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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36307/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la difesa non avesse allegato alcun elemento che giustificasse una ulteriore riduzione di pena, già quantificata nel minimo e con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la difesa non avesse allegato alcun elemento che giustificasse una ulteriore riduzione di pena, già quantificata nel minimo e con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2
Sentenza Cassazione n. 36307/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris