CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 39851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca o modifica dei numerosi sequestri disposti con riguardo ai delitti di cui agli artt. 416, 110, 640, comma 2, cod. pen., 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ampio ricorso per cassazione il Tavarelli, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico, complesso motivo - l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto molteplici profili, legati ai nova - introdotti con il gravame - che il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato. 3. Nelle more della discussione del ricorso, è pervenuto atto di rinuncia all'impugnazione, ribadito nella sua interezza dal difensore e procuratore speciale all'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per rinuncia, motivata dal provvedimento del 12/4/2022 - successivo al deposito dell'impugnazione - con il quale è stato disposto il dissequestro di quanto sottoposto a misura, con riguardo a talune delle contestazioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022 Il ere estens