CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 40283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati e generici perché meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e ivi puntualmente disattesi con argomenti esenti da vizi logici in ordine a ciascuno di essi, nella specie: - si vedano pagine 4-5 della sentenza impugnata con riferimento all'opportunità di disporre la perizia del prof. Sofia in ragione del conflitto a cui sono addivenute le consulenze disposte dalle parti e con riferimento all'attendibilità dei suoi risultati; - a pag. 6 con riferimento alla rilevanza probatoria attribuita alla circostanza per cui il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la dimora della persona offesa, trovando questo elemento riscontro nella missiva minatoria; alle pagine 6-7 con riferimento alla valutazione operata dal giudice in relazione alla consulenza della dr.sa Recupero, superata dalle argomentate conclusioni del perito; - infine, a pag. 7 ove il giudice d'appello aderisce alla valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva adeguatamente valorizzato l'analogia del fatto sub iudice con quello di un precedente procedimento a carico del ricorrente ove appariva il medesimo modus operandi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i14 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] tensore La