CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 32525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 9 settembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 26 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Battipaglia il 21 febbraio 2017. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui è stata eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei teste Finizio per l'asserita violazione degli art. 64 comma 3 bis, 197, 197 commi 3 e 4 e 210 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità, non potendosi anzi sottacere che la difesa, nell'atto di appello, ha espressamente sostenuto che le prove raccolte non avevano consentito di affermare la colpevolezza dell'imputato "sebbene in astratto possono considerarsi chiaramente utilizzabili le dichiarazioni rese da parte dell'acquirente"; Ritenuto che il secondo motivo, con cui è stata censurata l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste Fnizio, è manifestamente infondato, risolvendosi la doglianza difensiva in un differente apprezzamento di merito non consentito in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, avendo la Corte di appello rimarcato la credibilità del teste in ragione dell'assenza dei motivi di rancore nei confronti dell'imputato e della precisione della ricostruzione della vicenda dallo stesso fornita. Considerato che anche il terzo motivo, con cui è stata dedotta l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di appello richiamato, in modo pertinente, l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437), secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermatva, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini dela efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice, fermo restando che la Corte dì appello ha comunque indicato (a pag. 4 della sentenza impugnata) gli elementi indiziari che, anche a voler escludere il riconoscimento, deponevano nel senso della identificazione dello spacciatore nell'imputato, elementi questi la cui pregnanza non è stata contestata nel ricorso. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 o iglierp,est