CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11905/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenza n.3752/18/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 9 settembre 2015; Tributi-Accertamento sintetico art.38 d.P.R. n.600 del 1973 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento sintetici, ex artt.38 e 41 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, relativi a IRPEF e addizionali regionali per gli anni di imposta 2003 e 2004, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafee previa riunione degli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate avverso le sentenze di primo grado, in parziale riforma delle prime decisioni, confermava parzialmente gli avvisi di accertamento…escludendo dal calcolo degli incrementi patrimoniali l’acquisto delle quote delle società “[OSCURATO:PERSONA]” per € 175,000,00 e “[OSCURATO:PERSONA]” PER € 350.000,00e calcolando l’incremento patrimoniale relativo alla sottoscrizione del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura di €4.800, invece di € 19.200,00, oltre al reddito determinato dal possesso di autoveicoli e dal pagamento di polizze assicurative pari ad € 27.458,48; con conseguente proporzionale ricalcolo dei maggiori redditi e determinazione della maggiore IRPEF, addizionale comunale e regionale, oltre sanzioni e interessi legali. Avverso la sentenza propone ricorso, affidato a tre motivi, la contribuente cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso -rubricato: omesso esame di un fatto decisivo, insufficiente motivazione, mancata valutazione di elementi addotti dalla parte che avrebbero condotto ad altra diversa statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art.360 n.5 c.p.c. Mancato esame della posizione reddituale complessiva dell’intero nucleo familiare- la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva affermato che nessuna valida contestazione era stata formulata dalla contribuente in ordine al possesso di un’autovettura e al pagamento di due polizze assicurative. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 19 73 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. laddove la C.T.R. aveva confermato i recuperi di imposta senza considerare la disponibilità e l’entità dei redditi ulteriori all’interno del nucleo familiare della contribuente. 3.I due motivi involgenti sotto diversi profili la medesima questione possono trattarsi congiuntamentee sono inammissibili. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. n. 1510 del 20/01/2017; Cass.n. 16637 del 04/08/2020): In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973,(applicabile ratione temporis), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all'entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere . Tali principi sono stati, di recente , ribaditi anche da Cass. n. 38060 del 2/12/2021 così massimata: In materia di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma a tal fine, non è sufficiente che alleghi l'esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti . Nel caso in esame, la ricorrente si duole che la C.T.R., nel ritenere non giustificate le spese relative al possesso di un’autovettura e al pagamento di due polizze assicurative, non abbia tenuto conto di quanto dedotto dalla contribuente in sede di memorie illustrative dell’atto di appello ovvero che il coniuge aveva avuto da sempre capacità reddituali ampiamente capienti visto il reddito dichiarato anche negli anni di accertamento.Eguale considerazione in fatto viene svolta con il secondo motivo in ordine agli ulteriori indici di capacità contributiva. 3.1 Le censure, come detto,sono inammissibili. Premesso che non risulta contrastata la circostanza, come dedotta anche dall’Agenzia delle entrate in controricorso, per cui la situazione reddituale del nucleo familiare era stata tenuta in debito conto dall’[OSCURATO:PERSONA] il quale avevaespunto dal novero degli indici di spesa il mutuo di euro 300.000,00 ( in quanto sostenuto dal marito della ricorrente) e ha imputato a quest’ultima il residuo prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile secondo la sua quota, il primo motivo con il quale si denunzia un omesso esame da parte della C.T.R. è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, con il mezzo non si evidenzia l’omesso esame di un fatto nella sua dimensione fenomenica ma la mancatavalutazione, ad opera del Giudice di appello , di mere argomentazioni svolte in un atto difensivo. E, d’altra parte, alla luce dei principi sopra esposti, le mere risultanze delle dichiarazioni dei redditi dell’appartenente al nucleo familiare non appaiono concretare quella prova documentale contraria (possesso della disponibilità finanziaria e durata della stessa) il cui onere grava sul contribuente. Daciò l’in ammissibilità anche del secondo motivo di ricorso che, pur prospettante violazione di legge, tende , nella sostanza e con specifico riferimento alle risultanze dell’estratto conto corrente bancario del coniuge della contribuente a una inammissibile, in questa sede, diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quelle raggiunte dal Giudice del merito. 4.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2709 cod. civ. e si censura la sentenza impugnata per non avere tratto elementi di prova, ritenendole irrilevanti, dalle risultanze delle scritture contabili della Giusys.r.l. le quali riportavano l’esposizione a debito di una somma pari al prezzo dell’acquisto dell’immobile. 4.1. Anche talecensura è inammissibile perché non si confronta, ignorandola, con il resto della motivazione spesa dalla C.T.R. la quale ha espressamente dato atto, come da giurisprudenza di questa Corte, del valore meramente indiziario delle risultanze delle scritture contabili societarie liberamente valutabili dal giudice di merito il quale, per l’appunto, ne ha formulato un apprezzamento recessivo rispetto alla presunzione di effettiva onerosità dell’atto di compravendita. 5. In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5.1. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 113 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell