CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roSARDO, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Rosario SAFONTE,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] LAUDICO,[OSCURATO:PERSONA] BRUNO, Pietro ARONICA, EmanuelaPISCOPO, [OSCURATO:PERSONA] DUMINUCO, LidiaAlessandra AUGELLO ed Emanuela MIRAGLIA- intimati -avverso il decreto cron. n. 1710/2021, depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11329/2021Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 25523/2026Data pubblicazione 18/09/2026ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.di un credito ipotecario di € 2.996.902,63, derivante da uncontratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato dalla societàpoi fallita con [OSCURATO:SOCIETA]., banca successivamenteincorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva ceduto il creditoalla ricorrente ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 139 del 1999e dell’art. 58 T.U.B. ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia bancariae creditizia: d.lgs. n. 385 del 1993).Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando lamancata produzione sia del piano di ammortamento delcontratto di mutuo, sia del prospetto di calcolo degli interessi.respinta dal Tribunale di Caltanissetta, in composizionecollegiale.Contro il decreto del collegio, FINO 1 ha proposto ricorsoper cassazione articolato in due motivi.Il fallimento è rimasto intimato.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dei principigiurisprudenziali in materia di riparto dell’onere probatorionell’ambito della fattispecie della responsabilità contrattuale, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente contesta al Tribunale di Caltanissetta diavere correttamente enunciato il principio di diritto secondo cuila produzione del piano di ammortamento non è requisitoindispensabile per l’ammissione al passivo del credito daNumero registro generale 11329/2021Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 25523/2026Data pubblicazione 18/09/2026contratto di mutuo, ma di avere poi di fatto tradito tale principio,imponendo sostanzialmente alla (cessionaria della) mutuante«l’onere … di provare la parziale estinzione del debito da partedel debitore in misura diversa da quella di fatto dedotta1.1. Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.Giustamente la ricorrente osserva di non avere altri oneriprobatori, se non quelli riguardanti l’esistenza del titolo, la suaanteriorità al fallimento e la disciplina dell’ammortamento(Cass. n. 3015/2020), la quale disciplina non necessariamentedeve essere dimostrata mediante la produzione del piano diammortamento (Cass. n. 26426/2017). Anzi, trattandosi, nelcaso di specie, di mutuo a tasso variabile, il piano diammortamento (inteso come proiezione futura delle rate dapagare, con la suddivisione in quota capitale e quota interessi)non potrebbe che essere soltanto una previsione teorica eapprossimativa, necessariamente da correggere, poi, alla lucedell’effettivo andamento del tasso variabile concordato nelcontratto.Naturalmente, anche il mutuo, come ogni contratto, deveavere un oggetto determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)e, quindi, deve contenere un disciplina del tasso di interesse chepermetta l’esatta individuazione – sia pure a posteriori, se iltasso è variabile, ma pur sempre in base a criteri predeterminatinel contratto – degli obblighi di pagamento gravanti sulla partemutuataria.Nel decreto impugnato vi sono, in effetti, alcuni riferimentiad una non meglio definita genericità e alla mancanza dichiarezza del contratto per quanto riguarda l’indicazione deitassi, nonché alla «non prevedibilità» degli importi dovuti.Sennonché, da tali rilievi il tribunale non ha fatto conseguireNumero registro generale 11329/2021Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 25523/2026Data pubblicazione 18/09/2026l’affermazione della nullità della clausola relativa agli interessi,come avrebbe dovuto essere, se la mancanza di chiarezza sifosse tradotta in una indeterminatezza dell’oggetto dellaclausola; il tribunale ne ha tratto, invece, un’indebitaconseguenza sul piano degli oneri probatori, affermando che,nel caso si specie, in deroga ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, la produzione del piano di ammortamento «sarebbestata invero necessaria, quantomeno al fine di offrire altribunale ogni elemento utile per procedere ad un eventualeaccertamento (anche tramite consulenza contabile) del creditoresiduo, sotto la duplice voce di sorte capitale ed interessi». Indefinitiva, secondo il tribunale, nel caso in esame, sarebbe«preclusa, alla luce del citato compendio probatorio, lapossibilità di svolgere una compiuta verifica in ordine alleeffettive voci di credito che residuerebbero in capo alfallimento».Ma tale conclusione risulta incoerente, perché la disciplinadel tasso di interesse o è determinata (ovverosia consente dicalcolare gli importi dovuti dal mutuatario) oppure non lo è. Nelsecondo caso, ne deriverebbe la nullità della clausola, che perònon è stata accertata dal tribunale nel caso di specie e che, ovesussistesse, non potrebbe certo essere sanata dalla produzionedel piano di ammortamento (di cui non sarebbe possibileverificare l’esatta conformità rispetto a un regolamentocontrattuale indeterminato); nel primo caso, invece, il tribunalepuò e deve accertare, eventualmente anche a mezzo dellaprospettata c.t.u. contabile, la corrispondenza tra quantorichiesto con la domanda di ammissione al passivo e quantoancora dovuto dalla società fallita al netto dei pagamenti giàeffettuati (riconosciuti dalla stessa creditrice o altrimenti allegatie provati dal curatore, con onere a suo carico).Numero registro generale 11329/2021Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 25523/2026Data pubblicazione 18/09/2026In definitiva, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato unformale ossequio ai corretti principi giurisprudenziali secondocui: a) «la produzione del piano di ammortamento noncostituisce elemento indefettibile della prova residuo credito damutuo» (Cass. n. 26426/2017); b) «il creditore che agisce insede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contrattodi mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo,della sua anteriorità al fallimento e della disciplinadell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso diinteresse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso,il curatore) ha l’onere di provare il pagamento delle rate dimutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento» (Cass.n. 3015/2020); ma ha poi tuttavia tradito nei fatti tali principi,facendo dipendere l’esito della lite proprio dalla mancataproduzione in giudizio del piano di ammortamento, trattatoquindi alla stregua di un mezzo di prova necessario – sia purein date circostanze – la cui assenza è stata considerata unimpedimento al pieno esercizio del prudente apprezzamentodelle altre prove disponibili, eventualmente anche mediantel’ausilio di un consulente tecnico.In tal modo, il giudice a quo ha violato gli artt. 115 e 116c.p.c., essendosi sottratto al dovere di prudentementeapprezzare tutte le prove disponibili, per avere attribuito ad unadi esse un valore di prova legale prevalente sulle altre, pur inmancanza di disposizioni di legge in tal senso (v., da ultimo,Cass. n. 5800/2026).2. Con il secondo motivo viene denunciata «violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1284, 1346, 1419, 1339e 1813 c.c. e 117, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.».Numero registro generale 11329/2021Numero sezionale 3170/2026Numero di raccolta generale 25523/2026Data pubblicazione 18/09/2026La ricorrente, ipotizzando che il tribunale abbia intesoaffermare la nullità delle clausole indicative del tasso diinteresse, si duole che non le sia stato riconosciuto il diritto apercepire comunque gli interessi corrispettivi, perlomeno nellamisura legale, in sostituzione del tasso contrattuale.2.1. Per quanto argomentato con riferimento al primo,questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizzauna ratio decidendi diversa da quella adottata dal giudice a quoe palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprioper l’accoglimento della prima censura.3. Accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo,il decreto impugnato viene cassato con rinvio al medesimoTribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, per decidereanche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo mezzo, cassa il decreto impugnato in relazione almotivo accolto e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, perchédecida, in diversa composizione, anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del9.9.2026.Il Presidente