Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 maggio 2025

Cassazione n. 12894/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2816/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.3775/ 13/ 2021 depositata 28/07/202, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal d.l. 119del 2018 rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2816/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3775/ 13/ 2021 depositata 28/07/202, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal d.l. 119del 2018 rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresident
Decreto Cassazione n. 12894/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris