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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48789/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, avverso il provvedimento del 30 novembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere un permesso premio; RILEVATO che il Tribunale ha basato la sua decisione su una revisione critica del detenuto apprezzabile solo su un piano verbale, sulle negative informazioni di polizia acquisite mediante la D.D.A. di Catania e sul tenore di vita del condannato, manifestamente sproporzionato in relazione alle capacità reddituali dei familiari; VISTO il ricorso, con il quale si deduce, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 41- bis Ord. pen.; RITENUTO che il ricorso vada dichiarato inammissibile, poiché, oltre a dedurre censure in fatto ed eminentemente rivalutative, non si confronta, con adeguata analisi critica, con le argomentazioni addotte a sostegno della decisione impugnata; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore I presid nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, avverso il provvedimento del 30 novembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere un permesso premio; RILEVATO che il Tribunale ha basato la sua decisione su una revisione critica del detenuto apprezzabile solo su un piano verbale, sulle negative informazioni di polizia acquisite mediante la D.D.A. di Catania e sul tenore di vita del condannato, manifestamente sproporzionato in relazione alle capacità reddituali dei familiari; VISTO il ricorso, con il quale si deduce, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 41- bis Ord. pen.; RITENUTO che il ricorso vada dichiarato inammissibile, poiché, oltre a dedurre censure in fatto ed eminentemente rivalutative, non si confronta, con adeguata analisi critica, con le argomentazioni addotte a sostegno della decisione impugnata; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore I presid nt
Sentenza Cassazione n. 48789/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris