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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 agosto 2026

Cassazione n. 24845/2026

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!Numero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Esecuzione pressoterziLUCIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 14/04/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere R.G. n. 16814/2025ALBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSSANA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO DELL’[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 16814-2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 159/2025 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il07/02/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],il quale chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso nel suo primo motivo,assorbente rispetto i restanti.1. [OSCURATO:PERSONA] notificò all'Agenzia delle entrate atto di pignoramentopresso terzi, invitando l'Amministrazione finanziaria a rendere la dichiarazionedi cui all'art. 547 c.p.c. in relazione alla posizione della "G S [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione".

L'Agenzia delle Entrate rendeva dichiarazione negativa,contestata dal creditore procedente ex art.547 c.p.c.2.

Con ordinanza del 4.9.2020, il Tribunale di Paola, sezione esecuzionimobiliari, accogliendo l’istanza del creditore procedente, dichiarava che il terzoAgenzia delle entrate era debitore del debitore esecutato [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per l’importo di euro 5.000,00, assegnando allaparte interessata il termine di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio dimerito.Con atto di citazione l’Agenzia delle entrate introduceva il giudizio di merito,ai sensi dell’art.548 c.p.c., sollevando, in via pregiudiziale, l’eccezione di difettodi giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, rigettata dalTribunale di Paola con la sentenza n.159/2025, pubblicata il 7 febbraio 2025,con cui si ritenevano infondate tutte le doglianze dell’amministrazione finanziariain ordine alla sussistenza del diritto di credito dedotto nella procedura esecutiva.3.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi,contro [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniSette e [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale per l’adunanza del 14aprile 2026.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiestol’accoglimento, con portata assorbente, del primo motivo di ricorso, dovendosiritenere la giurisdizione del giudice tributario.Numero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria, insistendoData pubblicazione 29/08/2026per l’accoglimento del ricorso alla luce di Cass.

S.U. n.3773/2014, i cui principisarebbero applicabili anche a seguito della nuova disciplina normativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360,primo comma, n.1, c.p.c., il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziariaordinaria, in quanto la controversia, avente ad oggetto la contestazione delladichiarazione resa dall’amministrazione finanziaria quale terza pignorata ai sensidell’art. 548 c.p.c., deve essere decisa dal giudice tributario, conformemente aquanto statuito da Cass.

S.U. n.3773/2014.1.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, in subordine, denunzia laviolazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 23 del d.lgs.n. 472 del 1997, per avere il giudice di merito predicato l’esistenza del creditodi 5.000 euro in capo alla debitrice esecutata, credito che tuttavia per legge èsottoposto a diretta compensazione da parte dell’ufficio e, come tale, non èaggredibile da ulteriori creditori privati.1.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente, in subordine, denunzia sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa motivazione, in violazione dell’art.132c.p.c., per avere il giudice di merito (i) omesso qualsiasi motivazione sul rigettodel secondo motivo dell’opposizione, che poneva la questione dell’applicabilitànel caso di specie dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, del tutto ignorata dalTribunale, e (ii) apoditticamente affermato che il creditore procedente avevaprovato l’esistenza del credito della debitrice esecutata.2.1.

Il primo motivo è infondato.Come rilevato da parte ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n.3773/2014, confermata da Cass.

S.U. n. 9570/2014, hannoaffermato che, nel caso in cui il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo,di cui all'art. 548 cod. proc. civ., abbia ad oggetto l'esistenza di un creditod'imposta del contribuente esecutato, la controversia investe un rapporto dinatura tributaria e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, aisensi dell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendosi ritenere - in virtùNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026di una doverosa interpretazione estensiva del "catalogo degli atti impugnabili" diData pubblicazione 29/08/2026cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in ossequio alle norme costituzionali ditutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art.97 Cost.) - che anche la dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate,terzo pignorato, costituisca espressione del potere impositivo ad essa spettante.Nelle citate pronunce, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione delGiudice Tributario, allorquando, come nel caso di specie, la controversia investaun rapporto di natura tributaria, avente ad oggetto l'accertamento dellaesistenza o meno di crediti d'imposta del contribuente esecutato.Le Sezioni Unite, nella citata pronuncia 3773//2014, dopo avere evidenziato che, ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorreavere puntualizzato che tale disciplina non resta condizionata in senso limitativodall'elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n.546/1992, hannoespressamente affermato che la mancanza di uno di tali atti, non precludel'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto chesi riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interessead agire ex art.100 c.p.c.Nella specie la controversia ha ad oggetto la contestazione delladichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria nella proceduraesecutiva relativa al pignoramento di un credito d'imposta della contribuenteesecutata.Non appaiono sussistere ragioni idonee ad impedire il riconoscimento alladichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate, quale terzo pignorato,della natura di atto costituente espressione del potere impositivo ad essaspettante, nè appare pertinente, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, ilriferimento nella sentenza impugnata a Cass.

S.U. n. 7822/2020 (in tema dicontroversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria), datoche nella specie l’amministrazione finanziaria non è il creditore procedente, maè terza pignorata, in relazione ad un credito tributario del debitore esecutato.Tuttavia, il presupposto chiaramente esplicitato nelle citate pronunce delleSezioni Unite nn. 3773 e 9570 del 2014 risiede nella considerazione che ilNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026giudizio, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propriaData pubblicazione 29/08/2026legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanzalimitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celeritàprocessuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - siconclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneoad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto,avente ad oggetto il credito del debitore esecutato - che, pertanto, è litisconsortenecessario - nei confronti del terzo pignorato (si tratta, cioè, di un vero e propriogiudizio di cognizione sull'esistenza del detto credito); l'altro, di rilevanzameramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignoratoall'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzodebitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso,secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege (Cass.

S.U.3773/2014, in motivazione).A questo punto, occorre verificare se tale interpretazione sia sostenibileanche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla leggen. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162del 2014) ed infine dal d.l. 27 giugno 2015 ( convertito della legge n. 132 del2015).Questa Corte ha già affermato che nell'espropriazione forzata presso terzi,in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configuraalla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva,funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettivaesistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicchél'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea(anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantumdel debito del terzo nei confronti dell'esecutato (Cass. n.23123/2022).Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente daquanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., nonha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, bensì distabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzoNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possalegittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e,quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (v.Cass. n.13131/2025, principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).L’ordinanza del giudice dell’esecuzione può essere impugnata dal creditore odal terzo con l’opposizione agli atti esecutivi, nelle forme di cui all’art.617 c.p.c.,e la decisione resa in sede di opposizione sarà a sua volta impugnabile con ilricorso in Cassazione ex art.111 Cost.Come rilevato in dottrina, il testo previgente dell’art.549 c.p.c. prevedevache le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo fossero decise in ognicaso con una sentenza appellabile, evidentemente destinata ad accertare anchel’esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo; il che portavaa ritenere che il processo dovesse adeguarsi alle regole di giurisdizione,competenza e rito applicabili al giudizio eventualmente instaurato dal debitoreesecutato nei confronti del terzo.Nell’attuale disciplina, invece, il giudice dell’esecuzione è investito di unmomento cognitorio i cui risultati possono essere ridiscussi nell’ambito di ungiudizio (di cognizione) di opposizione agli atti esecutivi, impugnabile solo inCassazione ex art. 111 Cost.A seguito della riforma dell’art. 549 c.p.c., la contestazione sulladichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamentodell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo.

Così comel’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione risolve l’incidente di cognizione havalenza limitata all’esecuzione in corso, egualmente la sentenza emessa all’esitodell’opposizione è inidonea alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantumdel debito del terzo nei confronti dell'esecutato.La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione è idonea al giudicatolimitatamente al rapporto tra creditore procedente e terzo, mentre in relazioneal rapporto tra debitore esecutato e terzo la decisione farà stato ai soli finidell’assoggettabilità del credito alla procedura esecutiva.La fattispecie in esame riguarda una procedura esecutiva promossasuccessivamente all’entrata in vigore delle modifiche legislative, pertantoNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026l'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento non fa stato neiconfronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendoun’efficacia limitata alla fase esecutiva.In particolare, con riferimento al caso in esame, in cui si tratta delpignoramento di un credito di natura tributaria, il creditore procedente puòcomunque avvalersi della tutela esecutiva nei confronti del terzo innanzi algiudice ordinario, sebbene la dichiarazione negativa dell’amministrazionefinanziaria conservi la natura di atto espressivo del potere impositivo che puòessere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei terminidi legge.In conclusione, rigettato il primo motivo, il ricorso va rimesso alla TerzaSezione civile di questa Corte, competente per l’esame degli ulteriori motivi, exart.142 disp. att. c.p.c.

P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara lagiurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa alla Terza Sezione civile.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Esecuzione pressoterziLUCIA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 14/04/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G. n. 16814/2025ALBERTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSSANA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARCO DELL’[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 16814-2025 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 159/2025 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il07/02/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],il quale chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso nel suo primo motivo,assorbente rispetto i restanti.1. [OSCURATO:PERSONA] notificò all'Agenzia delle entrate atto di pignoramentopresso terzi, invitando l'Amministrazione finanziaria a rendere la dichiarazionedi cui all'art. 547 c.p.c. in relazione alla posizione della "G S [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione". L'Agenzia delle Entrate rendeva dichiarazione negativa,contestata dal creditore procedente ex art.547 c.p.c.2. Con ordinanza del 4.9.2020, il Tribunale di Paola, sezione esecuzionimobiliari, accogliendo l’istanza del creditore procedente, dichiarava che il terzoAgenzia delle entrate era debitore del debitore esecutato [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per l’importo di euro 5.000,00, assegnando allaparte interessata il termine di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio dimerito.Con atto di citazione l’Agenzia delle entrate introduceva il giudizio di merito,ai sensi dell’art.548 c.p.c., sollevando, in via pregiudiziale, l’eccezione di difettodi giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, rigettata dalTribunale di Paola con la sentenza n.159/2025, pubblicata il 7 febbraio 2025,con cui si ritenevano infondate tutte le doglianze dell’amministrazione finanziariain ordine alla sussistenza del diritto di credito dedotto nella procedura esecutiva.3. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi,contro [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniSette e [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale per l’adunanza del 14aprile 2026.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiestol’accoglimento, con portata assorbente, del primo motivo di ricorso, dovendosiritenere la giurisdizione del giudice tributario.Numero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria, insistendoData pubblicazione 29/08/2026per l’accoglimento del ricorso alla luce di Cass. S.U. n.3773/2014, i cui principisarebbero applicabili anche a seguito della nuova disciplina normativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360,primo comma, n.1, c.p.c., il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziariaordinaria, in quanto la controversia, avente ad oggetto la contestazione delladichiarazione resa dall’amministrazione finanziaria quale terza pignorata ai sensidell’art. 548 c.p.c., deve essere decisa dal giudice tributario, conformemente aquanto statuito da Cass. S.U. n.3773/2014.1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, in subordine, denunzia laviolazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 23 del d.lgs.n. 472 del 1997, per avere il giudice di merito predicato l’esistenza del creditodi 5.000 euro in capo alla debitrice esecutata, credito che tuttavia per legge èsottoposto a diretta compensazione da parte dell’ufficio e, come tale, non èaggredibile da ulteriori creditori privati.1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, in subordine, denunzia sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa motivazione, in violazione dell’art.132c.p.c., per avere il giudice di merito (i) omesso qualsiasi motivazione sul rigettodel secondo motivo dell’opposizione, che poneva la questione dell’applicabilitànel caso di specie dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, del tutto ignorata dalTribunale, e (ii) apoditticamente affermato che il creditore procedente avevaprovato l’esistenza del credito della debitrice esecutata.2.1. Il primo motivo è infondato.Come rilevato da parte ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n.3773/2014, confermata da Cass. S.U. n. 9570/2014, hannoaffermato che, nel caso in cui il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo,di cui all'art. 548 cod. proc. civ., abbia ad oggetto l'esistenza di un creditod'imposta del contribuente esecutato, la controversia investe un rapporto dinatura tributaria e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, aisensi dell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendosi ritenere - in virtùNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026di una doverosa interpretazione estensiva del "catalogo degli atti impugnabili" diData pubblicazione 29/08/2026cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in ossequio alle norme costituzionali ditutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art.97 Cost.) - che anche la dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate,terzo pignorato, costituisca espressione del potere impositivo ad essa spettante.Nelle citate pronunce, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione delGiudice Tributario, allorquando, come nel caso di specie, la controversia investaun rapporto di natura tributaria, avente ad oggetto l'accertamento dellaesistenza o meno di crediti d'imposta del contribuente esecutato.Le Sezioni Unite, nella citata pronuncia 3773//2014, dopo avere evidenziato che, ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorreavere puntualizzato che tale disciplina non resta condizionata in senso limitativodall'elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n.546/1992, hannoespressamente affermato che la mancanza di uno di tali atti, non precludel'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto chesi riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interessead agire ex art.100 c.p.c.Nella specie la controversia ha ad oggetto la contestazione delladichiarazione negativa resa dall’amministrazione finanziaria nella proceduraesecutiva relativa al pignoramento di un credito d'imposta della contribuenteesecutata.Non appaiono sussistere ragioni idonee ad impedire il riconoscimento alladichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate, quale terzo pignorato,della natura di atto costituente espressione del potere impositivo ad essaspettante, nè appare pertinente, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, ilriferimento nella sentenza impugnata a Cass. S.U. n. 7822/2020 (in tema dicontroversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria), datoche nella specie l’amministrazione finanziaria non è il creditore procedente, maè terza pignorata, in relazione ad un credito tributario del debitore esecutato.Tuttavia, il presupposto chiaramente esplicitato nelle citate pronunce delleSezioni Unite nn. 3773 e 9570 del 2014 risiede nella considerazione che ilNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026giudizio, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propriaData pubblicazione 29/08/2026legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanzalimitata alla sola azione esecutiva, ma - anche per motivi di economia e celeritàprocessuale richiesti dai principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - siconclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l'uno, idoneoad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto,avente ad oggetto il credito del debitore esecutato - che, pertanto, è litisconsortenecessario - nei confronti del terzo pignorato (si tratta, cioè, di un vero e propriogiudizio di cognizione sull'esistenza del detto credito); l'altro, di rilevanzameramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignoratoall'espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzodebitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso,secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege (Cass. S.U.3773/2014, in motivazione).A questo punto, occorre verificare se tale interpretazione sia sostenibileanche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla leggen. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162del 2014) ed infine dal d.l. 27 giugno 2015 ( convertito della legge n. 132 del2015).Questa Corte ha già affermato che nell'espropriazione forzata presso terzi,in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configuraalla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva,funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettivaesistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicchél'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea(anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantumdel debito del terzo nei confronti dell'esecutato (Cass. n.23123/2022).Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente daquanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., nonha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, bensì distabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzoNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possalegittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e,quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (v.Cass. n.13131/2025, principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).L’ordinanza del giudice dell’esecuzione può essere impugnata dal creditore odal terzo con l’opposizione agli atti esecutivi, nelle forme di cui all’art.617 c.p.c.,e la decisione resa in sede di opposizione sarà a sua volta impugnabile con ilricorso in Cassazione ex art.111 Cost.Come rilevato in dottrina, il testo previgente dell’art.549 c.p.c. prevedevache le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo fossero decise in ognicaso con una sentenza appellabile, evidentemente destinata ad accertare anchel’esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo; il che portavaa ritenere che il processo dovesse adeguarsi alle regole di giurisdizione,competenza e rito applicabili al giudizio eventualmente instaurato dal debitoreesecutato nei confronti del terzo.Nell’attuale disciplina, invece, il giudice dell’esecuzione è investito di unmomento cognitorio i cui risultati possono essere ridiscussi nell’ambito di ungiudizio (di cognizione) di opposizione agli atti esecutivi, impugnabile solo inCassazione ex art. 111 Cost.A seguito della riforma dell’art. 549 c.p.c., la contestazione sulladichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamentodell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo. Così comel’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione risolve l’incidente di cognizione havalenza limitata all’esecuzione in corso, egualmente la sentenza emessa all’esitodell’opposizione è inidonea alla formazione di un giudicato sull'an o sul quantumdel debito del terzo nei confronti dell'esecutato.La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione è idonea al giudicatolimitatamente al rapporto tra creditore procedente e terzo, mentre in relazioneal rapporto tra debitore esecutato e terzo la decisione farà stato ai soli finidell’assoggettabilità del credito alla procedura esecutiva.La fattispecie in esame riguarda una procedura esecutiva promossasuccessivamente all’entrata in vigore delle modifiche legislative, pertantoNumero registro generale 16814/2025Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 24845/2026Data pubblicazione 29/08/2026l'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento non fa stato neiconfronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendoun’efficacia limitata alla fase esecutiva.In particolare, con riferimento al caso in esame, in cui si tratta delpignoramento di un credito di natura tributaria, il creditore procedente puòcomunque avvalersi della tutela esecutiva nei confronti del terzo innanzi algiudice ordinario, sebbene la dichiarazione negativa dell’amministrazionefinanziaria conservi la natura di atto espressivo del potere impositivo che puòessere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei terminidi legge.In conclusione, rigettato il primo motivo, il ricorso va rimesso alla TerzaSezione civile di questa Corte, competente per l’esame degli ulteriori motivi, exart.142 disp. att. c.p.c. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara lagiurisdizione del giudice ordinario, rimettendo la causa alla Terza Sezione civile.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola