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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 31608/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22482/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d all ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 505/2022 depositata il 18/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’a ppello di Bologna ha acco lto l’appello principale del Comune di Cattolica e, per l’effetto, ha rigettatointegralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], architetto già dirigente dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Edilizia, per il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito d el procedimento penale a suo carico , così respingendo l’appello incidentale avanzato per ottenere l’integrale pagamento rispetto a quanto parzialmente riconosciuto in primo grado.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il CCNL del 27 febbraio 1997 subordini il rimborso a carico dell’amministrazione ai casi di insussistenza del conflitto di interessi, conflitto che, viceversa, nella specie andava ravvisato in base ai fatti oggetto del procedimento penale, all’esito del quale il dipendente era stato in parte assolto e in parte prosciolto con altre formule.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi, cui oppone difese il Comune di Cattolica con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL del 27 febbraio 1 997 nonché l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il dipendente aveva diritto al rimborso delle spese per effetto della copertura assicurativa, prevista dalla contrattazione collettiva e ritualmente attivata, senza che il Comune abbia provato perché gli oneri non siano stati coperti dall’assicurazione.

1.1. La censura, nei termini formulati,è inammissibile, perché dietro lo schema della asserita violazione di legge – sub specie della violazione della contrattazione collettiva – oppone una ricostruzione dei fatti divergente da quella espressa dai giudici di merito(fra molte, Cass. Sez.

U, 27/12/2019, n. 34476: èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito), senza, peraltro, considerare la ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale ( ex multis , Cass. Sez. 6 - 3 , 10/08/2017, n. 19989: in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata), che ha ritenuto come l’insussistenza del conflitto di interessi con il Comune costituisse condizione per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese defensionali azionato con riferimento alla contrattazione collettiva, e, quindi, anche in relazione alla previsione dell’art. 7, chericollega la copertura assicurativa «a danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento di obblighi di ufficio».

Infatti, nella sentenza impugnata, dopo aver trascritto sia l’art. 12 che l’art. 7 del CCNL, si evidenzia come l’assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l’ente sia requisito prioritario per la presa in carico da parte di quest’ultimo delle spese di difesa del dipendente, sul rilievo che la norma mira a consentire all’ente la tutela dei propri diritti ed interessianche a mezzo della compiuta difesa dei propri dipendenti, che in rapporto di immedesimazione organica con riferimento all’attività funzionale del dipendente stesso e in stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, abbiano posto in essere una condotta oggetto di addebito penale; e ciò per l’evidente interesse, da un lato, alla tutela del comune, interessato ad evitare che possano essergli imputate, sotto il profilo di responsabilità mediate, le condotte del dipendente, con ricadute risarcitorie civilistiche, dall’altro alla tutela della propria immagine.

Emerge, pertanto, all’evidenza, che la censura svolta nel motivo, senza considerare la motivazione addottae senza specificare in che cosa risiederebbe l’errata interpretazione della norma collettiva, eventualmente rilevante sul piano della dedotta violazione di legge , si limit i inammissibilmente a denunciare l’omesso esame de i motivi per i quali la copertura assicurativa, sebbene azionata, non sia stata utilizzata per procedere al rimborso. 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 CCNL - area dirigenza comparto regioni e autonomie locali – nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si contesta, in particolare, la ravvisata sussistenza del conflitto di interessi , facendo anche leva sull’opposta determinazione assunta nei confronti della concorrente nel reato da parte dell’amministrazione comunale, che, in quel caso, aveva provveduto a rimborsare la metà delle spese legali sostenute nel processo penale (misura parziale, che era stata riconosciuta anche in favore dell’odierno ricorrente dal giudice di primo grado).

2.1. Anche la seconda censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, in quanto intesa ad infirmare la valutazione delle risultanze processuali sulla configurabilità del conflitto di interessi resa dal giudice di merito.

In effetti la sentenza impugnata ripercorre l’oggetto e l’esito del procedimento penale ( concorso in una condotta di abuso edilizio, con condanna in primo grado ed estinzione del reato in secondo grado per prescrizione; ricorrenza dell’elemento materiale del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 361 c.p., con l’esimente di cui all’art. 384 c.p., perché se il dipendente avesse denunziato gli abusi cui egli stesso cooperò, si sarebbe inevitabilmente esposto ad un grave nocumento) per giungere a ravvisare un evidente conflitto di interessi con il Comune, deputato alla gestione e tutela del territorio, cosicché la condotta oggetto degli addebiti penali non risultava inerente all’attività funzionale del dipendente, ponendosi, al contrario, in violazione degli obblighi di ufficio.

La valutazione resa, insindacabile nella presente sede nel suo accertamento fattuale, risulta conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui l’ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l’insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che, addirittura,permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente (Cass. Sez.

L, 11/07/2018, n. 18256).

3. In definitiva, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione in favore del controricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 3 . 0 00,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22482/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d all ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 505/2022 depositata il 18/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’a ppello di Bologna ha acco lto l’appello principale del Comune di Cattolica e, per l’effetto, ha rigettatointegralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], architetto già dirigente dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Edilizia, per il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito d el procedimento penale a suo carico , così respingendo l’appello incidentale avanzato per ottenere l’integrale pagamento rispetto a quanto parzialmente riconosciuto in primo grado. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il CCNL del 27 febbraio 1997 subordini il rimborso a carico dell’amministrazione ai casi di insussistenza del conflitto di interessi, conflitto che, viceversa, nella specie andava ravvisato in base ai fatti oggetto del procedimento penale, all’esito del quale il dipendente era stato in parte assolto e in parte prosciolto con altre formule. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi, cui oppone difese il Comune di Cattolica con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL del 27 febbraio 1 997 nonché l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il dipendente aveva diritto al rimborso delle spese per effetto della copertura assicurativa, prevista dalla contrattazione collettiva e ritualmente attivata, senza che il Comune abbia provato perché gli oneri non siano stati coperti dall’assicurazione. 1.1. La censura, nei termini formulati,è inammissibile, perché dietro lo schema della asserita violazione di legge – sub specie della violazione della contrattazione collettiva – oppone una ricostruzione dei fatti divergente da quella espressa dai giudici di merito(fra molte, Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476: èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito), senza, peraltro, considerare la ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale ( ex multis , Cass. Sez. 6 - 3 , 10/08/2017, n. 19989: in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata), che ha ritenuto come l’insussistenza del conflitto di interessi con il Comune costituisse condizione per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese defensionali azionato con riferimento alla contrattazione collettiva, e, quindi, anche in relazione alla previsione dell’art. 7, chericollega la copertura assicurativa «a danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento di obblighi di ufficio». Infatti, nella sentenza impugnata, dopo aver trascritto sia l’art. 12 che l’art. 7 del CCNL, si evidenzia come l’assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l’ente sia requisito prioritario per la presa in carico da parte di quest’ultimo delle spese di difesa del dipendente, sul rilievo che la norma mira a consentire all’ente la tutela dei propri diritti ed interessianche a mezzo della compiuta difesa dei propri dipendenti, che in rapporto di immedesimazione organica con riferimento all’attività funzionale del dipendente stesso e in stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, abbiano posto in essere una condotta oggetto di addebito penale; e ciò per l’evidente interesse, da un lato, alla tutela del comune, interessato ad evitare che possano essergli imputate, sotto il profilo di responsabilità mediate, le condotte del dipendente, con ricadute risarcitorie civilistiche, dall’altro alla tutela della propria immagine. Emerge, pertanto, all’evidenza, che la censura svolta nel motivo, senza considerare la motivazione addottae senza specificare in che cosa risiederebbe l’errata interpretazione della norma collettiva, eventualmente rilevante sul piano della dedotta violazione di legge , si limit i inammissibilmente a denunciare l’omesso esame de i motivi per i quali la copertura assicurativa, sebbene azionata, non sia stata utilizzata per procedere al rimborso. 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 CCNL - area dirigenza comparto regioni e autonomie locali – nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si contesta, in particolare, la ravvisata sussistenza del conflitto di interessi , facendo anche leva sull’opposta determinazione assunta nei confronti della concorrente nel reato da parte dell’amministrazione comunale, che, in quel caso, aveva provveduto a rimborsare la metà delle spese legali sostenute nel processo penale (misura parziale, che era stata riconosciuta anche in favore dell’odierno ricorrente dal giudice di primo grado). 2.1. Anche la seconda censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, in quanto intesa ad infirmare la valutazione delle risultanze processuali sulla configurabilità del conflitto di interessi resa dal giudice di merito. In effetti la sentenza impugnata ripercorre l’oggetto e l’esito del procedimento penale ( concorso in una condotta di abuso edilizio, con condanna in primo grado ed estinzione del reato in secondo grado per prescrizione; ricorrenza dell’elemento materiale del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 361 c.p., con l’esimente di cui all’art. 384 c.p., perché se il dipendente avesse denunziato gli abusi cui egli stesso cooperò, si sarebbe inevitabilmente esposto ad un grave nocumento) per giungere a ravvisare un evidente conflitto di interessi con il Comune, deputato alla gestione e tutela del territorio, cosicché la condotta oggetto degli addebiti penali non risultava inerente all’attività funzionale del dipendente, ponendosi, al contrario, in violazione degli obblighi di ufficio. La valutazione resa, insindacabile nella presente sede nel suo accertamento fattuale, risulta conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui l’ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l’insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che, addirittura,permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente (Cass. Sez. L, 11/07/2018, n. 18256). 3. In definitiva, il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione in favore del controricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. 4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 3 . 0 00,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del c
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