CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04233/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12;12/2019 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] — ha concluso chiedendo il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Teramo, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Teramo aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex art. 582 e 612, c.p., commessi in danno della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la formula perché il fatto non sussiste, dichiarava, su appello della suddetta parte civile, la Mignini civilmente responsabile per gli anzidetti reati nei confronti della Deloreanu, condannandola, di conseguenza, al risarcimento dei danni derivanti da reato, liquidati in euro 1000,00. 2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in relazione, poiché il tribunale ha affermato la responsabilità civile della Mignini, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alla escussione della persona offesa. 2.2. Con requisitoria scritta del 22.1.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione chiede che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio. Con conclusioni scritte del 22.9.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della Mignini, insiste per l'accoglimento del ricorso, con liquidazione in suo favore del compenso per spese, diritti, onorari e accessori, in quanto la propria assistita è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, reiterando, inoltre, la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 612, c.p.p., della esecuzione della condanna pronunciata dal tribunale di Teramo nei confronti della propria assistita. 3. Il ricorso appare fondato e va accolto nei seguenti termini. 4. La questione di diritto che occorre affrontare, può essere formulata nei seguenti termini: se, e a quali condizioni, il giudice di appello che, come nel caso in esame, riformi la sentenza di assoluzione di primo grado, su impugnazione della parte civile, dunque ai soli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, debba procedere a rinnovare l'istruzione dibattimentale. Al riguardo appare sufficiente evidenziare come in un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione sia stato affermato il condivisibile principio, secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale pur dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 , c.p.p. ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228). Trova, in tal modo, logica conclusione un approdo interpretativo secondo cui l'obbligo per il giudice di secondo grado di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di appello proposto contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, essendo diretta conseguenza della garanzia del giusto processo, non è condizionato dalla qualità, pubblica o privata, della parte impugnante ovvero dalla natura degli interessi in gioco. Come è stato rilevato, infatti, da un condivisibile arresto di questa Sezione, il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica. In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come si è visto, prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio di appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile (cfr. Cass., sez. V, n. 32854 del 15.4.2019, rv. 277000, nonché Cass., sez. IV, n. 5890 del 21.12.2018, rv. 275119), proprio perché, come spiegavano le Sezioni Unite "Dasgupta", tale obbligo è funzionale ad assicurare, conformemente alla previsione contenuta nell'art. 6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU. La necessità che il contraddittorio sia rafforzato anche in grado di appello, con l'applicazione del principio dell'oralità, costituisce, infatti, il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni, non apparendo influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l'impugnazione sia proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile nel contesto unitario del processo penale, non potendosi, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili, non essendo ciò in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella [OSCURATO:PERSONA] all'art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte. Già prima del citato intervento delle Sezioni Unite penali di questa Corte, si era, pertanto, affermato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, come si è detto, il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale (cfr. Cass., Sez. V, n. 15259 del 18/02/2020, Rv. 279255), precisandosi, altresì, che costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c), c.p.p., con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio (cfr. Cass., Sez. V, n. 3224 del 09/10/2019, Rv. 278140). In tale ultimo senso, del resto, si erano orientate le Sezioni Unite Penali "Pavan". In tale arresto, infatti, in cui il principio della necessaria rinnovazione della prova dichiarativa da parte del giudice che riformi la sentenza assolutoria di primo grado viene esteso alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto prove dichiarative, perché veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, sicché sussiste, per il giudice di appello che sul diverso apprezzamento di esse fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, la Corte di Cassazione, nella sua espressione PIÙ autorevole, evidenzia come il relativo vizio in cui sia incorso il giudice di appello può essere denunciato in sede di legittimità. Con l'opportuna precisazione che, nel caso in cui, come quello in esame, la decisione impugnata sia emessa successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 603, comma 3-bis„ c.p.p., (intervenuta a decorrere dal 3.8.2017, giusta la previsione dell'art. 1, co. 58, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103), "è la legge che stabilisce l'obbligo, per il giudice di appello, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, obbligo che, se non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal ki combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180, c.p.p. Di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., e cioè per inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità" (cfr. Cass., Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228). Orbene, applicando i menzionati principi al caso in esame, in cui la ricorrente in tutta evidenza ha inteso denunciare il vizio di violazione di legge processuale, di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p. (a dispetto del riferimento operato in ricorso al vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p.), non può non rilevarsi come il tribunale, nel ribaltare la decisione assolutoria del giudice di primo grado, a differenza di quanto ritenuto dallo stesso tribunale, sia venuto meno al dovere di procedere alla rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative, la cui diversa valutazione, da parte del giudice di secondo grado, è stata decisiva per fondare la sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato, in quanto prove attinenti al fondamentale tema della responsabilità della Mignini per le lesioni e le minacce subite dalla Deloreanu. Si tratta, in particolare, da un lato, delle dichiarazioni rese da quest'ultima, come consacrate nella querela utilizzata ai fini della decisione sull'accordo delle parti, sul cui contenuto il tribunale ha fondato l'affermazione di responsabilità della ricorrente, previa valutazione positiva della credibilità della Deloreanu; dall'altro, della deposizione del "teste qualificato" [OSCURATO:PERSONA], utilizzata dal giudice di secondo grado a sostegno del positivo giudizio espresso in punto di credibilità della persona offesa (cfr. pp. 1-3 della sentenza impugnata).5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio. Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole, intervenuta per dirimere un precedente contrasto, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228). Inammissibile appare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile, formulata, ai sensi dell'art. 612, c.p.p., dalla ricorrente, difettando la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma, ovvero che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio, condizioni (la cui sussistenza è apoditticamente affermata Mignini), alle quali, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è subordinato l'accoglimento della menzionata richiesta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Rv. 267794). Nulla è dovuto, infine, al difensore della ricorrente, a titolo di compenso. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità, non va individuato nella Corte di Cassazione, posto che quest'ultima può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito (nel caso che ci occupa al giudice del rinvio) una volta definito il giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, Rv. 271339).