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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12605/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36662/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte ci Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per il reato di furto ed ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 4

I. 110 del 1975; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di furto, è versato in fatto, in quanto pretende, da questa Corte, una rivalutazione del giudizio di merito sull'attendibilità di una testimonianza, che non è consentita in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato che il dispositivo della sentenza appellata riporta un errore materiale nella parte in cui non ha eliminato la pena per il reato prescritto (capo B); considerato, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez.

II, sent. n. 35424/22 Rv. 283516); P. Q. M. rettificato, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo le parole "dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli al capo b perchè estinto per intervenuta prescrizione", leggasi "ed elimina la relativa pena di euro 1.000 di ammenda", dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 (TR Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R)rrelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36662/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte ci Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per il reato di furto ed ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di furto, è versato in fatto, in quanto pretende, da questa Corte, una rivalutazione del giudizio di merito sull'attendibilità di una testimonianza, che non è consentita in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che il dispositivo della sentenza appellata riporta un errore materiale nella parte in cui non ha eliminato la pena per il reato prescritto (capo B); considerato, tuttavia, che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 35424/22 Rv. 283516); P. Q. M. rettificato, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che, dopo le parole "dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli al capo b perchè estinto per intervenuta prescrizione", leggasi "ed elimina la relativa pena di euro 1.000 di ammenda", dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 (TR Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R)rrelli
Sentenza Cassazione n. 12605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris