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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04524/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4524/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 120/2026* * CC 15/01/2026* * * 30177/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A. M. * che ha chiesto ilrigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 23 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato lamisura della detenzione domiciliare applicata a * * attualmente in esecuzionedella pena di quattro anni undici mesi e venti giorni di reclusione inflitta con sentenza dellaCorte di appello di Roma del 16 ottobre 2017 definitiva il 2 aprile 2019.Il provvedimento è stato giustificato con la circostanza che il 4 giugno 2025 ilcondannato già diffidato al rispetto delle prescrizioni in quanto assente dal proprio domicilioè stato trovato in possesso di 0 2 gr. di cocaina e di residui dell uso personale distupefacente.2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando due motivi.2.1.

Con il primo ha eccepito violazione di legge per essersi limitato il Tribunale aritenere il condannato inaffidabile e immeritevole dei benefici senza compiere alcunavalutazione di incompatibilità delle condotte con la misura alternativa.In sostanza i giudici di merito hanno operato un inammissibile automatismo tra leviolazioni ritenute e la revoca senza valutare la possibilità di inasprire le prescrizioni imposteal condannato come pure prospettato con memoria depositata ai sensi dell art. 127 comma2 cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione in punto di condizioni disalute del condannato.Invero pur avendo dato atto della concessione della detenzione domiciliare per ragioni disalute sebbene con l ordinanza sia stato precisato che le patologie non erano gravi ilTribunale ha omesso di considerare la situazione sanitaria risultante dal certificato medico inI giudici di merito sono pervenuti alla decisione di revoca senza prendere inconsiderazione le patologie che affliggono il ricorrente e che risultano anche essersiaggravate come da documentazione depositata con la memoria difensiva.* avendo segnalato le violazioni commesse il Tribunale di sorveglianza non ha operatoil necessario bilanciamento tra le esigenze di umanità della pena anche in ragione dellecondizioni di salute del ricorrente e quelle relative in concreto alla pericolosità sociale delcondannato come dimostrato anche dal riferimento nominativo a tale «Fiocchetta» soggettodiverso da * *3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Il ricorrente deduce in sostanza la mancata motivazione su quanto prospettato nellamemoria depositata nel corso del procedimento sia in punto di concreta praticabilitàdell aggravamento delle prescrizioni in luogo della disposta revoca che della mancatavalutazione della effettiva gravità delle condizioni di salute.2.1.

Sul primo punto prospettato con il primo motivo di ricorso la questione è stataimplicitamente risolta dal Tribunale di sorveglianza che tenuto conto della natura delleviolazioni commesse e non contestate ha ritenuto il ricorrente immeritevole dellaconcessione della misura della detenzione domiciliare.I giudici non solo hanno segnalato la gravità delle condotte illecite commesse in materiadi stupefacenti ma hanno correlato il giudizio di immeritevolezza della misura fiduciariaanche alla pregressa denuncia per evasione anch essa segnalata nel provvedimentoimpugnato.* discrezionalità propria della fase di merito dunque il Tribunale di sorveglianza hadescritto una personalità che presenta profili significativi di inaffidabilità incompatibili con lamisura applicata sia pure con modalità aggravate.Non assume rilievo decisivo quindi la mancata valutazione della memoria difensivacome eccepita in ricorso.Va assicurata continuità al consolidato orientamento per cui «l omessa valutazione di unamemoria difensiva non determina alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sullacorrettezza logico giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o ilgrado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» * 1 n. 26536 del24/06/2020 * * 279578 01 .Peraltro trova applicazione anche alla materia in esame il principio per cui «in tema diricorso per cassazione l omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale delriesame non può essere dedotto in sede di legittimità salvo che introduca temi nuovi equestioni diverse potenzialmente decisive non sussistendo un omessa valutazione quandogli argomenti in essa sviluppati sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silentesiano smentiti dal complessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibilicon la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» * 5 n. 5443 del 18/12/2020dep. 2021 * * 280670 01 .Le allegazioni alle quali ha fatto riferimento il ricorrente dunque sono stateimplicitamente disattese e si pongono in termini di incompatibilità con la motivazionecomplessiva dell ordinanza impugnata.2.2.

Per quanto riguarda le condizioni di salute di cui al secondo motivo va tenuto contoche la precedente ammissione alla detenzione domiciliare era stata disposta per motivi disalute ai sensi dell art. 47ter lett. c * pen. vertendosi in tema di persona in condizioni disalute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.Al netto della questione del termine di trenta giorni pure evocato nell ordinanza ma chenon rileva tenuto conto che «la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto perl adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misuraalternativa nella specie dell affidamento in prova al servizio sociale comporta unicamentela perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessaprecedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza mentre non ha alcun rilievo inrelazione al provvedimento stesso di revoca stante la mancata previsione al riguardo disanzioni processuali» * 7 n. 16600 del 12/11/2020 dep. 2021 Di * 281309 01 lacensura è inammissibile in quanto generica.Da un lato al netto del mero errore materiale riscontrabile nel provvedimento impugnatonella parte in cui si fa riferimento a tale «Fiocchetta» si afferma la permanenza del requisitosanitario posto a fondamento del precedente provvedimento.L assunto non introduce una specifica ragione in grado di determinare un vizio delprovvedimento impugnato che ha trovato nella valutazione di immeritevolezzacomportamentale la propria ragione al di là delle precisazioni contenute nella parte finaledell ordinanza.* che non viene smentita dalla puramente affermata circostanza delmancato mutamento delle condizioni di salute del ricorrente che come detto non vale afarlo ritenere ancora meritevole della misura revocata.Il detenuto sostiene peraltro che le condizioni di salute non solo sarebbero rimasteimmutate ma si sarebbero addirittura aggravate come da certificato medico e memoriadepositati.La censura è ancora una volta aspecifica non indicando quali patologie emergano dalcertificato e per quale ragione la mancata menzione della memoria assumerebbe rilievodecisivo per individuare un difetto di motivazione.3.

Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4524/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 120/2026* * CC 15/01/2026* * * 30177/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A. M. * che ha chiesto ilrigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 23 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato lamisura della detenzione domiciliare applicata a * * attualmente in esecuzionedella pena di quattro anni undici mesi e venti giorni di reclusione inflitta con sentenza dellaCorte di appello di Roma del 16 ottobre 2017 definitiva il 2 aprile 2019.Il provvedimento è stato giustificato con la circostanza che il 4 giugno 2025 ilcondannato già diffidato al rispetto delle prescrizioni in quanto assente dal proprio domicilioè stato trovato in possesso di 0 2 gr. di cocaina e di residui dell uso personale distupefacente.2.

Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando due motivi.2.1.

Con il primo ha eccepito violazione di legge per essersi limitato il Tribunale aritenere il condannato inaffidabile e immeritevole dei benefici senza compiere alcunavalutazione di incompatibilità delle condotte con la misura alternativa.In sostanza i giudici di merito hanno operato un inammissibile automatismo tra leviolazioni ritenute e la revoca senza valutare la possibilità di inasprire le prescrizioni imposteal condannato come pure prospettato con memoria depositata ai sensi dell art. 127 comma2 cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione in punto di condizioni disalute del condannato.Invero pur avendo dato atto della concessione della detenzione domiciliare per ragioni disalute sebbene con l ordinanza sia stato precisato che le patologie non erano gravi ilTribunale ha omesso di considerare la situazione sanitaria risultante dal certificato medico inI giudici di merito sono pervenuti alla decisione di revoca senza prendere inconsiderazione le patologie che affliggono il ricorrente e che risultano anche essersiaggravate come da documentazione depositata con la memoria difensiva.* avendo segnalato le violazioni commesse il Tribunale di sorveglianza non ha operatoil necessario bilanciamento tra le esigenze di umanità della pena anche in ragione dellecondizioni di salute del ricorrente e quelle relative in concreto alla pericolosità sociale delcondannato come dimostrato anche dal riferimento nominativo a tale «Fiocchetta» soggettodiverso da * *3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Il ricorrente deduce in sostanza la mancata motivazione su quanto prospettato nellamemoria depositata nel corso del procedimento sia in punto di concreta praticabilitàdell aggravamento delle prescrizioni in luogo della disposta revoca che della mancatavalutazione della effettiva gravità delle condizioni di salute.2.1.

Sul primo punto prospettato con il primo motivo di ricorso la questione è stataimplicitamente risolta dal Tribunale di sorveglianza che tenuto conto della natura delleviolazioni commesse e non contestate ha ritenuto il ricorrente immeritevole dellaconcessione della misura della detenzione domiciliare.I giudici non solo hanno segnalato la gravità delle condotte illecite commesse in materiadi stupefacenti ma hanno correlato il giudizio di immeritevolezza della misura fiduciariaanche alla pregressa denuncia per evasione anch essa segnalata nel provvedimentoimpugnato.* discrezionalità propria della fase di merito dunque il Tribunale di sorveglianza hadescritto una personalità che presenta profili significativi di inaffidabilità incompatibili con lamisura applicata sia pure con modalità aggravate.Non assume rilievo decisivo quindi la mancata valutazione della memoria difensivacome eccepita in ricorso.Va assicurata continuità al consolidato orientamento per cui «l omessa valutazione di unamemoria difensiva non determina alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sullacorrettezza logico giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o ilgrado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» * 1 n. 26536 del24/06/2020 * * 279578 01 .Peraltro trova applicazione anche alla materia in esame il principio per cui «in tema diricorso per cassazione l omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale delriesame non può essere dedotto in sede di legittimità salvo che introduca temi nuovi equestioni diverse potenzialmente decisive non sussistendo un omessa valutazione quandogli argomenti in essa sviluppati sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silentesiano smentiti dal complessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibilicon la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» * 5 n. 5443 del 18/12/2020dep. 2021 * * 280670 01 .Le allegazioni alle quali ha fatto riferimento il ricorrente dunque sono stateimplicitamente disattese e si pongono in termini di incompatibilità con la motivazionecomplessiva dell ordinanza impugnata.2.2.

Per quanto riguarda le condizioni di salute di cui al secondo motivo va tenuto contoche la precedente ammissione alla detenzione domiciliare era stata disposta per motivi disalute ai sensi dell art. 47ter lett. c * pen. vertendosi in tema di persona in condizioni disalute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.Al netto della questione del termine di trenta giorni pure evocato nell ordinanza ma chenon rileva tenuto conto che «la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto perl adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misuraalternativa nella specie dell affidamento in prova al servizio sociale comporta unicamentela perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessaprecedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza mentre non ha alcun rilievo inrelazione al provvedimento stesso di revoca stante la mancata previsione al riguardo disanzioni processuali» * 7 n. 16600 del 12/11/2020 dep. 2021 Di * 281309 01 lacensura è inammissibile in quanto generica.Da un lato al netto del mero errore materiale riscontrabile nel provvedimento impugnatonella parte in cui si fa riferimento a tale «Fiocchetta» si afferma la permanenza del requisitosanitario posto a fondamento del precedente provvedimento.L assunto non introduce una specifica ragione in grado di determinare un vizio delprovvedimento impugnato che ha trovato nella valutazione di immeritevolezzacomportamentale la propria ragione al di là delle precisazioni contenute nella parte finaledell ordinanza.* che non viene smentita dalla puramente affermata circostanza delmancato mutamento delle condizioni di salute del ricorrente che come detto non vale afarlo ritenere ancora meritevole della misura revocata.Il detenuto sostiene peraltro che le condizioni di salute non solo sarebbero rimasteimmutate ma si sarebbero addirittura aggravate come da certificato medico e memoriadepositati.La censura è ancora una volta aspecifica non indicando quali patologie emergano dalcertificato e per quale ragione la mancata menzione della memoria assumerebbe rilievodecisivo per individuare un difetto di motivazione.3.

Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 15/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 15/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4524/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 120/2026* * CC 15/01/2026* * * 30177/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A. M. * che ha chiesto ilrigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato lamisura della detenzione domiciliare applicata a * * attualmente in esecuzionedella pena di quattro anni undici mesi e venti giorni di reclusione inflitta con sentenza dellaCorte di appello di Roma del 16 ottobre 2017 definitiva il 2 aprile 2019.Il provvedimento è stato giustificato con la circostanza che il 4 giugno 2025 ilcondannato già diffidato al rispetto delle prescrizioni in quanto assente dal proprio domicilioè stato trovato in possesso di 0 2 gr. di cocaina e di residui dell uso personale distupefacente.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando due motivi.2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge per essersi limitato il Tribunale aritenere il condannato inaffidabile e immeritevole dei benefici senza compiere alcunavalutazione di incompatibilità delle condotte con la misura alternativa.In sostanza i giudici di merito hanno operato un inammissibile automatismo tra leviolazioni ritenute e la revoca senza valutare la possibilità di inasprire le prescrizioni imposteal condannato come pure prospettato con memoria depositata ai sensi dell art. 127 comma2 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione in punto di condizioni disalute del condannato.Invero pur avendo dato atto della concessione della detenzione domiciliare per ragioni disalute sebbene con l ordinanza sia stato precisato che le patologie non erano gravi ilTribunale ha omesso di considerare la situazione sanitaria risultante dal certificato medico inI giudici di merito sono pervenuti alla decisione di revoca senza prendere inconsiderazione le patologie che affliggono il ricorrente e che risultano anche essersiaggravate come da documentazione depositata con la memoria difensiva.* avendo segnalato le violazioni commesse il Tribunale di sorveglianza non ha operatoil necessario bilanciamento tra le esigenze di umanità della pena anche in ragione dellecondizioni di salute del ricorrente e quelle relative in concreto alla pericolosità sociale delcondannato come dimostrato anche dal riferimento nominativo a tale «Fiocchetta» soggettodiverso da * *3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il ricorrente deduce in sostanza la mancata motivazione su quanto prospettato nellamemoria depositata nel corso del procedimento sia in punto di concreta praticabilitàdell aggravamento delle prescrizioni in luogo della disposta revoca che della mancatavalutazione della effettiva gravità delle condizioni di salute.2.1. Sul primo punto prospettato con il primo motivo di ricorso la questione è stataimplicitamente risolta dal Tribunale di sorveglianza che tenuto conto della natura delleviolazioni commesse e non contestate ha ritenuto il ricorrente immeritevole dellaconcessione della misura della detenzione domiciliare.I giudici non solo hanno segnalato la gravità delle condotte illecite commesse in materiadi stupefacenti ma hanno correlato il giudizio di immeritevolezza della misura fiduciariaanche alla pregressa denuncia per evasione anch essa segnalata nel provvedimentoimpugnato.* discrezionalità propria della fase di merito dunque il Tribunale di sorveglianza hadescritto una personalità che presenta profili significativi di inaffidabilità incompatibili con lamisura applicata sia pure con modalità aggravate.Non assume rilievo decisivo quindi la mancata valutazione della memoria difensivacome eccepita in ricorso.Va assicurata continuità al consolidato orientamento per cui «l omessa valutazione di unamemoria difensiva non determina alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sullacorrettezza logico giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o ilgrado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» * 1 n. 26536 del24/06/2020 * * 279578 01 .Peraltro trova applicazione anche alla materia in esame il principio per cui «in tema diricorso per cassazione l omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale delriesame non può essere dedotto in sede di legittimità salvo che introduca temi nuovi equestioni diverse potenzialmente decisive non sussistendo un omessa valutazione quandogli argomenti in essa sviluppati sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silentesiano smentiti dal complessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibilicon la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» * 5 n. 5443 del 18/12/2020dep. 2021 * * 280670 01 .Le allegazioni alle quali ha fatto riferimento il ricorrente dunque sono stateimplicitamente disattese e si pongono in termini di incompatibilità con la motivazionecomplessiva dell ordinanza impugnata.2.2. Per quanto riguarda le condizioni di salute di cui al secondo motivo va tenuto contoche la precedente ammissione alla detenzione domiciliare era stata disposta per motivi disalute ai sensi dell art. 47ter lett. c * pen. vertendosi in tema di persona in condizioni disalute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.Al netto della questione del termine di trenta giorni pure evocato nell ordinanza ma chenon rileva tenuto conto che «la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto perl adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misuraalternativa nella specie dell affidamento in prova al servizio sociale comporta unicamentela perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessaprecedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza mentre non ha alcun rilievo inrelazione al provvedimento stesso di revoca stante la mancata previsione al riguardo disanzioni processuali» * 7 n. 16600 del 12/11/2020 dep. 2021 Di * 281309 01 lacensura è inammissibile in quanto generica.Da un lato al netto del mero errore materiale riscontrabile nel provvedimento impugnatonella parte in cui si fa riferimento a tale «Fiocchetta» si afferma la permanenza del requisitosanitario posto a fondamento del precedente provvedimento.L assunto non introduce una specifica ragione in grado di determinare un vizio delprovvedimento impugnato che ha trovato nella valutazione di immeritevolezzacomportamentale la propria ragione al di là delle precisazioni contenute nella parte finaledell ordinanza.* che non viene smentita dalla puramente affermata circostanza delmancato mutamento delle condizioni di salute del ricorrente che come detto non vale afarlo ritenere ancora meritevole della misura revocata.Il detenuto sostiene peraltro che le condizioni di salute non solo sarebbero rimasteimmutate ma si sarebbero addirittura aggravate come da certificato medico e memoriadepositati.La censura è ancora una volta aspecifica non indicando quali patologie emergano dalcertificato e per quale ragione la mancata menzione della memoria assumerebbe rilievodecisivo per individuare un difetto di motivazione.3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4524/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 120/2026* * CC 15/01/2026* * * 30177/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 23/07/2025 del * * di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * A. M. * che ha chiesto ilrigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 23 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato lamisura della detenzione domiciliare applicata a * * attualmente in esecuzionedella pena di quattro anni undici mesi e venti giorni di reclusione inflitta con sentenza dellaCorte di appello di Roma del 16 ottobre 2017 definitiva il 2 aprile 2019.Il provvedimento è stato giustificato con la circostanza che il 4 giugno 2025 ilcondannato già diffidato al rispetto delle prescrizioni in quanto assente dal proprio domicilioè stato trovato in possesso di 0 2 gr. di cocaina e di residui dell uso personale distupefacente.2. Avverso l ordinanza ha proposto ricorso per cassazione * * per mezzodel proprio difensore di fiducia articolando due motivi.2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge per essersi limitato il Tribunale aritenere il condannato inaffidabile e immeritevole dei benefici senza compiere alcunavalutazione di incompatibilità delle condotte con la misura alternativa.In sostanza i giudici di merito hanno operato un inammissibile automatismo tra leviolazioni ritenute e la revoca senza valutare la possibilità di inasprire le prescrizioni imposteal condannato come pure prospettato con memoria depositata ai sensi dell art. 127 comma2 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione in punto di condizioni disalute del condannato.Invero pur avendo dato atto della concessione della detenzione domiciliare per ragioni disalute sebbene con l ordinanza sia stato precisato che le patologie non erano gravi ilTribunale ha omesso di considerare la situazione sanitaria risultante dal certificato medico inI giudici di merito sono pervenuti alla decisione di revoca senza prendere inconsiderazione le patologie che affliggono il ricorrente e che risultano anche essersiaggravate come da documentazione depositata con la memoria difensiva.* avendo segnalato le violazioni commesse il Tribunale di sorveglianza non ha operatoil necessario bilanciamento tra le esigenze di umanità della pena anche in ragione dellecondizioni di salute del ricorrente e quelle relative in concreto alla pericolosità sociale delcondannato come dimostrato anche dal riferimento nominativo a tale «Fiocchetta» soggettodiverso da * *3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il ricorrente deduce in sostanza la mancata motivazione su quanto prospettato nellamemoria depositata nel corso del procedimento sia in punto di concreta praticabilitàdell aggravamento delle prescrizioni in luogo della disposta revoca che della mancatavalutazione della effettiva gravità delle condizioni di salute.2.1. Sul primo punto prospettato con il primo motivo di ricorso la questione è stataimplicitamente risolta dal Tribunale di sorveglianza che tenuto conto della natura delleviolazioni commesse e non contestate ha ritenuto il ricorrente immeritevole dellaconcessione della misura della detenzione domiciliare.I giudici non solo hanno segnalato la gravità delle condotte illecite commesse in materiadi stupefacenti ma hanno correlato il giudizio di immeritevolezza della misura fiduciariaanche alla pregressa denuncia per evasione anch essa segnalata nel provvedimentoimpugnato.* discrezionalità propria della fase di merito dunque il Tribunale di sorveglianza hadescritto una personalità che presenta profili significativi di inaffidabilità incompatibili con lamisura applicata sia pure con modalità aggravate.Non assume rilievo decisivo quindi la mancata valutazione della memoria difensivacome eccepita in ricorso.Va assicurata continuità al consolidato orientamento per cui «l omessa valutazione di unamemoria difensiva non determina alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sullacorrettezza logico giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o ilgrado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive» * 1 n. 26536 del24/06/2020 * * 279578 01 .Peraltro trova applicazione anche alla materia in esame il principio per cui «in tema diricorso per cassazione l omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale delriesame non può essere dedotto in sede di legittimità salvo che introduca temi nuovi equestioni diverse potenzialmente decisive non sussistendo un omessa valutazione quandogli argomenti in essa sviluppati sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silentesiano smentiti dal complessivo impianto motivazionale in quanto logicamente incompatibilicon la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» * 5 n. 5443 del 18/12/2020dep. 2021 * * 280670 01 .Le allegazioni alle quali ha fatto riferimento il ricorrente dunque sono stateimplicitamente disattese e si pongono in termini di incompatibilità con la motivazionecomplessiva dell ordinanza impugnata.2.2. Per quanto riguarda le condizioni di salute di cui al secondo motivo va tenuto contoche la precedente ammissione alla detenzione domiciliare era stata disposta per motivi disalute ai sensi dell art. 47ter lett. c * pen. vertendosi in tema di persona in condizioni disalute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.Al netto della questione del termine di trenta giorni pure evocato nell ordinanza ma chenon rileva tenuto conto che «la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto perl adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misuraalternativa nella specie dell affidamento in prova al servizio sociale comporta unicamentela perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessaprecedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza mentre non ha alcun rilievo inrelazione al provvedimento stesso di revoca stante la mancata previsione al riguardo disanzioni processuali» * 7 n. 16600 del 12/11/2020 dep. 2021 Di * 281309 01 lacensura è inammissibile in quanto generica.Da un lato al netto del mero errore materiale riscontrabile nel provvedimento impugnatonella parte in cui si fa riferimento a tale «Fiocchetta» si afferma la permanenza del requisitosanitario posto a fondamento del precedente provvedimento.L assunto non introduce una specifica ragione in grado di determinare un vizio delprovvedimento impugnato che ha trovato nella valutazione di immeritevolezzacomportamentale la propria ragione al di là delle precisazioni contenute nella parte finaledell ordinanza.* che non viene smentita dalla puramente affermata circostanza delmancato mutamento delle condizioni di salute del ricorrente che come detto non vale afarlo ritenere ancora meritevole della misura revocata.Il detenuto sostiene peraltro che le condizioni di salute non solo sarebbero rimasteimmutate ma si sarebbero addirittura aggravate come da certificato medico e memoriadepositati.La censura è ancora una volta aspecifica non indicando quali patologie emergano dalcertificato e per quale ragione la mancata menzione della memoria assumerebbe rilievodecisivo per individuare un difetto di motivazione.3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 15/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 15/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 04524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris