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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09605/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Rocco (imputato del reato di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008) censura la sentenza emessa in data 03/06/2022 dal Tribunale di Chieti deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che debba conferirsi assorbente al fatto che la richiesta di applicazione del predetto articolo non risulta essere stata formulata dinanzi al Tribunale (nulla è dato leggere, al riguardo, nella sentenza impugnata e nel ricorso proposto), avendo questa Suprema Corte chiarito, anche di recente, che «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Rocco (imputato del reato di cui all'art. 122 d.lgs. n. 81 del 2008) censura la sentenza emessa in data 03/06/2022 dal Tribunale di Chieti deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che debba conferirsi assorbente al fatto che la richiesta di applicazione del predetto articolo non risulta essere stata formulata dinanzi al Tribunale (nulla è dato leggere, al riguardo, nella sentenza impugnata e nel ricorso proposto), avendo questa Suprema Corte chiarito, anche di recente, che «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris