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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 04626/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 8.7.2021 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di disporre l'interdizione temporanea dai pubblici uffici [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto per il tramite del proprio difensore ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 8.7.2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Parma con la quale, su concorde richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 7.000 di multa per una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti, unificate dal vincolo della continuazione, qualificate ai sensi dell'art. 73 primo e quarto comma d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente ha affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale lamenta l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici disposta officiosamente dal giudice che, senza aver precisato se si trattasse di interdizione perpetua o temporanea, aveva proceduto alla sua applicazione in assenza dei presupposti di legge.

Deduce che dovendosi far riferimento in caso di condanna per il reato continuato alla violazione più grave e non già a quella complessivamente determinata, la pena-base, pari a due anni di reclusione, doveva ritenersi, previa esclusione dell'aumento ai fini della continuazione e considerata la riduzione conseguente alla scelta del rito, pari a poco più di un anno di reclusione, quantificazione questa che precludeva alla radice l'applicabilità dell'art. 29 cod. pen..

2. Nella propria requisitoria il Procuratore Generale, pur rilevando che la pena accessoria fosse contenuta nella sola motivazione della sentenza impugnata e non anche nel dispositivo, ha controdedotto che la pena base era stata quantificata in due anni reclusione e che pertanto doveva trovare applicazione l'interdizione temporanea dai pubblici uffici rassegnando le conclusioni come in epigrafe trascritte [OSCURATO:PERSONA] Ancorché la pena accessoria contestata dal ricorrente risulti disposta nella sola motivazione della sentenza impugnata e non anche nel dispositivo, va tuttavia rilevato che nel caso di specie si verte nell'ipotesi in cui dispositivo e motivazione sono stati formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, a norma dell'art. 544 primo comma cod. proc. pen.

In tal caso in ragione della contestuale formazione dell'intero provvedimento non vale il principio secondo il quale l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, dettato per la sola ipotesi in cui il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione, potendosi invece in tal caso legittimamente interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione contestualmente resa (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 48766 del 24/10/2019 - dep. 02/12/2019, Pelusi, Rv. 277874).

Dovendosi conseguentemente le statuizioni in ordine all'interdizione dai pubblici uffici ritenere parte integrante della pronuncia con cui è stato definito il procedimento incardinato nei confronti dell'imputato, legittimamente deve ritenersi proposta la presente impugnativa, afferente ad un'ipotesi di pena illegale, ricompresa nell'elenco tassativamente indicato dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. in ordine ai motivi deducibili innanzi a questa Corte, tanto più a fronte di profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, come emerge dalle rationes decidendi delle recenti pronunce a Sezioni Unite che evidenziano come proprio la peculiare natura della sentenza di patteggiamento non possa sottrarsi nella parte riservata alle statuizioni obbligatorie da parte del giudice al controllo di legittimità (Sez.

U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03; Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01).

Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato.

Pur nel silenzio mantenuto dal giudice a quo sulla durata della pena accessoria e sulla norma di legge applicata, appare evidente come il riferimento debba ritenersi implicitamente effettuato all'art. 29 cod. pen. nella parte relativa all'interdizione temporanea.

Se è vero che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, secondo la norma in esame, è pena accessoria prevista come conseguenza automatica di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni, va tuttavia rilevato che nel caso di specie, in cui è stata ritenuta la continuazione tra i plurimi episodi di cessione di hashish e marijuana contestati all'imputato, occorre aver riguardo la pena inflitta per il reato più grave come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, senza che possa tenersi conto dell'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non rilevando pertanto a tal fine la sanzione finale di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a quella pecuniaria di 7.000,00 euro di multa (Sez. 5, Sentenza n. 28584 del 14/03/2017 - dep. 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240 secondo cui ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione).

Non sono, conseguentemente, ravvisabili i presupposti neppure per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicabile nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, atteso che la pena inflitta al Dibba per il reato più grave (due anni di reclusione e C 5.200 di multa) risulta per effetto della diminuzione per la scelta del rito, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione e dunque inferiore ai tre anni previsti dall'art.29 cod. proc. pen..

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria che, per effetto dei poteri riservatile dall'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., questa Corte che può provvedere direttamente ad eliminare, deve essere pronunciato senza necessità di rinvio Let-- <1-.- P.Q.M. 2))L AnnullaN1-;'..—s-:ntenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 8.7.2021 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di disporre l'interdizione temporanea dai pubblici uffici [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto per il tramite del proprio difensore ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 8.7.2021 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Parma con la quale, su concorde richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 7.000 di multa per una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti, unificate dal vincolo della continuazione, qualificate ai sensi dell'art. 73 primo e quarto comma d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha affidato le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale lamenta l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici disposta officiosamente dal giudice che, senza aver precisato se si trattasse di interdizione perpetua o temporanea, aveva proceduto alla sua applicazione in assenza dei presupposti di legge. Deduce che dovendosi far riferimento in caso di condanna per il reato continuato alla violazione più grave e non già a quella complessivamente determinata, la pena-base, pari a due anni di reclusione, doveva ritenersi, previa esclusione dell'aumento ai fini della continuazione e considerata la riduzione conseguente alla scelta del rito, pari a poco più di un anno di reclusione, quantificazione questa che precludeva alla radice l'applicabilità dell'art. 29 cod. pen.. 2. Nella propria requisitoria il Procuratore Generale, pur rilevando che la pena accessoria fosse contenuta nella sola motivazione della sentenza impugnata e non anche nel dispositivo, ha controdedotto che la pena base era stata quantificata in due anni reclusione e che pertanto doveva trovare applicazione l'interdizione temporanea dai pubblici uffici rassegnando le conclusioni come in epigrafe trascritte [OSCURATO:PERSONA] Ancorché la pena accessoria contestata dal ricorrente risulti disposta nella sola motivazione della sentenza impugnata e non anche nel dispositivo, va tuttavia rilevato che nel caso di specie si verte nell'ipotesi in cui dispositivo e motivazione sono stati formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, a norma dell'art. 544 primo comma cod. proc. pen. In tal caso in ragione della contestuale formazione dell'intero provvedimento non vale il principio secondo il quale l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, dettato per la sola ipotesi in cui il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione, potendosi invece in tal caso legittimamente interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione contestualmente resa (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 48766 del 24/10/2019 - dep. 02/12/2019, Pelusi, Rv. 277874). Dovendosi conseguentemente le statuizioni in ordine all'interdizione dai pubblici uffici ritenere parte integrante della pronuncia con cui è stato definito il procedimento incardinato nei confronti dell'imputato, legittimamente deve ritenersi proposta la presente impugnativa, afferente ad un'ipotesi di pena illegale, ricompresa nell'elenco tassativamente indicato dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. in ordine ai motivi deducibili innanzi a questa Corte, tanto più a fronte di profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, come emerge dalle rationes decidendi delle recenti pronunce a Sezioni Unite che evidenziano come proprio la peculiare natura della sentenza di patteggiamento non possa sottrarsi nella parte riservata alle statuizioni obbligatorie da parte del giudice al controllo di legittimità (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03; Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato. Pur nel silenzio mantenuto dal giudice a quo sulla durata della pena accessoria e sulla norma di legge applicata, appare evidente come il riferimento debba ritenersi implicitamente effettuato all'art. 29 cod. pen. nella parte relativa all'interdizione temporanea. Se è vero che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, secondo la norma in esame, è pena accessoria prevista come conseguenza automatica di una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni, va tuttavia rilevato che nel caso di specie, in cui è stata ritenuta la continuazione tra i plurimi episodi di cessione di hashish e marijuana contestati all'imputato, occorre aver riguardo la pena inflitta per il reato più grave come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, senza che possa tenersi conto dell'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non rilevando pertanto a tal fine la sanzione finale di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a quella pecuniaria di 7.000,00 euro di multa (Sez. 5, Sentenza n. 28584 del 14/03/2017 - dep. 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240 secondo cui ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione). Non sono, conseguentemente, ravvisabili i presupposti neppure per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, applicabile nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, atteso che la pena inflitta al Dibba per il reato più grave (due anni di reclusione e C 5.200 di multa) risulta per effetto della diminuzione per la scelta del rito, pari ad un anno e quattro mesi di reclusione e dunque inferiore ai tre anni previsti dall'art.29 cod. proc. pen.. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria che, per effetto dei poteri riservatile dall'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., questa Corte che può provvedere direttamente ad eliminare, deve essere pronunciato senza necessità di rinvio Let-- <1-.- P.Q.M. 2))L AnnullaN1-;'..—s-:ntenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici
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