CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dei futili motivi e rigetto nel resto; udito il difensore, avv. A. Casalinuovo per le parti civili, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, e ha depositatoconclusioni e nota spese; uditi i difensori, avv.ti M. Nigro e F. C. Coppi, che hanno concludo chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata,la Corte di assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], resa dalla Corte di assise in sede, in data 12 gennaio 2022, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre, in relazione ai reati di duplice omicidio di Francesco e [OSCURATO:PERSONA], per aver esploso, utilizzando un fucile , cinque cartucce cal. 12, caricate a pallettoni , attingendo [OSCURATO:PERSONA] con tre proiettili a carica multipla e il figlio Saverino con due proiettili a carica multipla, con le circostanze aggravantidi aver agito per futili motivi e con premeditazione, nonché dei reati di detenzione e porto del fucile utilizzato per commettere il duplice omicidio, oltre alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. La vicenda processuale attiene al duplice omicidio , verificatosi in data 22 dicembre 2018 in Pallagorio, località cd. Furci, nei pressi della proprietà Raffa, ove militari dei C arabinieri era no stati chiamati ad intervenire a seguito di una telefonata al numero di emergenza 112 d a parte di [OSCURATO:PERSONA] , il quale si trovava ad una battuta di caccia al cinghialee che, preoccupato per aver udito spari inconsuetirispetto alla battuta di caccia in corso, aveva alle r tato , a mezzo di ricetrasmittente,il s uo amico , il cacciatore [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva comunicato di aver sentito un uomo gridare ( Nunzià, Nunzià mi stai ammazzando)oltre al deflagrare di più spari . 1.1. La sentenza di primo grado giunge alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato sulla base di plurime risultanze istruttorie, indicate nelle prove dichiarative rese in sede di sommarie informazioni testimoniali ed acquisite in dibattimento, su accordo delle parti , nelle prove documentali e negli esiti di accertamenti tecnici effettuati dal Reparto di [OSCURATO:PERSONA] (di seguitoRIS), ne i frames delle telecamere di videosorveglianza ritraenti il luogo teatro delfatto e i luoghi attraversati dall'imputato nel contesto temporale del delitto,nelle prove empiriche , di tipo fonico, effettuate sul luogo ove si erano svolti i fatti,oltre che in base agli esiti delle intercettazioni ambiental i , espletate presso la Casa circondariale di Catanzaro, o ve l'imputato era stato sottoposto , dopo il duplice omicidio,a custodia cautelare in carcere. Il movente, ne lla prima sentenza , veniva indicato n ei cattivi rapporti intercorrenti tra vicini, i Raffa e i Lerose, a loro volta riconducibili a una questione relativa al furto di un frangizolle , avvenuto diversi anni prima e al rancore,serbato dall'imputato, per la ritenuta scarsa collaborazione del vicino , [OSCURATO:PERSONA],nell'individuazione del colpevole della sottrazione. I giudici di primo grado avevano valutato la versione difensiva di Lerose, sentito nelle immediatezze, la notte degli accadimenti, in tre occasioni, nonché interrogato, successivamente, il 26 luglio 2019 e, infine, in data 12 gennaio 2022 quando aveva reso spontanee dichiarazioni. La sentenza di primo grado espone la tesi difensiva secondo la quale non vi erano dissapori con le vittime alle quali , anzi, Lerose aveva concesso in uso gratuito i terreni per il pascolo degli animali e anche con altre persone, in particolare con il S iciliani che , invece , è stato indicato da ll'imputato come suo aggressore. Lerose, in merito ai suoi spostamenti,nel giorno del duplice delitto , avev a dichiarato di essere tornato nella mattinata da S trongoli , dopo aver fatto rifornimento di carburante alla propria vettura, di essersi fermato dal cognato che aveva aiutato a fare legna , riparando una motosega che aveva lubrificato , sporcandosi la maglia (i n quel frangente era stato avvistato da un maresciallo dei Carabinieri). Lerose, inoltre, aveva dichiarato di aver fatto rientro a casa ove, nel frattempo, era sopraggiunto il nipote , [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva chiesto di spostare la propria vettura in garage. L’imputato , quindi, avev a dichiarato che,avendo la maglia sporca di olio lubrificante, era intervenuta sua moglie che l'aveva ripulita, negando che i vestiti fossero stati lavati e affermando, poi, che , una volta tornato a casa , si era lavato e che , precedentemente,aveva maneggiato del concime per le piante di ulivo e si era occupato di lavori di pitturazione su una porta zincata. La sentenza di primo grado ha reputato sufficienti a provare l ’ attività di sparo da parte dell'imputato, residui di particelle ternarie rinvenut i su parti significative del corpo di Lerose, anche se non nella cavità del naso e delle orecchie, accompagnati dalla presenza di ulteriori particelle , sempre ritenute peculiari dello sparo,rinvenute nell'abitacolo della sua autovettura. La presenza di tali particelle, unita a lle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, erano stati reputati elementi che, secondo i giudici di primo grado, avevano smentito la versione difensiva secondo l a quale era stato il nipotedi Lerose, [OSCURATO:PERSONA] , a spostare la sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] , collocandola nel garage. Si è trattato, secondo i giudici di primo grado, di una dichiarazione tesa a g iustifica re la riscontrata contaminazione dell'autovettura con particelle significative di attività di sparo, posto che R ussano aveva dichiarato di essere stato a caccia proprio quella mattina. Gli esiti di tali accertamenti avevano, altresì , consentito di screditare la dichiarazione della moglie dell’imputat o secondo la quale vi era stata contaminazione dell'abitazione di Lerose,ad opera degli stessi militari operanti , i quali avrebbero fatto irruzione nell’appartamento sprovvisti di camici e guanti , immediatamente dopoavere effettuato il sopralluogo sul luogo del delitto. Inoltre,si segnalava che, dai verbali di polizia giudiziaria , era risultato c he i vestiti di Lerose emanavano un forte odore di detersivo e che , comunque , la moglie dell’imputato aveva affermato di aver strofinato la maglia allo scopo di rimuovere una macchia di grasso.Dunque, le testimonianze d ella Abe n ante e di Russano venivano reputate false (con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente in relazione all’art. 372 cod. pen.)e quella del ca cciatore [OSCURATO:PERSONA] veniva considerata attendibile e credibile quanto al contenuto delle frasi da questo uditedurante l’esecuzione dell’omicidio. Venivano posti a carico dell’imputato anche gli accertamenti anagrafici , effettuati nei tre comuni limitrofi alla zona del duplice delitto e i controlli effettuati sui telefoni cellulari degli interessati da cui si accertava l'assenza,nelle rubriche telefoniche analizzate, di altri soggetti con il nome N unziato o Annunziato. Si reputava, infine, sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi oltre a quella de lla premeditazione , ravvisabile nella pianificazione dell'agguato , nel transito che l'imputato aveva effettuato dal tabacchino del paese per l'acquisto di un pacchetto di sigarette (anche se non fumava più ) , condotta tenuta, secondo la sentenza di primo grado, allo scopo di far registrare la sua presenza in paese,come si era d esunto dalla registrazione dei colloqui captati in carcere. 1.2. La Corte territoriale, dopo aver svolto perizia,ai sensi dell'art . 603 cod. proc. pen., nonché integrazione della perizia con riferimento ai dati dei prelievi stubpresenti in atti, al fine di accertare se le tracce di residui di sparo, rinvenute nell’autovettura dell’imputato e sui suoi indumenti, potessero essere frutto di contaminazione da parte dell’operatore, è giunta alla conclusione di escludere che eventuali tracce di fertilizzanti, contenenti bario , antimonio e piombo , potessero essere confuse conGSR, ovvero residui dello sparo. La Corte territoriale si è espressa,inoltre, circa il rispetto delle best practice s nelle operazioni di prelievo e conservazione del materiale repertato da parte della polizia giudiziaria, affrontando il tema dell’incidenza del fattore temporale sulla persistenza di residui dello sparo ( indicato dal perito come pari a circa quattro ore dal momento dello sparo, esteso a sei ore in considerazione di altri fattori, spiegati dal tecnico : cfr. p. 37 e ss. della sentenza di secondo grado), concludendo per tale integrale rispetto, quanto al prelievo relativo alla persona dell'imputato, escludendo, invece, l’osservanza integrale dei protocolli quanto al prelievo effettuato sull'autovetturadi Lerose. Infine, la Corte territoriale rende conto degli esiti de gli accertamenti integrativi– analisi cd. di secondo livello sugli stub - in base ai quali si era giunti ad escludere la contaminazione da parte degli operatori di polizia giudiziaria che avevano svolto gli accertamenti presso l'appartamento dell'imputato, quanto ai prelievi eseguiti sulla persona, sui vestiti e sull’autovettura di Lerose. Da ultimo, si valorizza , da parte dei G iudici di secondo grado, la compatibilità delle particelle dei residui dello sparo rilevati,con i bossoli repertati sulla scena del duplice delitto, come da accertamenti disposti in sede di integrazione di perizia. Dopo aver esplicitato le ragioni per le quali la perizia è stata ritenuta attendibile,quanto ai risultati acclarati, la sentenza ha confuta to l'alibi fornito la Lerose,ha escluso l'attendibilità della versione d el teste a discarico, [OSCURATO:PERSONA],quanto alla possibile contaminazione dell’automobile dell'imputato con particelle di polvere da sparo dovute al fatto che il medesimo Russano era appena tornato dalla caccia, ha escluso la superficialità delle indagini sin dal momento della scoperta della notizia criminis da parte dei militari operanti intervenuti presso l’abitazione di Lerose. I Giudici di secondo grado, poi, si sono soffermati sulla rilevanza della frase riferita dal teste Benevento nelle immediatezze e da questi sentita nel luogo prossimo ove si trovava quel giorno ( Annunziato mi stai ammazzando) , sull'attendibilità dell’accertamento fonico,di cui rende conto anche la sentenza di primo grado, in base al qualesi è concluso per la piena attendibilità del teste. Infine, la sentenza di secondo grado,quanto al movente , ha segnala t o che tutti i soggetti escussi al dibattimento o a sommarie informazioni , avevano riferito dei pessimi rapporti tra vicini, eccetto la moglie, il cognato e il nipote dell'imputato,rendendo questi una versione considerata puramente solidaristica e risultata non rispondente al vero . Invece, tutti i soggetti esaminati hanno ricondotto le motivazioni della rottura di tali rapporti,all'episodio del furto di un frangizolle,patito da Lerose , in relazione al quale secondo l'imputato , Raffa non si sarebbe mostrato collaborativo nella ricerca dell'autore del fatto. La pronuncia impugnata ha confermato la sussistenza della premeditazione, tenendo conto che l'imputato si era appositamente dotato di fucile,poi utilizzato per eseguire il duplice omicidio, pur non essendo detentore di armi ma, anzi , attinto da divieto prefettizio, predisposizione di un mezzo che sicuramente escludeva l'insorgenza in modo improvvis o del proposito criminoso . La Corte territoriale ha,inoltre, considerato la scelta del luogo individuato per commettere l'azione, sito che, per vie di accesso e vegetazione , era isolato e coperto alla vistadei passanti , nonché la scelta di un percorso che garantisse anonimato e segretezza dell'azione, segnalando , altresì, la successiva presenta zione al tabaccaiodel posto, benché l’imputato non fumasse , al solo fine di attestare da parte sua lo svolgimento di una consueta giornata lavorativa. Per tali ragioni,si è reputata dimostrata un’evidente pianificazione delle modalità di esecuzione del duplice omicidio, comunque,messo a segno attraverso quello che, per i giudici di merito, è stato un vero e proprio agguato, così come è stata confermata la sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi. Tanto, valorizzando il rancore, nutrito dall'imputato , nascente da una circostanza di fatto banale e , anzi, del tutto irrilevante , quale l ’ asserita mancata collaborazione ai fini della individuazione dell'autore di un furtosubito dallo stesso imputato diverso tempo prima dell’accaduto. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze a otto motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 350, comma 2, 6, 97, comma 4, cod. proc. pen. La Corte territoriale fa riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2018 , al successivo interrogatorio del 26 luglio 2019 e alle spontanee dichiarazioni del 12 gennaio 2022. Immediatamente dopo la telefonata effettuata da Curcio, dopo l'evento omicidiario, con la quale era stato riferito che altro cacciatore, Benevento , aveva sentito la frase “Nunziato mi sta ammazzando” Le rose era già indagato per il duplice omicidio. Infatti, si sostiene che i Carabinieri erano stati sollecitati, già dalla descritta telefonata, avendo Curcio indi cato immediatamente il N unziato della frase sentita dal testimone nel Lerose. Tanto che già nella sera del giorno dei fatti, Lerose era stato prelevato presso l’abitazione e accompagnato in Caserma dalla quale era uscito soltanto il giorno dopo. Tutti gli interrogatori sono, dunque , inutilizzabil i ai sensi dell'art , 350 , comma6, cod. proc. pen. mentre questi sono stati presi in considerazione nella sentenza impugnata. Anche lo stesso prelievo stub è stato effettuato senza la presenza del difensore. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle opposte risultanze probatorie. La Corte territoriale sostiene che il movente è da ricercare nel furto di un frangizolle. Si tratta di affermazioni che non trovano conferma nelle prove acquisite e nelle risultanze processuali. Il furto del frangizolle,poi rinvenuto dopo pochi giorni , è avvenuto nel 2013 o 2014, come segnalato con apposita memoria difensiva depositata alla Corte territoriale, alla quale risultano allegat i dei rilievi fotografici che ritraggono due frangizolle,gli unici riportati nel libretto aziendale di Lerose , nell’anno 2021. La Corte territoriale, invece , fa discendere la rottura dei rapporti tra l'imputato e la famiglia delle vittime,dal furto del frangizolle . Tanto,dunque, diversamente dalle risultanze processuali e dal fatto emerso della collaborazione offerta da [OSCURATO:PERSONA]. Questi, anzi, era stato colui che aveva riferito all'imputato che la sera prima del furto era transitato un pickup di colore bianco. Dunque, si sostiene che sette testi hanno riferito fatti incompatibili con la pretesasussistenza dell’inimicizia dell’imputato con i Raffa , tutti riconducibili agli anni 2017 – 2018 , come da stralcio delle deposizioni , riportat e a p . 4 e ss. del ricorso e ivi commentate, rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco R ussano , Giovanna A benante , Rosario S iciliani , Nicola S pina , [OSCURATO:PERSONA], CataldoDe Bertolo. La difesa assume che i testimoni indicati hanno riferito episodi , relativi al periodo 2017 –2018, di rapporti e dialoghi tra i componenti della famiglia Raffa el'imputato. Sicché la pretesa inimicizia, dovuta alla mancata collaborazione per il ritrovamento del frangizolle,come da memoria difensiva depositata alla Corte territoriale, è circostanz a indicata dal ricorrente come smentita da tali d ati processuali. Su tale memoria e circa le deduzioni ivi svolte, alcuna motivazione, anzi, sarebbe stata resa dai giudici di appello. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sugli esperimenti vocali svolti daiCarabinieri e dalla difesa. I militari , effettuato l’ esperimento , hanno concluso nel senso che l'invocazione di aiuto, dal luogo in cui si trovava il cacciatore, [OSCURATO:PERSONA], al luogo dell' esecuzione del duplice omicidio (p ari circa a un chilometro), era stata udita. La difesa,attraverso il consulente tecnico di parte, ha acclarato , invece , che le parole urlate,nel corso dell'espletamento dell'esperimento, ponendo le mani a imbuto intorno alla bocca e gridando, si erano sentite ma che una delle frasi pronunciate non era stata udita e che, comunque, l’esperimento era inficiato dal fatto che si conosceva già la parola o la frase che chi parlava nel corso dell’esperimento (avv. [OSCURATO:PERSONA])avrebbe urlato. Si evidenzia, poi, che Benevento ha reso tre dichiarazioni ai Carabinieri cambiando, ogni volta, il contenuto della frase che avrebbe udito. Questi in udienza, poi,a seguito di contestazioni del pubblico ministero, ha riferito di aver sentito “Nunziato mi stai ammazzando” pronunciata in italiano senza riferirla nella lingua dialettale,come richiesto dal presidente del Collegio . Inoltre, il teste, nella prima dichiarazione , aveva affermato di aver riconosciuto la voce di [OSCURATO:PERSONA] ma, una volta acquisito il dato autoptico, in base al qualeera risultato che la vittima era stata uccisa sul colpo, Benevento successivamente,sempre ai Carabinieri , aveva affermato trattarsi della voce del figlio Saverino. Si segnala,inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da tre proiettili ed è immediatamente deceduto mentre era al posto di guida e che [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da alcuni pallettoni mentre era ancora seduto nel veicolo, uno dei quali gli aveva spaccato il femore sinistro . Si cché , a parere del ricorrente, non sarebbe plausibile che quest’ultimo, una volta colpito e nelle condizioni in cui si trovava in quel momento,avesse avuto la forza di reggersi in piedi, portare le mani alla bocca e gridare a squarciagola la frase asseritamente udita da Benevento. Tanto,considerato anche, che per comune esperienza , a circa un chilometro di distanza, nessuno è in grado di udire parole o frasi e che , comunque , la vittima si trovava all'interno dell'autoveicolo, era caduta al suolo subito dopo essere scesadall'auto per essere stata colpita anche al braccio sinistro. Infine, si segnala che la frase riferita dal teste, dal suo contenuto, non è un'invocazione di aiuto ma si rivolge a chi sta sparando e, dunque , non può essere stata urlata a squarciagola come è invece avvenuto nell'esperimento. Da ultimo, si segnala che l'ordinanza cautelare è stata emessa soloa seguito dell’acquisizione degli esiti degli stube e che i C arabinieri hanno eseguito un esperimento giudiziale senza ordinanza del Giudice e senza la presenza delle parti, in violazione dell'art. 210 cod. proc. pen., con risultati quindi inutilizzabili (si richiama precedente di legittimità indicato come in termini n . 4704 del 8/01/2014). 2.4. Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione quanto al tardivo reperimento del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e sui mancati accertamenti su tale supporto. Si deduce che il telefono cellulare della vittima era stato rinvenuto il 24 ottobre 2019, fatto del quale è stata informata la Procura della Repubblica soltanto il 17 novembre 2019e senza sottoporre il telefono a esami o verifiche. Nel corso del giudizio di merito è emerso soltanto che non vi erano comunicazioni utili tra le utenze dell'imputato e Raffa o risultanze investigative ritenute di rilievo per la vicenda omicidiaria. Si segnala, invece, la necessità di procedere a perizia onde valutare se , dopo il 22 dicembre 2018, vi fossero stat i interventi di manipolazione sul cellulare. S i rileva, inoltre , che il telefono è stato rinvenuto all'interno di un capannone,insistente nell'azienda dei Raffa. Quindi un esame sul contenuto del telefono e il recupero di dati cancellati avrebbe potuto assicurare un contributo per l'accertamento dei fatti, diversamente da quanto affermato dal teste di polizia giudiziaria,Rampino, all'udienza del 9 dicembre 2020. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla presunta falsità della deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la deposizione del teste basandosi sul presuppostoche la v ettura del dichiarante era stata immortalata mentre percorreva prima via Skanderberg, in direzione Strongoli,lungo la strada che conduce al cimitero comunale,tra le 12:33 e le 12:34 e, poi , tra le 12:46 e 12:56del giorno del duplice omicidio, mentre impegnava la stessa strada , nel senso di marcia opposto, nonché attraversare via De R ada nel centro di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, si legge che i fotogrammi avevano ritratto la vettura percorrere alle 14:46 via Skanderberg, in direzione Strongoli, verso l'uscita del paese,lungo la strada che conduce a [OSCURATO:PERSONA] che aveva impegnato al ritorno,alle successive ore 15:0 9. La Corte territoriale afferma che il test e è inattendibile : pur riconoscendo che l'auto che guidava, intestata al padre , era quella che u sava e avendo ammesso di non averla prestata ad alcuno, gli orari del transito , immortalati dalle telecamere,non coincidevano con il suo racconto. Si deduce che l'abitazione dell'imputato èposta al civico n. 73 di via Qatresi e quella della madre di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], al civico n. 75 della stessa via,concludendo che le due abitazioni sono tra loro confinanti . S i tratta di immobili attigui c ome risulta dalla riproduzione a l catasto e dalla georeferenziazione del fabbricato su ortofoto, come da allegati al ricorso (cfr. p. 11 e ss.). Quindi, a parere del ricorrente,non è condivisibile la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale,quando il teste ha affermato di aver spostato la macchina [OSCURATO:PERSONA] dello zio, da via Q a tresi ove era parcheggiata al garage , sarebbe falsa la dichiarazione in virtù della presenza di registrazioni di telecamere che riprenderebbero il teste lontano dall'abitazione materna . Russano,alle 10:57 (orario reale, 11:16) viene ripreso dalla telecamera tabacchi –parcheggio, a bordo della [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio di proprietà di suo padre , ma utilizzata dallo stesso teste. L'immagine di seguito raffigurata lo ritrae al [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del tabacchino Cavallo, direzione via T resi , verso l'abitazione propria , al n . 75 , ma anche di quella dello zio , perché sita nella medesima via, al n. 73 (come quella della nonna, sitaal n. 71). Il teste ha dichiarato di aver ricevuto dallo zio una telefonata , intorno a 12:00,telefonata che interviene all’orario esatto delle 12:13, come emerge da p . 10 dei tabulati telefonici acquisiti al fascicolo processuale. Tale circostanza viene indicata dalla difesa come riscontro probatorio confermato dall'aggancio delle due utenze,di zio e nipote , alla medesima cella telefonica, come emerge dalla consultazione del traffico radio mobile dell'utenza intestata all'imputato. Il teste ha dichiarato di aver messo la macchina dello zio all'interno del garage, di avergli fatto vedere la beccaccia appena cacciata , di aver ricevuto dallo zio una bottiglia di vino nuovo e di essersi, poi,allontanato. Infine,il teste ha ribadito di ricordare di essere uscito alle 14:30 e alle ore 16:30 per recarsi a Crotone, la prima volta per fumare una sigaretta. Si tratta di affermazione omessa dalla Corte territoriale; quindi, non corrisponde a verità la circostanza secondo la quale la fonte non ha saputo offrire alcuna giustificazione dopo le contestazioni del Pubblico ministero. Lo stesso teste,invece, h a giustificato lo spostamento dalla casa materna adducendo che era uscito a fumare una sigaretta. Infatti, risulta che il teste, a bordo della sua autovettura,è partito dalla casa materna per transitare dopo 200 m etri , da via Skanderberg, ripreso dalla telecamera alle 12:33 , come raffigurato nelle immagini allegate a p. 18 e ss. del ricorso. La circostanza degli spostamenti che sono stati segnalati dalla Corte territoriale non è stata mai esclusa dal testeil quale, alla domanda del P ubblico ministero su tale circostanza, ha indica to questi passaggi come probabili . Peraltro,è giustificato che la testimonianza non sia stata precisa perché resa a distanza di tre anni dal verificarsi dei fatti e , quindi , sarebbe stato impossibile ricordare l'orario preciso (delle 12:13)in cui il teste avev a ricevuto la telefonata , nonché quello delle ore 12:33, momentoin cui era stato ripreso dalla telecamera Parise. Sono trascorsi, infatti, venti minuti durante i quali è credibilelo svolgimento dell'attività raccontata dal teste(consistita nell'aver spostato la macchina dello zio,averla riposta all'interno del garage , aver gli mostrato la beccaccia e aver rinvenuto la piuma del pennino del pittore, aver ricevuto e preso una bottiglia di vino nuovo, per poi essersi allontanato dal garage). Non è vero,quindi, che vi sono registrazioni delle telecamere che attestano la presenza del teste altrove già dalle 12:33.Il teste ha riferito di deve spostato la macchina dello zio intorno a 12:00, orario approssimativo perché questi non poteva ricordarsi, a tre anni di distanza , l'ora precis a in cui aveva ricevuto la telefonata e l'orario in cui aveva spostato l'auto. Quindi, non è fondata la ri costru zione elaborata dalla Corte territoriale secondo la quale Russano, dalle 12:33 alle 12:56 , non si trovava presso l'abitazione materna, in contrasto con quanto riferito nel corso della sua deposizione. In definitiva, la difesa assume che non esiste alcun contrasto perché il teste ha indicato l'orario delle ore 12:00 , per intendere intorno alle 12:00 a nulla rilevando quanto effettuato dalle 12:33 alle 12:56. Tra l'abitazione della madre e [OSCURATO:PERSONA], cioè nel punto dove è installata una telecamera , vi è una distanza di circa cento metri,percorribili in auto in pochi secondi , di qui la piena attendibilità della deposizione del teste. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia erronea applicazione della circostanza aggravante dei futili motivi. Se si considera che il furto di frangizolle di scarso valore è avvenuto cinque anni prima dell'evento omicidiario e che ben sette testi hanno riferito che il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] si parlavano regolarmente, ne gli anni 2017 - 2018 , non si possono asserire futili motividella presunta condotta. Anzi, il motivo , indicato dalla Corte territoriale come futile, è, in realtà, inesistente. 2.7. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto alla asserita falsità della deposizione dellamoglie dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale in relazione a tale deposizione ritiene che la teste abbia ripetutamente negato che,con i vicini, si fossero interrotti i rapporti . Inoltre, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che la teste avesse palesemente mentito insinuando che la sera del duplice delitto i Carabinieri, fatta irruzione in casa, non avevano attuato alcun protocollo o utilizzato dispositiv i att i a non contaminare l'ambiente. Secondo la Corte territoriale,la testimonianza sarebbe falsa in quanto la donna era uscita di casa, recandosi alla locale guardia medica , circostanza i n contraddizione con quanto riferito,in sede di sommarie informazioni testimoniali, il 23 dicembre 2018,quando aveva affermato di essere rimasta in casa. Nella sentenza di primo grado, tuttavia, si riporta la giustificazione addotta dalla testein merito alle ragioni per le quali aveva dimenticato di esplicitare che , nel pomeriggio,era uscita. Secondo la Corte d'appello,la teste avrebbe mentito in ordine ai rapporti con i vicini per non aver saputo datare da quanto tempo le famiglie non si incontravano più . Sul punto , secondo la difesa occorre prendere in considerazione il complesso dell'istruttoria dalla quale emerge che la teste riferisce che i rapporti tra le due famiglie erano di stima reciproca, perché si tratta di confinanti, anche se non andavano a “ mangiare la pizza insieme ”. A l contrario di quanto asserito dalla Corte territoriale, la testeha afferma to che non li vedeva più da una quindicina di giorni perché la stradaera interrotta. Con riferimento al costo delle sigarette si assume che la teste ne conosceva il prezzo,come emerge dall'istruttoria dibattimentale e circa le circostanze del sopralluogo effettuate dai C arabinieri riferite dalla donna , si precisa che dall'esame delteste di polizia giudiziaria Lena non risulta che tutto il personale , entrato in casa dell'imputato, indossava guanti e camici , quindi , la falsa testimonianza su questo tema non sussiste. Peraltro,non si comprende come mai l ’ altr o test e, Rosario S iciliani che è stato palesemente reticente in ordine ai motivi per cui costrinse l'imputato a fermarsi per chiarire alcune divergenze, come dichiarato agli agenti di polizia in ospedale, senza dare alcuna giustificazione del contrario affermato nell'immediatezza, nonché su altre circostanze, è stato, invece, ritenuto teste veritiero. 2.8. Con l'ottavo motivo si chiede l'annullamento della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 125 comma 3, 192 comma 2, 546 cod. proc. pen. con particolare riferimento agli artt. 81, 575, 577 n 3 e 4 cod. pen. e 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967. Secondo la sentenza di secondo grado, nelle attività di prelievo relativamente all'esecuzione dellostub risultano “ sostanzialmente ” rispettate le best practicesforensi, come ritenuto dal perito. L a stessa Corte di appello però si esprime nel senso che l'esperto non giunge al la stessa conclusione con riferimento al prelievoeffettuato sulla [OSCURATO:PERSONA] intestata ed in uso all'imputato . Dalla lettura del verbale dell'esecuzione della procedura,infatti , non si ha contezza di un cambio totale di DPI, nonché dell’esecuzione del preliminare cd. stubbianco, di controllo relativo all'operatore. Del pari,sono indicate come non rispettate le best practice s fore nsi anche per quanto riguarda i prelievi sugli abiti utilizzati dall'imputato. Ciononostante,il perito e, di conseguenza, la sentenza esclud ono che vi sia stato un transfersecondario attivo da parte dell'operatore, cioè che questi abbia , accidentalmente,contaminato gli indumenti. Dunque, il perito , da una parte , afferma che non sono stati rispettati i protocolli dall'altra però conclude per la verosimiglianza dell'esito dell'accertamento scientifico. Diversamente, la difesa aveva sostenuto che i risultati dello stub non potevano essere considerati attendibili perché erano decorse quattro ore dallo sparo, al momento in cui era stato effettuato il prelievo. Su questa deduzione, si osserva che la sentenza risponde solo apparentemente. Si assume che il dato di attendibilità può essere spostato da quattro a sei ore, ma senza dare conto della contrarietà del risultato rispetto a quanto sostenuto dalla letteratura scientifica segnalata con l’atto di appello. Ancora, secondo il ricorrente,la sentenza non risponde al dato di riscontro oggettivo di carattere negativo con il quale si evidenziava che il riscontro alla ricostruzione denotante l'assenza di attività di fuoco è dato dal rinvenimento di un bossolo vuoto,di tipo e marca diversi, nella disponibilità dell’imputato rispetto a quelli utilizzati dagli sparatori.Si tratta di dato irr ilevante perché dall'esame dei RISè emerso che la cartuccia non è stata certamente sparata dal fucile utilizzato per gli omicidi. Si assume che la ricostruzione peritale è fallace, circostanz a che , però , la sentenza omette di considerare rendendo una ricostruzione illogica. La pronuncia non terrebbe conto che lo stesso perito, attraverso una ricostruzione soggettiva, ha concluso per la verosimiglianza del risultato funzionale alla responsabilità penale del ricorrente; tuttavia , il mancato rispetto dei protocolli elaborati dalle più autorevoli autorità in materia scientifica inficia il risultatoraggiunto. Del resto, il ragionamento svolto non consente di superare il ragionevole dubbio, regola di giudizio che impone al giudiceil ricorso a un me todo di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio;con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in modo da scongiurare la sussistenza di dubbi esterni o interni. Diversamente la Corte territoriale ha ritenuto la perizia precisa, dettagliata, immune da contraddizioni nonché in linea con l'accredi t ata letteratura scientifica anche con riferimento alla dedotta inattendibilità del prelievo stub. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, richiesta accordata. All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. In ordine all’utilizzazione , ai fini della decisione, degli interrogatori dell’imputato si osserva che la sentenza di secondo grado elenca le fonti di prova a carico (v. p. 8 ) , indicandole come fonti esposte ne lla prima sentenza e tra queste non annovera le dichiarazioni dell’imputato rese negli interrogatori. L’elenco delle dichiarazioni rese daLerose in diverse circostanze è contenuto nella sentenza di secondo grado (v. p. 27)nella quale si illustra , nelle successive pagine, la versione difensiva , ma senza specificare in quale punto questa versione sia stata tratta da gli interrogatori o dalle spontanee dichiarazioni rese dall’imputatonel dibattimento. In ogni caso, si tratta della versione difensiva che viene riportata anche nei motivi di appello, elencati nella parte iniziale della sentenza impugnata. La sentenza di primo grado, poi, (v. p. 24) precisa che la versione dell’imputato è stata resa nel corso del primo interrogatorio a l P ubblico ministero, con argomenti riproposti in sede di spontanee dichiarazioni all’esito del dibattimento. Dunque, per quanto concerne il contenuto di queste ultime dichiarazioni, non sussistono limiti alla loro utilizzabilità per la decisione (cfr. Sez. 5, n. 2929 del 05/11/2018, dep. 2019, Governanti, Rv. 274588 – 01 nel senso che ledichiarazioni spontanee rese ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., costituiscono normalmente uno strumento di auto – difesa, ma non si può escludere che possano assumere valenza confessoria o comunque contenere elementi di prova a carico dell'imputato, né è precluso al giudice di chiedere all'imputatodi precisare o chiarire eventuali contenuti oscuri o scarsamente comprensibili delle suedichiarazioni, senza che ciò incida sulla pienautilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ai fini della decisione ). Né il rilievo difensivo è specifico perché non precisa quali sarebbero le dichiarazioni, diverse da quelle spontanee rese al dibattimento, tratte dalle prime dichiarazioni rese dall’imputato senza assistenza del difensore , che sarebbero state indebitamente utilizzate dai giudici di meritoai fini della decisione. In particolare, circa le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dall’imputato, prima ancora di essere sentito dal Pubblico ministero, si tratta, comunque , di affermazioni che non risultano utilizzate , in alcuna parte , d ai provvedimenti di meritoe che, anzi, sono indicate da quella di appello per illustrare il dato storico che l’imputato era stato sentitopiù volte, sia dagli investigatori , sia dall’Autorità giudiziaria. Infine, si deve riscontrare che, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, le convergenti sentenze di merito hanno privilegiato altri elementi a carico, rispetto ai quali, peraltro, il ricorrente non svolge la cd. prova di resistenza. Invero, è noto che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cd. prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26921801; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 26201101; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 25945201). Quanto, infine, all’eccezione di inutilizzabilità dell’esame stub , questa è enunciatain modo generico e , comunque, risulta formulata, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazionee, dunque, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.(cfr. Se z. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; S ez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940). In ogni caso, il Collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare il condivisibile principio secondo il quale per il cd. stub, non essendo accertamento tecnico irripetibile, non è richiesto l’avviso alla difesa dell’indagato. In particolare , si è affermato ( Sez. 1 , n. 26621 del 07/02/2019, Pascali, Rv.276489 – 01 ; Sez. 6 , n. 48415 del 14/10/2008 , Nirta, Rv. 242385 – 01) che l'analisi spettroscopica sulle particelle di polvere da sparo prelevate a mezzo del cosiddetto stub è un accertamento tecnico ripetibile e , dunque , per la sua esecuzione nel corso delle indagini preliminari non deve essere previamente avvisato il difensore dell'indagato (conf. Sez. 1 , n. 15679 del 14/03/2008, Innocenti, Rv. 239616 – 01 ). Infatti, si è s pecificato che non costituisce attività di accertamento tecnico e, pertanto , non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, mentre il successivo accertamento, rappresentato dall’esame spettroscopico sulle particelle estrattee fissate dal processo di metallizzazione (cd. stub) è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. La memoria difensiva viene citata nella sentenza di secondo grado — come atto depositato all’esito dell’udienza del 18aprile 2024 — e la motivazione (cfr. p. 53 e ss.) rende argomenti che risultano incompatibili, nel loro complesso, con la deduzione difensiva del tempo in cui si colloca i l furto del frangizolle e della circostanza che il macchinario , successivamente , era stato ritrovato, così riducendo la sottrazione ad un mero spossessamento temporaneo. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il primo giudice (v. p. 32 e ss.) scredita del tutto la versione difensiva sul punto e commenta le varie deposizioni,rese in ordine ai rapporti tra le due famiglie coinvolte nei fatti, con ragionamento completo e non manifestamente illogico. Si evidenzia che i testi Candiotti e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che l'imputato aveva sospettato che le vittime avessero omesso di fornirgli indicazioni sugli autori del furto del descritto frangizolle, avvenutoanni prima del duplice omicidio, sino a ritenere che proprio i Raffa fossero stati coinvolti nell'attività illecita. Tanto, anche sulla scorta di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa l'ingresso, nei terreni , di gente sconosciuta a bordo di un pickup in coincidenza con la sottrazione del macchinario. I rapporti tra i due gruppi familiarivengono indicati come interrotti proprio a causa di questo screzio. Rispetto a tale episodio , invece , i testi a discarico, anche familiari dell'imputato,hanno negato che si fosse trattato di furto affermando che si era verificato un mero spossessamento temporaneo posto che Lerose aveva recuperato,in poco tempo, la disponibilità del bene. La motivazione dei Giudici di merito, non manifestamente illogica, è nel senso che la versione resa dai testi a discarico non è attendibile ma solidaristica, nell'interesse dell'imputato(v. p. 33 e ss. della sentenza di primo grado) . La sentenza di appello (v. p. 53 e ss. ) commenta la questione del movente e, comunque, nella parte iniziale, rende conto diffusamente del contenuto delle deposizioni dei testi econclude, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, nel senso che solo i familiari di Lerose avevano esposto che i rapporti tra le parti erano privi di astio, quindi reputando questa versione dei fatti, nel suo complesso,in contrasto con il contenuto del le altre testimonianze raccolte . In ogni caso, si osserva che il ricorrente devolve a questa Corte, anche commentando le deposizioni testimoniali non allegate al ricorso integralmente ma riportate solo per stralcio, il riesame delle fonti di prova, operazione non consentita al giudice di legittimità, senza,comunque, denunciare un ammissibile travisamento delle prove testimoniali utilizzate. Peraltro, ai fini dell’autosufficienza, risultano allegati al ricorso solo i motivi di appello e la memoria difensivaindicata, non anche i verbali di prove testimoniali assunte e che si commentano(cfr. p. 28 del ricorso). Sul punto,va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazionedei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati comepiù plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 , dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). 2.3. Il terzo motivo è infondato. La deposizione del teste Benevento èstata reputata attendibile sulla base di un ragionamento complessivo, immune da illogicità manifesta e convergente , reso dalle due sentenze di merito (v. p. 50 e ss. di quella di appello, v. p. 27 e ss.). La censura, peraltro, è generica perché non si confronta con due dati ulteriori e convergenti, di cui danno conto i provvedimenti : 1) era stato per primo Curcio a contattare, tramite ricetrasmittente , Benevento perché aveva sentito degli spari “pesanti” che lo avevano insospettito in quanto non compatibili con la qualità degli spari dei cacciatori intenti nella battuta di caccia in corso; 2) gli esiti dell’accertamento svolto dai Carabinieri circa l’inesistenza, nelle amicizie e conoscenze delle vittime, di altra persona con nome [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, i giudici di merito segnalano che la stessa prova fonica svolta sui luoghi, in data 4 marzo 2019, secondo il consulente di parte della difesa, escusso al dibattimento, aveva condotto all’ascolto della frase urlata nel corso dei rilievi , benché il fonografo non l’avesse registrata (cfr. p. 28 della sentenza di primo grado). Il ricorrente sostiene, comunque,che l’accertamento svolto dai Carabinieri non è attendibile, perché inficiato dal la circostanza che chi ascoltava già conosceva la frase che sarebbe stata pronunciata; inoltre, se ne deduce l’inutilizzabilità perché svolto in assenza delle parti e senza provvedimento autorizzativo dell’Autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte territoriale ha proceduto a un esame approfondito degli esiti degli esperimenti vocali espletati e ha sostenuto , con ragionamento immune da illogicità manifesta,che la testimonianza di Benevento ha trovatoriscontro in detti e siti. Anzi, l o s tesso consulente tecnico di parte , in dibattimento, secondo quanto esposto dalla Corte territoriale, ha affermato di aver udito la frase urlata, ancorché non registrata dal fonometro , dunque , in definitiva, percepita dall'orecchio umano alla distanza accertata ( di circa 735 metri) dal luogo dell’omicidio, così con siderando detto esito di piena conferma della deposizione del teste. La sentenza impugnata, poi,ha spiegato, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, la percezione da parte di Benevento di una voce urlante e anche l’identificazione personale dell’urlatore, come riferito dal teste reputato attendibile, identificazione contestatadal ricorrente con argomenti integralmente versati in fatto e, dunque, non rivalutabili nella presente sede. La dedotta impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di urlareper essere stato colpito a morte è ricostruzione che non si confronta con i dati di fatto riportati nelle convergenti sentenze di merito, secondo i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito alle gambe e solo dopo era stato colpito da un altro colpo , quando era ormai uscito dall’autovettura, quindi,in grado di emettere un grido prima di spirare . Infine, quanto al l’eccepita inutilizzabilità dell’esperimento svolto dai Carabinieri, il Collegio condivide l’orientamento di legittimità secondo il quale l'esperimento giudiziale è una prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti e, pertanto, nella ipotesi in cui sia stato eseguito da una sola parte, i suoi risultati possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento solo con il consenso delle altre parti (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259413 –01, fattispecie riguardante materiale filmico e grafico formato dalla difesa e dai suoi consulenti sulla base delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con l'intento di dimostrare l'incompatibilità delle loro versioni con lo stato dei luoghi e con dati obiettivi già acquisiti al processo). Tuttavia,rispetto al complesso degli ulteriori elementi di prova assunti sul punto, cioè gli esiti della deposizione testimoniale del teste Benevento e della consulenza tecnica di partesu cui si è assunta la testimonianza al dibattimento, non risulta svolta la cd. prova di resistenza, richiamandosi gli argomenti esposti nella parte finale del § 1.1. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. La richiesta di perizia tecnica relativa a l telefono cellulare della vittima si riferisce a dati probatori indicati dal ricorrente soltanto in modo ipotetic o e generico; né viene illustrata, puntualmente, la rilevanza della prova che si assume trascurata denunciando, in sostanza, un travisamento per omissione, senza specificare la decisività dell’accertamento istruttorio che sarebbe stato omesso, peraltro, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, dagli esiti incertie non specificamente indicati. Va ricordato, innanzitutto, il carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello, essendo la relativa decisione rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale deve ammetterla soltanto quanto non possa decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01) È noto, poi, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 ) , nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività meramente esplorativa di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame. Peraltro, la Corte territoriale ha giustificato con ragionamento sufficiente il mancato espletamento di specifici esami sull’apparecchio, esponendo che, in sede investigativa, non erano emersi elementi tali da reputare utile l’accertamento. 1.5. Il quinto motivo è infondato. In primo luogo, si osserva che il ricorrente reitera, in massima parte, in punto valutazione di attendibilità della testimonianza di Russano, la stessa prospettazione che è stata respinta dalla Corte territoriale con ragionamento immune da illogicità manifestae completo. Il dato oggettivo, valorizzato dalla sentenza impugnata, è quello delle riprese delle telecamere. Il teste è indicato come presente, alle ore 12:33, in luogo diverso da quello da lui indicatonelle dichiarazioni testimoniali, secondo la scansione cronologica esposta specificamente dalla Corte territoriale, alla quale, in definitiva, il ricorrente oppone che il ricordo del teste non era stato preciso per il decorso del tempo tra la deposizione e i fatti. Tale deduzione, però, non si confronta con il fatto che lo stesso teste, come riportato dalle sentenze di merito, risulta aver precisamente indicato, quindi mostrando di conservare, ad onta del tempo trascorso, un nitido ricordodei fatti, l’orario in cui si trovava presso il garage dello zio, oltre ad indicare tutti i movimenti svoltiin quel frangente. In secondo luogo, si osserva che il motivo è diretto, in sostanza, a d esporre ragioni per escludere la falsità della testimonianza resa da Russano. La sentenza di primo grado, sul punto, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. Il primo giudice(v. p. 26 e ss.) ha reputato falsa la deposizione quanto alla guida della vettura da parte del teste appena tornato dalla caccia, la mattina dell’omicidio. Detta ricostruzione viene considerata funzionale a sostenere l'inquinamento da particelle dello sparo reperite nella vettura [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato, a causa dei residui che lo stesso Russano aveva indosso,dopo la battuta di caccia, così trasferitisisul veicolo. Secondo il primo giudice la registrazione delle telecamere attesta la presenza altrove di Russano, già alle 12:33 , secondo spostamenti che non sono stati riferiti in sede di esame dibattimentale e che sono stati contestati dal Pubblico ministero,quanto alla cronologia degli eventi relativi a ll'incontro con lo zionarrata dal teste. Russano alle 12:33 non si trovava presso l'abitazione materna e questa circostanza è stata reputata in contrasto con quanto riferito nel corso dell’istruttoria, quando il teste si era mostrato certo dell’orario (ore 12:30) in cui era stato presso la casa dello zio. La sentenza di primo grado (v. p. 22 e ss.) evidenzia che le registrazioni del 22 dicembre 2018 avevano immortalato la vettura di Russano percorrere la strada via Skanderbeg, in direzione S trongoli, lungo la strada che conduce al cimitero comunale, tra le 12:33 e le 12:34 , per poi fare ritorno nella stessa strada,in in verso senso di marcia , alle 12:46. Si fa riferimento anche ad altri spostamenti successivi, rispetto ai quali il teste aveva dichiarato di non ricordare esattamente, comunque, confermando che quella videoregistrata era la sua auto. La sentenza di secondo grado riporta la stessa motivazione del primo giudice ed evidenzia che secondo la contestazione del P ubblico ministero, il teste nel corso della deposizione si era mostrato sicuro nel sostenere che, alle 12:30 , dopo la telefonata ricevuta dallo zio, aveva spostato la sua macchina nel garage. In ogni caso, a parte gli esiti del procedimento avviato su iniziativa della Corte d’assise, aprescindere da ogni giudizio di merito - non consentito nella presente sede - sulla falsità della deposizione resa , appare comunque adeguatamente motivata la conclusione dell’inattendibilità della deposizionedel teste. La tesi delricorrente, peraltro, non è precisa perché, da una parte , sostiene che il teste ha reso deposizione circa tre anni dopo gli accadimenti e, quindi, afferma che non poteva ricordare l’orario esatto di quando aveva spostato l’auto dello zio; dall’altra, rende conto di una deposizione precisa e dettagliata, circa la telefonata ricevuta, le condotte tenute nella mattinache interessa e, soprattutto , circa i movimenti che aveva fatto Russano (posare macchina in garage, mostrare la beccaccia cacciata, reperire una piuma, ricevere vino) dando quindi conto di dettagli espressione di un ricordo cristallino e preciso degli accadimenti. Dunque, la motivazione resa è sufficiente e non manifestamente illogica quanto meno nella parte in cui reputa la deposizione — al di là della falsità o meno delle dichiarazioni da accertare aliunde — non attendibile in ordine alla circostanza dell’avvenuta guida della vettura dello zio, quella mattina , da parte del teste. 1.6. Il sesto motivo è inammissibile. Si tratta di deduzione integralmente versata in fatto, fondata sulla tesi difensiva diretta a negare l’esistenza di qualsiasi astio o dissapore tra le famiglie dei vicini Lerose e Raffache non si confronta con gli esiti istruttori di cui rendono conto le sentenze di merito. Sul punto, invero,la Corte territoriale svolge una motivazione puntuale e immune da vizi di ogni tipo (v. p.55 e ss. ; v. anche p. 33 e ss. della sentenza di primo grado). La pronuncia di merito fa buon governo dei principi di diritto,affermati da questa Corte di legittimità, in relazione all a circostanza aggravante dei futili motivi. Secondo un primo indirizzo, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal comune sentire, cioè ad una condivisa percezione della distanza tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo è futile quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (Sez. 5, n. 38377 del 1/02/2017, Plazio, Rv. 271115; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832; Sez. 1, n. 59 del 1/10/2013, dep. 2014, Femia, Rv. 258598). A tale impostazione, che collega la sussistenza della circostanza aggravante a un incerto parametro di comparazione, di tipo soggettivo, si affianca altro giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa, rispetto al motivo che l'ha determinata, ancorato a un parametro di tipo oggettivo, individuato nelle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse, dal punto di vista del valore attribuito agli interessi in gioco, definiscono. Si è, però, notato che tale percorso interpretativo presenta il limite di individuare la futilità del motivo ogni volta che è commesso un grave reato contro la persona. Sicché si è prospettata la necessità che l'accertamento della futilità del motivo si realizzi secondo una scansione bifasica (Sez. 1, n.16889 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273119). A fronte della rilevata sproporzione tra reato e ragione soggettiva che lo ha determinato, deve essere svolto altro giudizio, per verificare se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti. Quindi, al dato oggettivo della sproporzione, tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato, concretamente realizzato, si affianca quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore, assolutamente ingiustificato, che si traduca in mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato. Alcuna prospettazione, nel motivo di ricorso formulato, va nella direzione indicata dalla Corte di legittimità con il ragionamento sin qui riportato, limitandosi la censura a segnalare che le risultanze processuali condurrebbero all'inesistenza del movente individuato dai provvedimenti di merito e, dunque, all’impossibilità di considerare sussistente la circostanza aggravante. Tuttavia, si osserva che le sentenze di merito, in definitiva, indi can o il movente nel sentimento di rancore di Lerose, nei confronti delle vittime, rancore attestato dal fatto che i rapporti tra vicini erano irrimediabilmente compromessi, a partire dalla vicenda del furto del frangizolle. Sono descritte le vicende relative atale furto e a divieti di accesso ai fondi che avevano caratterizzato , nel tempo, i rapporti tra le parti. L’esistenza di detto rancore avverso la famiglia Raffa è attestato , altresì, dalle deposizioni, riportate dalla Corte territoriale, reputa te attendibili a fronte delle dichiarazioni dei testi a discarico, di diverso tenore , secondo un ragionamento svolto, dai giudici di merito,in termini di certezza con riferimento al movente. Non è ostativo, nella specie, per la configurabilità della circostanza aggravante deimotivi futili che il movente del reato sia stato identificato nel sentimento di rancore covato nel tempo dall’imputato, verso i vicini Raff a, trattandosi di movente acclarato con certezza, in assenza di ambiguità probatoria (Sez. 1, n. n. 54074 del 18/01/2017, Nappi, Rv. 272035 – 01; Sez. 1, n. 45326 del 11/11/2008, Giovinazzo, Rv. 242333 - 01 nel senso che la configurabilità della circostanza aggravante deimotivi abietti o futili occorre che ilmovente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato). 1.7 Il settimo motivo è inammissibile. La censura è versata in fatto e tesa alla rilettura delle dichiarazioni della coniuge dell’imputato , escussa come teste , ampiament e commentate nei provvedimenti di merito e considerate non veritiere (v. p. 48 e ss. della sentenza di secondo grado ep. 36 di quella di primo grado). In ogni caso, si osserva che la censura non è specifica perché non si confronta con le conclusioni cui giunge la Corte territoriale,in base agli esiti delle intercettazioni captate in carcere, dopo l’esecuzione della misura cautelare a carico dell’imputato,circa il ricostruito tentativo di Lerose di recuperare un solido alibi. Le intercettazioni vengono indicate come attestanti colloqui chiaramente svoltidai conversanti nella piena consapevolezza della registrazione in atto e, reputati, con ragionamento immune da illogicità manifesta, funzionali a introdurre temi atti a scagionare l'imputato e a consolidare la versione difensiva. Si fa riferimento all'uso del concime da parte di Lerose la mattina del fatto e al tema del fumo e delle sigarette, perché emergono r eiterate esortazioni all'imputato a fumare poco e, comunque, a non fumare. Tanto, anche se nel corso del dibattimento la sentenza di secondo grado ha evidenzia to essere emerso che Lerose non fumava da almeno due anni prima dell’omicidio ( come riferito dal proprietario del tabacchino del paese, escusso come teste). Le esortazioni registrate risultano corredate anche da riferimenti alla circostanza che anche la moglie dell'imputato era solita fumare qualche sigaretta, per giunta della stessa marca del pacchetto acquistato dall'imputato poche ore prima del delitto,marca che, però, la moglie dell'imputato , in sede di dibattimento, come segnala la sentenza impugnata, non era riuscita a pronunciare correttamente. In definitiva, la conclusione cui giungono le sentenze , con ragionamento completo, nel senso che l'imputato, poco prima di commettere il reato, si era recato al tabaccaio nel quale non entrava da tempo, come riferito dal teste Cavallo, al solo fine di essere visto in paese per precostituirsi un alibi, è assistita da logicità, linearità ed è aggredita con argomenti versati in fatto, non consentiti nella presente sede. Infine, anche in ordine alla circostanza relativa ai rapporti con i vicini, è svolto, in sede di merito , un completo esame , comparato rispetto alle altre dichiarazioni testimoniali che ha condotto, quanto meno, a un giudizio lineare di non attendibilità delle dichiarazioni rese della teste, come tale, non rivedibile nella presente sede. 1.8. L’ottavo motivo èinfondato. La sentenza di appello rende conto che,rispetto a due prelievi di campioni, sulla vettura e sugli abiti di Lerose , non era stato dato atto delle operazioni preliminari di verifica con il cd. stubbianco sull’operatore, per entrambi i prelievi, e del cambio dei DPI, per la prima analisi. Si è specificato che, secondo il perito, le best practices forens i richiedono , per ogni nuova tipologia di rilievo, l'esecuzione d i un’apposita procedura di prelievo, della quale, dal verbale di prelievo sull ’ autoveicolo , non si avev a contezza,quanto al cambio totale di DPI e circa il preliminare cd. stub bianco relativo all'operatore, comunque concludendo per l'efficacia probatoria dell'accertamento svolto e dei risultati di laboratorio emersi, considerata la doverosa esecuzione dell'analisi di secondo livello. Ancora le attività tecniche di rinvenimento e sequestro degli indumenti, indossati dall'imputato,secondo il perito, non erano state svolte secondo le best practices forens i, non risultando , in particolare , eseguito il preliminare stub bianco di controllo relativo all'operatore, prima della formazione dei reperti. Con integrazione di perizia(v. p. 14 della sentenza di appello e 35) risulta essere stato conferito apposito incarico al tecnico, di procedere ad accertamento diretto all’analisi cd. di secondo livello, in relazione ai dati degli stub in atti , al fine di accertare se le tracce di residui dello sparo,rinvenute nell'autovettura e sugli indumenti dell'imputato,potessero essere state frutto di contaminazione da parte dell'operatore. Per gli altri stub eseguiti e che hanno dato risultati di piena compatibilità, sulla persona dell’imputato e di compatibilità con i bossoli reperiti nell’auto delle vittime, si dà atto, nella sentenza impugnata,che questi erano risultati conformi alle best practices e conver genti rispetto all’a ttività di sparo , quel giorno, da parte di Lerose. Secondo i giudici di secondo grado, in particolare, risultavano pienamente rispettate le best practices relativ ament e alla perquisizione locale e domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'imputato, così come in ordine a gli accertamenti tecnici di microspia elettronica,eseguiti dai RIS. Infine, si rileva che la sentenza di secondo grado rende conto dell’esito dell’esame di secondo livello svolto, concludendo per la compatibilità (cfr. anche § 1.2. del ritenuto in fatto), dando altresì atto della risposta del peritonel senso, comunque, che il non completo rispetto delle procedure non inficiavaper ciò solo l'esito dell’esame (cfr. p. 39 e ss.). Sicché gli argomenti affrontati con il ricorso non si confrontano con alcuni aspetti fondamentali, posti in luce nell ’ articolata motivazione della sentenza impugnata, che prendono in esame, superandole, le critiche difensive già devolute con il gravame e che danno atto degli esiti dell’integrazione di perizia svolta. In particolare, viene trascurato il dato, riportato dai Giudici di merito, dell’accertata compatibilità tra le tracce trovate addosso all’imputato e quelle rilasciate dai bossoli reperiti nella vettura delle vittime. Si tratta di accertamento che, peraltro, svalutadel tutto, dal punto di vista della decisività, la deposizione resa dal testimone Russano, diretta a giustificare la presenza, nella vettura di Lerose, di tracce di polvere da sparo. Infatti, i provvedimenti di merito reputano decisivo che le tracce di polvere da sparo siano state reperite sulla persona dell’imputato (l’assenza di tracce solo nel naso o in bocca è spiegata per la lunghezza della cannadel fucile usato per il duplice omicidio ) e che queste tracce sono state considerate compatibili con i bossoli reperiti nella vettura delle vittime. Anchequanto alla distanza dal l’ora della sparatoria del l’avvenuto prelievo stub,si rileva che il tema è trattato in modo esauriente ne lla sentenza di appello (cfr. p. 37 e ss.). L’evento delittuoso risale alle ore 15:30 del 22dicembre 2018 e il prelievo stubrisulta avvenuto alle successive ore 21 : 30, con un intervallo temporale tra l'evento e il successivo rilievo tecnico prossimo a sei ore. Il perito, sul punto, ha comunque affermato quanto ai tempi descritti , il rispetto dell e best practice s forensi, tenuto conto che un più ampio lasso temporale si deve comparare con il contatto prolungato con l’arma da sparo. Per quanto sin qui esposto, la motivazione è esauriente, in quanto razionale e immune da illogicità manifesta. È noto, invero, che, in tema di provascientifica, la Corte di legittimità non deve stabilire la maggiore o minore attendibilitàscientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativosapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato (tra le altre, Sez. 1, n.58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 – 01 ) . Coerente, poi, rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbiorisulta la motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall'estensore. Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte territoriale, fonda,infatti, su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Si tratta, come è noto, di parametro di verifica obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamentodell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all'art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.). Anzi, proprio in adesione a tale canone di giudizio, i Giudici di secondo grado, anche attraverso il disposto accertamento peritale, hanno ragionato in termini di certezza della colpevolezzadi Lerose. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione del