CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 41784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE PPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso o in ogni caso emettersi sentenza di annullamento per intervenuta prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza in data 18 Gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino emessa in data 12 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed appellata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello limitatamente al proscioglimento per il reato di cui al capo b) (art. 640, 99 comma secondo n. 1 1 cod. pen.), ritenuta la contestata recidiva condannava l'imputato alla pena di mesi nove ed euro 450,00 di multa per tale reato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza chiedendone l'annullamento per essere il reato estinto per effetto della remissione di querela ritualmente accettata giusta documentazione versata in atti. 2.1. L' imputato ha depositato successivamente memoria chiedendo, in ogni caso, dichiararsi la intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata per essere il reato estinto per prescrizione alla data del 10 dicembre 2021 tenuto conto del tempus commissi delicti e dei termini ordinari di prescrizione e pure tenuto conto dei termini di sospensione della prescrizione (pari a gg. 60 per l'impedimento dell'imputato) stante la non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. 2. Occorre rilevare che non può dichiararsi l'estinzione del reato per remissione di querela vedendosi, nella fattispecie in esame, in ipotesi di reato di truffa perseguibile d' ufficio per le ragioni appresso chiarite. Va premesso che non appare condivisibile la tesi della Procura Generale, di cui alle menzionate conclusioni scritte, secondo cui la procedibilità d'ufficio discenderebbe in ragione della contestazione in fatto dell'aggravante della minorata difesa vertendosi in ipotesi di truffa on line: tale prospettazione non può essere accolta posto che la richiamata circostanza aggravante non è stata nè riconosciuta né applicata nelle fasi di merito, con le logiche conseguenza che ne discendono. Tuttavia il reato de quo deve ritenersi perseguibile d' ufficio in ragione della contestata e ritenuta recidiva specifica. 3. Va rilevato che nella formulazione vigente all'epoca di commissione del fatto contestato all'imputato l'art. 640, comma terzo, cod. pen. stabiliva che il reato di truffa era procedibile a querela di parte quando "ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante". [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito ai principi di cui alla recente pronunzia di questa Sezione n. 25020/2022 ove è stato sottolineato che, per effetto dell' ormai graniticamente consolidato orientamento che riconosce alla recidiva, semplice o qualificata, natura giuridica di circostanza aggravante, deve necessariamente concludersi che, secondo la disciplina vigente alla data di commissione del fatto contestato all'imputato, la truffa aggravata da una qualsiasi recidiva (anche se non operante ad effetto speciale, non comportando un aumento di pena superiore a un terzo, poiché la disposizione all'epoca vigente - a differenza di quella sopravvenuta - ciò non richiedeva) era procedibile di ufficio. In seno a detta pronunzia è stato, pure, evidenziato che "Secondo la disposizione sopravvenuta di cui all'art. 649-bis cod. pen., al contrario, il reato di truffa è procedibile di ufficio soltanto qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale" e che la Suprema Corte con la sentenza Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262 - 01 "ha già chiarito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649- bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.". La conseguenza che ne discende, come già detto, è, stante la perseguibilità d' ufficio del reato in questione, che non può essere dichiarata l'estinzione del reato per remissione di querela. 4. Ritiene, tuttavia, questo Collegio che a fronte del differente l'orientamento per il quale il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa. (Fattispecie in tema di truffa commessa nel 2015, ritenuta procedibile a querela, ancorché aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). (Sez. 2 - , Sentenza n. 4800 del 01/02/2022 Ud. (dep. 10/02/2022 ) Rv. 282624 - 01, - orientamento non condivisibile alla luce dei principi sopra richiamati - non apparendo, comunque, manifestamente infondato il motivo di ricorso deve in questa sede essere dichiarata la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 4 ottobre