti domiciliari era stata determinata dall'intento di sottrarsi a quel procedimento pendente dinanzi all'A.G. di Sanremo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che costituisce motivazione apodittica, in quanto frutto di frutto di mera congettura, quella secondo cui il ricorrente fosse sicuramente consapevole dell'instaurazione di un ulteriore procedimento a suo carico per il solo fatto che il complice nell'importazione dei 63 kg. di hashish ([OSCURATO:PERSONA]) avesse deciso di collaborare con gli inquirenti, svelando che la condotta era stata attuata nell'ambito di un contesto associativo ed era stata preceduta da altre analoghe importazioni illecite.

E' certamente plausibile supporre che, con l'apprendere dell'arresto del correo, il ricorrente potesse considerare anche l'ipotesi di una sua piena collaborazione con la giustizia, ma una plausibile supposizione resta tale e non può assurgere a livello di certezza.

In tale chiave di lettura, la stessa sottrazione alla misura cautelare nell'ambito dell'originario procedimento non può essere caricata di significati diversi da quella dell'intento di volersi sottrarre alla misura stessa ed alle conseguenze definitive del processo, per tornare in libertà con il trasferimento in Spagna.

La Corte di appello ha, inoltre, conferito rilevanza e significato alla circostanza che prima di avanzare richiesta di rescissione del giudicato, il condannato aveva conferito mandato al proprio difensore di verificare la pendenza di procedimento a suo carico proprio nel distretto di Brescia.

Il dato indiscutibile non esclude, tuttavia, che il Radoui possa essere venuto a conoscenza solo di recente dell'ulteriore condanna emessa nei propri confronti nell'ambito del procedimento celebrato dinanzi al Tribunale di Brescia e formalmente solo dopo avere fornito apposito incarico ad un legale del locale Foro che faceva copia della sentenza in data 9 giugno 2020, così da consentire allo stesso difensore di predisporre, entro il termine di legge, anche la più appropriata impugnazione.

Reputa in definitiva il Collegio che le circostanze valorizzate dalla Corte di appello non valgano a qualificare come colpevole la mancata conoscenza della celebrazione del nuovo processo instauratosi a carico del Radoui in Italia.

Secondo quanto risulta dalla stessa ordinanza impugnata, del resto, nell'ambito di detto procedimento egli era stato sempre difeso da un difensore di ufficio presso il quale non aveva mai eletto domicilio, nell'ordinanza cautelare genetica del 2015 venendo indicato come "residente in Spagna" e la difesa ha prodotto ampia documentazione della sua permanenza a Murcia dagli anni 2011- 2012, sicché le considerazioni espresse dalla Corte di merito quanto alla rilevanza della sottoposizione del Radoui al primo procedimento non possono assurgere, come anzidetto, a significato diverso di una plausibile supposizione di conoscenza del procedimento, insufficiente per respingere, alla luce delle positive prove di segno contrario addotte dal condannato, l'istanza di rescissione del giudicato.

3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di merito per l'ulteriore corso della procedura.

P. Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.

Così deciso, 18 ottobre 2021 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 148/20 della Corte di appello di Brescia del 24/11/2020 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha respinto l'istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen. della sentenza n. 3161/18 pronunciata nei suoi confronti in data 17 luglio 2018 dal Tribunale di Brescia, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2018, con la quale è stato condannato alla pena di undici anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, il quale deduce di essere stato a conoscenza di un unico procedimento penale avviato in Italia nei propri confronti, riferito all'importazione attraverso il posto di frontiera di Ventimiglia di kg. 63 di hashish poi materialmente sequestrati al complice [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (Bs) in data 18 gennaio 2012, subendo nell'ambito di detto procedimento prima la misura cautelare in carcere e poi gli arresti domiciliari, da cui evadeva il 13 agosto 2012, portandosi da latitante in Spagna. Nulla, invece, aveva saputo delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dallo Hafyd sul proprio conto e che avrebbero dato luogo ad un nuovo procedimento riferito alla partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e a due ulteriori episodi di traffico illecito (art. 73 d.P.R. cit.), temporalmente antecedenti all'importazione di 63 kg. Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione - che > richiamando quanto statuito nel decreto di latitanza del 20 gennaio 2015, argomenta come egli fosse consapevole del nuovo procedimento, stante l'arresto dei correi costituente "indice sicuro della conoscenza (...) della possibile emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale" - come frutto di semplice congettura, secondo cui il volontario trasferimento in Spagna doveva ascriversi al chiaro tentativo di sottrarsi agli altri procedimenti pendenti in Italia, originati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, continua, l'ordinanza di custodia cautelare originariamente adottata dal G.i.p. di Bolzano e poi per competenza ex art. 27 cod. proc. pen. dal G.i.p. di Sanremo non poteva essere stata emessa sulla base delle dichiarazioni rese dallo Hafyd, intervenute solo in seguito nell'aprile 2012, ma esclusivamente in relazione alla ricordata importazione di kg. 63 di hashish, così che la volontaria sottrazione agli arresti domiciliari era stata determinata dall'intento di sottrarsi a quel procedimento pendente dinanzi all'A.G. di Sanremo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che costituisce motivazione apodittica, in quanto frutto di frutto di mera congettura, quella secondo cui il ricorrente fosse sicuramente consapevole dell'instaurazione di un ulteriore procedimento a suo carico per il solo fatto che il complice nell'importazione dei 63 kg. di hashish ([OSCURATO:PERSONA]) avesse deciso di collaborare con gli inquirenti, svelando che la condotta era stata attuata nell'ambito di un contesto associativo ed era stata preceduta da altre analoghe importazioni illecite. E' certamente plausibile supporre che, con l'apprendere dell'arresto del correo, il ricorrente potesse considerare anche l'ipotesi di una sua piena collaborazione con la giustizia, ma una plausibile supposizione resta tale e non può assurgere a livello di certezza. In tale chiave di lettura, la stessa sottrazione alla misura cautelare nell'ambito dell'originario procedimento non può essere caricata di significati diversi da quella dell'intento di volersi sottrarre alla misura stessa ed alle conseguenze definitive del processo, per tornare in libertà con il trasferimento in Spagna. La Corte di appello ha, inoltre, conferito rilevanza e significato alla circostanza che prima di avanzare richiesta di rescissione del giudicato, il condannato aveva conferito mandato al proprio difensore di verificare la pendenza di procedimento a suo carico proprio nel distretto di Brescia. Il dato indiscutibile non esclude, tuttavia, che il Radoui possa essere venuto a conoscenza solo di recente dell'ulteriore condanna emessa nei propri confronti nell'ambito del procedimento celebrato dinanzi al Tribunale di Brescia e formalmente solo dopo avere fornito apposito incarico ad un legale del locale Foro che faceva copia della sentenza in data 9 giugno 2020, così da consentire allo stesso difensore di predisporre, entro il termine di legge, anche la più appropriata impugnazione. Reputa in definitiva il Collegio che le circostanze valorizzate dalla Corte di appello non valgano a qualificare come colpevole la mancata conoscenza della celebrazione del nuovo processo instauratosi a carico del Radoui in Italia. Secondo quanto risulta dalla stessa ordinanza impugnata, del resto, nell'ambito di detto procedimento egli era stato sempre difeso da un difensore di ufficio presso il quale non aveva mai eletto domicilio, nell'ordinanza cautelare genetica del 2015 venendo indicato come "residente in Spagna" e la difesa ha prodotto ampia documentazione della sua permanenza a Murcia dagli anni 2011- 2012, sicché le considerazioni espresse dalla Corte di merito quanto alla rilevanza della sottoposizione del Radoui al primo procedimento non possono assurgere, come anzidetto, a significato diverso di una plausibile supposizione di conoscenza del procedimento, insufficiente per respingere, alla luce delle positive prove di segno contrario addotte dal condannato, l'istanza di rescissione del giudicato. 3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di merito per l'ulteriore corso della procedura. P. Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Così deciso, 18 ottobre 2021 Il consig
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