CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 31192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21165/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l ’ indicato indi- rizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C. -intimata - avverso la sentenza n. 295 /202 4 , depositat a da l l a Corte d ’ ap- pello di Genovail 27.2.2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione di terzo ordinaria av- verso la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva condannatoAutocarrozzeria [OSCURATO:SOCIETA] S .a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’ora innanzi, per brevità, anche [OSCURATO:PERSONA]) a consegnare all’[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, più brevemente, anche « [OSCURATO:PERSONA] » ) un terreno di proprietà di quest’ultima, situato nella frazione di Trigosodel Comune di Se- stri Levante, previa demolizione a proprie spese del capannone ivi costruito dall’attuale ricorrente. La C orte d ’ appello dichiarò l’opposizione inammissibile in ragione del fatto che il diritto van- tato da [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi incompatibile con quello accertato nella sentenza impugnatae con la relativa con- danna. Ciò in quanto il diritto di ottenere l ’ indennizzo previsto dall’art. 936 c.c., previo riconoscimento di essere stato il co- struttore del capannone insistente sul terreno, ven ne reputato non pregiudicato dalla condanna della società in accomandita, detentrice del fondo, alla riconsegna del medesimo alla proprie- taria [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a ununico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, mentre Autocar- rozzeria [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. In data 18.1.2025 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c. , rile- vando la manifesta infondatezza del ricorso. Il 27.2.2025 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione, sicché il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 - bis.1 c.p.c. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ unico motivo di ricorso, l ’ odierno ricorrente la- menta la «violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., dell’art. 404 c.p.c. anche in relazione all ’ art. 936 c.c., per aver la Corte d’Appello di Genova dichiarato l’inammis- sibilità dell’opposizione di terzo formulata da [OSCURATO:PERSONA] per difetto dei presupposti». Nello specifico, il ricorrente sostiene che la sentenza im- pugnata avrebbe erroneamente ed illegittimamente escluso la sussistenza del presupposto di cui all’art. 404, comma 1, c.p.c. per la proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria, nella parte in cui, pur riconoscendo l’esistenza di un diritto autonomo in capo al ricorrente, ha tuttavia esclusoche lo stesso fosse in- compatibile con quanto accertato e dispostonella sentenza im- pugnata. Si sostiene nel ricorso che I talo [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe da considerare proprietario del capannone di cui la Corte d’appello ha ordinato l’abbattimento all’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e che l’ordine di demolizione sarebbe dunque incompatibile con il predetto diritto. 2. A prescindere dai profili di manifesta infondatezza indi- cati nella proposta di definizione, si deve preliminarmente rile- vare che il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 1, n. 2 c.p.c.,in ragione del fatto che il ricorrente non ha pro- dotto la copia dellasentenza impugnata completa del la relata di notifica, conformemente a quanto prescritto ne lla disposizione citata. Questa Corte ha riconosciuto che,ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente abbia allegato espressamente che la sentenza contro cui ricorre gli fu notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all’art.325 c.p.c.e sorge a carico del ricorrente l ’ onere di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impu- gnata, munita della relata di notificazione, entro il termine pre- visto dall’art.369, comma 1, c.p.c. La mancata osservanza di tale onere comporta l’improcedibilità del ricorso, salvoil caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della sca- denzadel termine breve calcolato dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (c.d. prova di resistenza) e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o sia comunque presente nel fascicolo d’ufficio (v., ex multis, Cass. n n. 24199/2025; 15832/2021). 2.1. Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato nel ri- corsoche la sentenza, depositata il 27.2.2024, gli venne notifi- cata il 24.6.2024, mentre il ricorso è stato notificato il 23.9.2024 (dunque, ben dopo la scadenza del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. a decorrere dalla data di deposito della sentenza). La relata di notifica della sentenza non è stata pro- dotta dal ricorrente, né dalla controricorrente, né è altrimenti presente nel fascicolo d’ufficio. In tale contesto non è superabile la sanzione di improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 2, per il caso di mancata produzione, con il ricorso, della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la re- lazione di notificazione, se questa è avvenuta». 3. Improcedibile il ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese proces- suali che vengono liquidate in dispositivo. Nulla, invece, sulle spese con riguardo alla parte rimasta intimata. 4. Poiché non vi è conformitàdi motivazione tra la propo- sta di definizione e quanto qui rilevato, non si dà luogo alle ul- teriori condanne ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e dell’ivi richiamato art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara improcedibileil ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversa- mento da parte del ricorrente dell ’ ulteriore importo a titolo di contrib