Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26174/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23/11/2021, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 29/03/2019, impugnata dall'odierno ricorrente, riducendo la pena per il delitto allo stesso ascritto (artt. 640, 99, comma quarto, cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'aart. 512 cod. proc. pen.; è stato violato il principio del contraddittorio attesa l'intervenuta acquisizione della querela in data 20/07/2018; non è stata con certezza verificata l'irreperibilità della persona offesa, essendosi il Tribunale basato esclusivamente sul verbale di vane ricerche del 17/12/2017, documento che fa menzione delle ricerche solo in vista della citazione del teste.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto al riconoscimento della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso il 27/12/2012, estinto per prescrizione.

Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 02/10/2022 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.

Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso.

4. Il ricorso non è inammissibile perché il primo motivo, inerente la violazione di norma processuale in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., consentito e connotato da specificità, non risulta manifestamente infondato in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dell'effettiva irreperibilità della persona offesa e dei criteri che devono guidare il giudice nel ritenere non prevedibile tale irreperibilità a seguito di adeguate ricerche.

In tal senso occorre considerare che, perché si possano utilizzare le dichiarazioni testimoniali predibattimentali, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., non è sufficiente l'infruttuoso esperimento delle ricerche effettuate nei luoghi di residenza anagrafica come avvenuto nel caso di specie, ma occorre che il giudice disponga rigorosamente e accuratamente tutti gli accertamenti utili ai fini della reperibilità del testimone (Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Methnani, Rv. 250109-01; Sez. 2, n. 22358 del 27/05/2010, Spinella, Rv. 247434-01; Sez. 2, n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238198-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23/11/2021, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del 29/03/2019, impugnata dall'odierno ricorrente, riducendo la pena per il delitto allo stesso ascritto (artt. 640, 99, comma quarto, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'aart. 512 cod. proc. pen.; è stato violato il principio del contraddittorio attesa l'intervenuta acquisizione della querela in data 20/07/2018; non è stata con certezza verificata l'irreperibilità della persona offesa, essendosi il Tribunale basato esclusivamente sul verbale di vane ricerche del 17/12/2017, documento che fa menzione delle ricerche solo in vista della citazione del teste. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto al riconoscimento della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso. 3. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato, commesso il 27/12/2012, estinto per prescrizione. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 02/10/2022 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. 4. Il ricorso non è inammissibile perché il primo motivo, inerente la violazione di norma processuale in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., consentito e connotato da specificità, non risulta manifestamente infondato in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dell'effettiva irreperibilità della persona offesa e dei criteri che devono guidare il giudice nel ritenere non prevedibile tale irreperibilità a seguito di adeguate ricerche. In tal senso occorre considerare che, perché si possano utilizzare le dichiarazioni testimoniali predibattimentali, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., non è sufficiente l'infruttuoso esperimento delle ricerche effettuate nei luoghi di residenza anagrafica come avvenuto nel caso di specie, ma occorre che il giudice disponga rigorosamente e accuratamente tutti gli accertamenti utili ai fini della reperibilità del testimone (Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Methnani, Rv. 250109-01; Sez. 2, n. 22358 del 27/05/2010, Spinella, Rv. 247434-01; Sez. 2, n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238198-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pre
Sentenza Cassazione n. 26174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris