CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 45437/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.~ le conclusioni del PG, , ree-kr. CLS '4,42‘..Q.jeu , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2021, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, ai sensi dell'art. 1, comma 3, I. n. 241/2006, l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza della Corte di appello di Salerno del 9.7.2019. A ragione della decisione, evidenziava che il titolo legittimante la revoca dell'indulto era costituito dalla sentenza emessa nei confronti del Raiola in data 10.6.2046, irrevocabile dal 31.1.2020, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile di quattro reati, avvinti sotto il vincolo della continuazione (due delitti di ricettazione, contestati ai capi C ed F; due delitti di rapina aggravata, contestati ai capi A e D) commessi il 30.5.2006 e il 28.9.2006, per i quali era stato condannato alla pena complessiva di anni sei di reclusione ed C. 3.000,00 di multa; che in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Ciabotti — secondo cui "in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra esse" - era possibile ritenere che in astratto i delitti di cui ai capi A) e D), essendo ugualmente circonstanziati, presentassero pari gravità e che, quindi, fossero entrambi considerabili indifferentemente come violazione più grave, con la conseguenza che il delitto di rapina di cui al capo D), commesso dopo l'entrata in vigore della legge di applicazione dell'indulto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ben potesse legittimare la revoca del beneficio già concesso. 2. Avverso detta ordinanza, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del condannato, ha proposto ricorso per "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 3, L. n. 241/2006 e dell'art.133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, nella specie illogica, avendo ritenuto il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, le due rapine (capo A e capo D) oggetto di sentenza n. 1451/2006 di pari gravità e, pertanto, quella rubricata al Capo D) legittimante la revoca del beneficio". Nel contestare che i due delitti di rapina, sebbene ugualmente circonstanziati, potessero essere ritenuti di pari gravità, il ricorrente ha sostenuto che, ancorché il Giudice della cognizione non avesse precisato quale tra i due fosse stato reputato più grave ai fini della determinazione della pena base, apparirebbe evidente, tenuto conto della "somma impossessata" (C.39.500,00 per il reato sub A, commesso il 30.5.2006; C. 25.000,00 per il reato sub D, commesso il 28.9.2006), che detto Giudice avesse considerato più grave quello rubricato al capo A), commesso il 30.5.2006. Ha aggiunto che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe il potere di sostituirsi a quello della cognizione in ordine alla valutazione della violazione più grave; che, inoltre, la decisione avrebbe dovuto essere orientata dall'applicazione del principio del favor rei e, che, in ogni caso, la motivazione svolta non sarebbe soddisfacente a fondare l'accoglimento dell'istanza di revoca dell'indulto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E' principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui "in materia di reato continuato, al giudice dell' esecuzione, che procede alla verifica dei presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto, spetta, in assenza di indicazione da parte del giudice della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti, anche non chiaramente espressi al fine di individuare il reato più grave, e di accertarne l'epoca di consumazione" (Cass. Sez. 1, n. 10285 del 01/10/2019, Rv. 278487; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 34146 del 03/07/2014, Rv. 260375). Ebbene detto principio è perfettamente applicabile anche al caso in cui, come nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla verifica dei presupposti temporali per la revoca del beneficio dell'indulto in precedenza concesso. Nella pronuncia citata (n. 34146 del"2014) è stato condivisibilmente posto in rilievo che: "è indubbio che, ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., deve aversi riguardo alla violazione considerata più grave in astratto e non in concreto [...], sicché, allorché occorra individuare il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità astratta dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, senza che possono venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pec., che possono contribuire alla determinazione di quella da infliggere in concreto [...]"; "però, occorre considerare che la nozione di violazione più grave ha valenza complessa, che muovendo dalla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione"; anche se la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., deve essere il risultato di una operazione unitaria, occorre, tuttavia, che sia individuabile la pena stabilita dal giudice della cognizione per ciascun reato e, quindi, in assenza di specificazione da parte di quest'ultimo, del reato più grave su cui sono stati apportati gli aumenti di pena a titolo di continuazione, al giudice 3 dell'esecuzione spetta il potere - dovere di "interpretare il giudicato" e "di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi fattuali, pur se non chiaramente espressi, necessari per l'individuazione, in sede esecutiva, del reato più grave al fine di verificarne l'epoca di consumazione". 2. Ebbene, applicando detto principio al caso di specie, ritiene il Collegio che l'argomentare del Tribunale di Benevento - secondo cui, poiché "in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra esse", era possibile ritenere che in astratto i delitti di cui ai capi A) e D), essendo ugualmente circonstanziati, presentassero pari gravità e che, quindi, fossero entrambi considerabili indifferentemente come violazione più grave, con la conseguenza che il delitto di rapina di cui al capo D), commesso dopo l'entrata in vigore della legge di applicazione dell'indulto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ben potesse legittimare la revoca del beneficio già concesso - non appare soddisfacente. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe dovuto, infatti, procedere a "interpretare il giudicato", ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi fattuali relativi alle concrete modalità di manifestazione delle fattispecie criminose, pur se non chiaramente espressi, necessari per l'individuazione del reato più grave, al fine di verificarne l'epoca di consumazione, a sua volta funzionale per stabilire la sussistenza o meno della causa di revoca dell'indulto già concesso. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento che dovrà attenersi al superiore principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benev