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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 25851/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22429/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80 ([OSCURATO:TELEFONO])e [OSCURATO:PERSONA] HOODpresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimata avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2513/2023 depositata il 02/08/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato il 27.10.2023, illustrato da successiva memoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnano la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 2.8.2023, con cui è stato respinto l’appello avverso la sentenza di condanna al risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa e accolto, in parte, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal medesimo Palau, volto a conseguire il riconoscimento di un maggior danno per il primo e del danno non riconosciuto in capo all’associazione.

Le parti intimate hanno depositato ricorso incidentale.

Le parti ricorrenti hanno depositato controricorso per replicare al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. La vicenda si riferisce al fatto che, in data 31.10.2017, veniva pubblicato sulultimi idoneil Giorno”, dapprima nella versione on- line, e poi nell’edizione cartacea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un articolo di “cronaca giudiziaria” relativo alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] e della Associazione da lui fondata e rappresentata, ritenuti da questi ultimi idonei ad ingenerare pesanti sospetti e diffidenza nell’utenza di riferimento, nel contesto di una più ampia campagna di discredito dell’immagine e delle attività svolte da oltre 37 anni a sostegno della legalità e dei diritti.

In particolare, l’azione risarcitoria avviata dagli odierni intimati si riferiva all’ uso di una foto datata scattata nel corso di una manifestazione innanzi al tribunale di Milano, titoli e sottotitoli ritenuti pesantemente denigratori e suggestivi, quali: «Siete un’associazione a delinquere.

Catturato l’imprenditore anti- giudici.

Un passato eversivo.

Preso in Grecia.

Negli anni Novanta lanciò il movimento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deve scontare una pena di 9 anni, 9 mesi e 25 giorni. [OSCURATO:PERSONA].

L’indagine dei carabinieri ha portato all’arresto Interpol e Antiterrorismo».

3. Il contenzioso, nel primo grado, giungeva all’accertamento dell’ illecito commesso in danno del solo [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente pronuncia di condanna nei seguenti termini : “Condanna i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in relazione all’articolo e all’immagine pubblicati sul quotidiano il Giorno nella versione cartacea e telematica, in data 1.11.2017, e nei limiti indicati in parte motiva, della somma di € 15.000,00 all’attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo; – [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attore Palau all’ulteriore somma di € 3.000,00 ex art. 12 L. 47/1948 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo; – Rigetta le altre domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti; –condanna i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, in solido tra loro, a rifondere all’attore Palau le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.225,00 per compensi, oltre accessori di legge e 15% spese generali, disponendo il pagamento delle spese in favore dello Stato; – Condanna i citati convenuti a rifondere all’attore Palau le spese per la fase della mediazione, liquidate in € 420,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori; – compensa integralmente le spese delle varie fasi cautelari in corso di causa”.

4. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così disponeva in sua parziale riforma: a)rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società conferitaria del ramo d’azienda editoriale da [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società conferitaria del ramo d’azienda editoriale da [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a corrispondere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al primo, la somma di euro 40.000,00 oltre interessi come indicato in motivazione, alla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 25.000,00 oltre interessi come indicato in motivazione; c) poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società conferitaria del ramo d’azienda editoriale da [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in via tra loro solidale, le spese processuali dei due gradi del giudizio sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] -ad eccezione di quelle relative alle fasi cautelari del primo grado che venivano compensate- liquidando per compensi, quanto al primo grado, in euro 14.103,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a come per legge, e per il secondo grado, in euro 9.991,00, oltre 15% per spese generali, Iva e C.p.a come per legge, disponendo il pagamento delle dette somme in favore dello Stato; d) confermava nel resto la sentenza impugnata.

Motivi della decisione Ricorso principale Palma, Neri ed Editoriale de “[OSCURATO:PERSONA]”

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 595 commi 1 e 3 c.p., come declinato in materia civile dalla giurisprudenza di legittimità onde definire e delimitare le ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa e relative scriminanti nonché degli articoli 116 e 115 cpv. c.p.c. e 2697 e 2733 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, co. 1, n. 5 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe ritenuto inapplicabile la scriminante della verità (anche solo putativa) della notizia pubblicata a mezzo stampa omettendo ogni considerazione sulle dichiarazioni di valore confessorio provenienti dal medesimo soggetto leso e mancando di considerare gli elementi ricavati dal Giornalista nell’ambito del lavoro di ricerca ed approfondimento compiuto per la stesura dell’articolo, tenuto conto dell’impossibilità di rintracciare l’arrestato e considerando la natura “riservata” ed inaccessibile del mandato di arresto europeo eseguito in territorio straniero.

1.1. Il motivo è inammissibile, trattandosi in punto di fatto e di diritto di decisione doppiamente conforme, ovvero di valutazione non sindacabile in sede di legittimità ex art. 348 ter c.p.c., in quanto i giudici di merito hanno congruamente motivato l’inapplicabilità di qualsiasi esimente, anche meramente putativa, in piena aderenza e conformità alla giurisprudenza di legittimità.

I due articoli pubblicati sul quotidiano dei ricorrenti sono stati infatti ritenuti gravemente lesivi e diffamatori in due gradi di giudizio, dai quali è emersa la falsità delle notizie propalate, senza che vi fosse evidenza che i ricorrenti si fossero peritati di svolgere alcun accertamento, con l’aggravante di avere maliziosamente decontestualizzato una effigie della persona del controricorrente in condizioni umilianti, sebbene risalente a ben oltre 6 anni prima, senza alcuna continenza né pertinenza con i fatti di causa. 1.2.Veniva accertato dai giudici che l’arresto si riferiva a una sentenza della Corte d’appello di Milano del 2010, divenuta esecutiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per reati di bancarotta fraudolenta nella quale la pena da scontare era indicata in 3 anni e mesi 4 di reclusione, nell’ambito del cumulo di pene emesso dalla Procura generale in data 22 maggio 2015: ugualmente la foto allegata era riferita a una manifestazione tenutasi innanzi al tribunale di Milano da cui era stato allontanato.

Ritenevano che altrettanto inveritiera era la notizia circa la frequentazione di ambienti eversivi della sinistra extraparlamentare, escludendosi che nel caso concreto potesse riconoscersi la esimente della verità putativa verità perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista, nonostante la notizia fosse stata acquisita nel corso della conferenza stampa tenuta dall’Arma dei carabinieri che avevano proceduto all’arresto. 1.3.Avuto riguardo ai principi giurisprudenziali della verità, pertinenza e continenza della notizia richiamati dalla corte di merito, quest’ultima ha rilevato come nella fattispecie in esame dovesse escludersi, contrariamente a quanto assumono le parti appellanti, la verità delle notizie sulla entità della pena da scontare, e sulla frequentazione da parte del medesimo di ambienti eversivi della sinistra extraparlamentare.

È indicato oltretutto documentato “, come già rilevato dal primo giudice, che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato su mandato di arresto europeo del 2.2.2016 emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e fondato sulla sentenza n. 1716/2010 della Corte d’Appello di Milano, relativa a reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 c. 1 n.2 e 219 c. 2 n. 1 RD 267/1942, nel quale la pena da scontare è indicata in anni 3 e mesi 4 di reclusione (…).

Non corrisponde pertanto al vero la notizia veicolata al pubblico, secondo cui la condanna da scontare da parte di [OSCURATO:PERSONA], per la quale era stato arrestato, era ben più consistente.

Così come ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi suggestivo, e lesivo della reputazione del predetto appellato è anche l’accostamento del numero di procedimenti penali, all’entità della pena da scontare.

Seppure il numero dei procedimenti penali indicato nell’articolo corrisponda a quello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, ha indicato, anche in questo caso viene suggerito al lettore che l’esito di detti procedimenti sia stato sfavorevole per l’odierno appellato, circostanza questa non corrispondente a verità.

Parimenti non corrispondente al vero, non risultando in atti circostanze idonee ad attribuire fondamento alla notizia veicolata al pubblico, è la circostanza della frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], di ambienti eversivi della sinistra extraparlamentare.

Deve anche escludersi che possa riconoscersi la verità putativa dei fatti riportati nell’articolo, perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca”. 1.4.In particolare, con la recente Sentenza di Cassazione n. 19028/2024, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa tra i medesimi attuali ricorrenti in via incidentale e ANSA, in relazione alla medesima vicenda si è statuito che, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Penali di questa Corte, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo “irrituale” o da fonti confidenziali, come asserito dai giornalisti qui ricorrenti, ed egli non ha avuto la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, tale inaccessibilità, tale fatto, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia, non sussistendo l’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo (Cass. pen. 3132/2018).

2. Con il secondo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 c.c. e 96 e 97 Legge sul diritto d’autore ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

La Corte di merito avrebbe completamente mancato di considerare la natura “pubblica” e/o “notoria” del protagonista della fotografia posta a corredo dell’articolo.

Anche tale motivo risulta del tutto inammissibile sia sotto il profilo dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., sia sotto il profilo del n. 5, trattandosi di decisione “doppiamente conforme”, ovvero di valutazione incensurabile in sede di legittimità, svolta con argomenti pertinenti e esaustivi sotto il profilo motivazionale (Cass.

S.U. 8350/2014.La Corte territoriale, ha condiviso quanto statuito dal primo giudice, secondo il quale “le caratteristiche proprie dell’immagine pubblicata non rispondono alla essenzialità dell’informazione benché possa parlarsi di un fatto d’interesse pubblico; l’attore è rappresentato in un momento concitato, ove si nota il suo allontanamento forzato da parte di due persone che lo stringono per il braccio e per la giacca, riprendendolo in un atteggiamento di apparente contrasto all’allontanamento.

La fotografia, indipendentemente dalla circostanza che in passato alla sua pubblicazione fosse stato dato l’assenso, è stata ritenuta del tutto “decontestualizzata e non essenziale rispetto al fatto oggetto della notizia oltre che suggestiva rispetto al momento dell’arresto in Grecia, inducendo il lettore ad affiancare la notizia dell’arresto ad altri arresti patiti dall’attore, ledendo così sia la sua immagine sia la sua identità personale…”.

Detta immagine, è stata ritenuta non solo non essenziale rispetto al contenuto informativo, ma idonea a trasmettere ai lettori una rappresentazione che genera discredito - come è quella di chi tenti fisicamente di contrastare l’intervento di appartenenti alle forze dell’ordine- ed è al tempo stesso del tutto avulsa dalla vicenda oggetto dell’articolo.

3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 185 c.p., 2043, 2059, 2729, 2967 e 1226 c.c. nonché 2 Cost. - errata applicazione dei criteri di determinazione per (l’inesistente) pregiudizio.

Anche tale terzo motivo risulta del tutto inammissibile, trattandosi di “doppia conforme” sul fatto di cui si discute, ovvero di valutazione incensurabile in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.

Sul punto, la Corte territoriale ha reso, infatti, una motivazione indenne da qualsiasi censura e conforme alla giurisprudenza di legittimità, osservando che tale motivo dovesse venire esaminato congiuntamente a quello speculare dell’appello incidentale degli appellati, con il quale si assumeva una insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, in relazione alla gravità della lesione della reputazione conseguita alla pubblicazione dell’articolo.

3.1. Al riguardo, i giudici di appello, correttamente rilevano, “come sempre insegna la Suprema Corte è certamente vero che in tema di responsabilità civile per diffamazione, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, ciò tuttavia anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.” (Cass. 9799/2019; Cass. 25420/2017, Cass. 13153/2017).

Nella fattispecie in esame si è dato risalto alle seguenti circostanze: “quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’ampia diffusione della testata “[OSCURATO:PERSONA]”, il risalto attribuito alla notizia, veicolata anche sulla edizione online, la notorietà di [OSCURATO:PERSONA], anche quale presidente del Movimento per la [OSCURATO:PERSONA], che persegue fini di difesa della legalità e dei diritti dei cittadini, la natura della condotta diffamatoria, posta in essere in violazione del principio di veridicità della notizia, e la gravità del discredito, derivato dalle condotte sopra esaminate, conduce a ritenere la diffamazione compiuta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di elevata gravità” (p. 21 Sent. appello).

A tale stregua, la corte di merito concludeva che: “Tenuto conto che secondo i criteri di quantificazione elaborati dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione per il 2021, il danno risarcibile, nei casi di elevata gravità, varia da un minimo di euro 31.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, con criterio equitativo si ritiene equo attribuire la somma di euro 40.000,00, in moneta attuale”.

4. Con il quarto motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 47/1948 per assenza di valutazione e motivazione circa l’elemento soggettivo del “dolo” del giornalista che ha redatto l’articolo.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, con motivazione indenne da qualsiasi censura in questa sede, ha concluso che “ritenuta la natura diffamatoria dell’articolo in questione, e la sua pacifica riconducibilità ad un atto volontario e consapevole del suo autore [OSCURATO:PERSONA], ricorrono tutti gli elementi costitutivi del reato di diffamazione.”: ciò sull’assunto, corretto in iure, che non può essere riconosciuto alcun effetto preclusivo della condanna ex art. 12 L. n. 47/1948 al decreto di archiviazione disposto nei confronti del giornalista, che non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, non rientrando nell’ambito dei provvedimenti previsti dagli artt. 652 e 654 c.p.p. e non avendo contenuto di provvedimento definitivo e irrevocabile, non impedendo, conseguentemente, una successiva e diversa valutazione dei fatti dal giudice civile.

4.1. In sintesi, per tutti e quattro i motivi sopra considerati vale il principio per cui, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez.

U n., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Ove le deduzioni perseguano tale scopo, come nel caso in questione, esse sono destinate ad essere dichiarate inammissibili.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., degli articoli 185 c.p., 2043, 2059, 2729 e 2967 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. relativamente all’accertamento del danno (anche) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la Giustizia Civile, nonostante la carenza di legittimazione, stante la totale estraneità della medesima Onlus ai fatti menzionati nell’articolo sub judice.

Si deduce che la Corte Territoriale non solo avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva in capo all’Associazione “Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]”, ma si sarebbe spinta a riconoscere a suo favore un risarcimento per i danni non patrimoniali dalla stessa “indirettamente” subiti, “meramente di riflesso”, per essere stato il suo Presidente asseritamente diffamato a mezzo stampa, e ciò in violazione dell’art 2043 c.c.

I ricorrenti deducono che l’articolo di cui si discute è incentrato sulle vicende relative al Palau e non riferisce alcuna condotta e/o specifica circostanza al Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]: l’ unico riferimento alla predetta Onlus sarebbe contenuto nella presentazione e/o contestualizzazione del “protagonista” della notizia, Palau, descritto come “…Fondatore nel 1994 del ‘Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]’…” che non varrebbe quale circostanza idonea a legittimare l’Associazione ad agire in giudizio

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. La decisione della Corte territoriale, ha dato atto che “ il grave discredito derivato a [OSCURATO:PERSONA] sia fatto idoneo a pregiudicare l'immagine e la credibilità anche della associazione della quale è il presidente”, sull’assunto che non può “non ritenersi, con ragionamento presuntivo, che la rappresentazione del fondatore e del leader dell’associazione, nei termini gravemente lesivi dell’onore e della reputazione del medesimo, sia idonea a ledere l’immagine e la reputazione dell’ente collettivo, tra i consociati, delegittimandone le attività e la credibilità verso l’utenza di riferimento e le istituzioni”.

5.3. Sotto il profilo della contestata legittimazione ad agire non vi è dubbio che un ente giuridico possa vantare una propria autonoma posizione giuridica a tutela della reputazione.Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle associazioni non riconosciute, e in genere degli enti collettivi, è configurabile il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione -compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, alla reputazione o all’identità storica, culturale, e politica (v. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20345 del 14/07/2023; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022; Cass. n. 20643 del 2016;Cass. n. 23401 del 2015; n. 4542 del 2012).

5.4. Il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022).

Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.

In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022). 5.5.E poiché, come si è detto, anche nei confronti delle persone giuridiche e deglienti collettivi è configurabile il risarcimento deldanno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un merodanno- evento "in re ipsa", detto danno deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023; Sez. 3 - , Sentenza n. 20643 del 13/10/2016). 5.6.Sotto il profilo della valutazione del danno, la "perdita" subita dall’ente danneggiato non si identifica col diritto leso, ma costituisce la conseguenza della lesione.

La "perdita" causata dal fatto illecito, di cui all'art. 1223 c.c., consiste nella diminuzione di valore d'un bene patrimoniale o d'un interesse non patrimoniale.

"Interesse", "perdita" e "valore" sono dunque i tre concetti che, generandosi a cascata l'uno dall'altro, devono essere rintracciati e soppesati dal giudice di merito per una corretta liquidazione, la quale esige: (-) l'individuazione dell'interesse protetto che si assume violato; (-) l'accertamento della "perdita", patrimoniale o non, che ne è derivata; (-) la quantificazione del valore perduto.

5.7. Quando il giudice è chiamato a liquidare il danno da fatto illecito, deve pertanto avere riguardo unicamente alla perdita subita dal singolo danneggiato che ne richiede ristoro, non al numero di diritti che il fatto illecito ha leso.

È, tuttavia, possibile che una condotta abbia carattere plurioffensivo, e ciò che il giudice di merito deve fare in tale ipotesi è non giudicare unitariamente il danno complessivamente prodotto, ma valutarlo per gli effetti diretti che esso ha avuto su ciascuna parte lesa, come in concreto è avvenuto. ll principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta, in ogni caso, l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecitoplurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione o i soggetti contestualmente colpiti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015). 5.8.Nel contesto in esame, la Corte di merito, con ragionamento immune da ogni censura, ha ritenuto che la condotta gravemente diffamatoria tenuta dalla testata giornalistica avesse offeso anche la reputazione dell’ente Onlus, e non solo del suo fondatore, in termini di idoneità a delegittimarne le attività e la credibilità verso l’utenza di riferimento e le istituzioni, sulla considerazione che “ Lo stretto collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la detta associazione emerge con evidenza dall’articolo oggetto del giudizio, dove si mette in risalto come il predetto appellato “negli anni novanta lanciò il movimento [OSCURATO:PERSONA]”, e dove appare il logo del Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]”.

Il ragionamento adottato dalla corte di merito è corretto e non è in grado di fare emergere una doppia valutazione del medesimo danno subito dal [OSCURATO:PERSONA], o una sua considerazione in termini di danno in re ipsao di riflesso subito dall’associazione, come denunciato, essendo stato oggetto di separata e autonoma valutazione e liquidazione in relazione agli interessi e diritti dell’ente specificamente lesi.

Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] (quattro motivi)

6. Con il primo motivo, ex art. 360 c. 1 nn . 3 e 5 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 112, 115, 116, 120, 283, c. 2, 342, 614-bis e 669-septies c.p.c., e artt. 8, l. n. 47/48, 57, 595, c. 2 e 3 c.p., 2043 c.c., in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ovvero di esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali come apprestati dall’ordinamento per aver ritenuto immotivatamente inammissibili le domande proposte in via di appello incidentale, afferenti l’illegittimità del rifiuto opposto alla pubblicazione della sentenza di primo grado, omettendo di stabilire le relative modalità attuative e di sanzionare la condotta dei resistenti, ai sensi degli artt. 96 c. 3, 120, 283, c. 2, e 614-bis c.p.c..

La Corte sul punto ha ritenuto l’inammissibilità delle ulteriori doglianze avanzate con l’appello incidentale, dirette ad ottenere la condanna ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione della sentenza, la condanna delle controparti, con riferimento al primo grado, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e la condanna alla pubblicazione della sentenza su altri quotidiani, per violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c.

Tuttavia, la censura è inammissibile perché non si dimostra autosufficiente là dove, pur rimandando alle istanze contenute negli atti del primo grado, non riporta, per le parti che rilevano, i motivi di impugnazione ritenuti insufficientemente dedotti dalla corte di merito.

Né la censura può porsi nel senso di un mancato rilievo del carattere temerario delle tesi dei convenuti (qui ricorrenti principali), posto che la relativa valutazione è lasciata alla discrezionalità del giudice che dirime la controversia ed è sindacabile solo laddove non ne ricorra il presupposto di legge, ovvero la soccombenza totale della parte (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024).

7. Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 111, c. 6, Cost., per omesso esame della domanda di applicazione di una pena pecuniaria ex art. 283 c. 2 c.p.c., pari a € 10.000,00, nella misura ritenuta di giustizia, in relazione alla fase di sospensiva e all’omessa liquidazione delle spese del giudizio cautelare in sede d’appello, per violazione del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Si deduce che la sentenza abbia totalmente omesso sia l’esame dell’istanza di cui all’art. 283 c.p.c., così, incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., sia violato il principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per quanto riguarda le spese della fase cautelare della fase di appello.

Il motivo è inammissibile.

La citata istanza di sospensione proposta dall’allora parte appellante in via principale è stata accolta dalla corte di merito, con ordinanza del 20 dicembre 2022.

È venuto, pertanto, meno ogni possibile spazio applicativo della norma di cui all’art. 283 c.p.c. invocabile in sede di rigetto dell’istanza di sospensiva, se manifestamente inammissibile o infondata.

Inoltre, le spese di lite relativamente alla fase cautelare appaiono essere state compensate tra le parti, con riferimento a quanto provveduto in tal senso dal giudice di primo grado.

Sul punto, pertanto, la corte di merito si è pronunciata e il motivo non si correla al principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., là dove non riferisce la motivazione del giudice di primo grado, cui rimanda la sentenza di secondo grado.

8. Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c, deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, c. 2, n. 4, c.p.c., nonché 111, c. 6, Cost., per omesso esame delle domande di applicazione di una penale, ex art. 614-bis c.p.c. e di pubblicazione della sentenza di appello, ex art. 120 c.p.c.; su altri organi di informazione (Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Espresso)” Il motivo è inammissibile perché reitera quanto già inammissibilmente dedotto nel primo motivo.

9. Con il quarto motivo di ricorso, ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione dei limiti posti dagli artt. 75, 120 dpr 115/2002, e 342 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., ovvero falsa applicazione delle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, circa l'omessa e/o l’erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado (fasi cautelari e di merito) e d’appello in favore dello Stato, avendo la Corte omesso di considerare che i giudici di prime cure avevano ritenuto che detto provvedimento di ammissione, reso in data 2/04/2019, sia stato emesso solo per il ricorso cautelare, R.G. n. 49448-2/2018, non risultando idoneo, a seguito del rigetto, a proporre impugnazione (v.

All.

E e 89 fasc. appello).

Sul punto il motivo non si raccorda alla ratio decidendi e dunque è inammissibile.

La Corte di merito ha rinviato all’ art. 120 testo unico spese di giustizia, in base al quale la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, se risultata vittoriosa a seguito del giudizio di primo grado, non necessita della presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.

10. Conclusivamente, La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

Il pagamento dell’ulteriore importo per il contributo unificato non va disposto a carico dei ricorrenti incidentali, ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e Movimento per la G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22429/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80 ([OSCURATO:TELEFONO])e [OSCURATO:PERSONA] HOODpresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimata avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2513/2023 depositata il 02/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con atto notificato il 27.10.2023, illustrato da successiva memoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnano la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 2.8.2023, con cui è stato respinto l’appello avverso la sentenza di condanna al risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa e accolto, in parte, l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal medesimo Palau, volto a conseguire il riconoscimento di un maggior danno per il primo e del danno non riconosciuto in capo all’associazione. Le parti intimate hanno depositato ricorso incidentale. Le parti ricorrenti hanno depositato controricorso per replicare al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. La vicenda si riferisce al fatto che, in data 31.10.2017, veniva pubblicato sulultimi idoneil Giorno”, dapprima nella versione on- line, e poi nell’edizione cartacea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], un articolo di “cronaca giudiziaria” relativo alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] e della Associazione da lui fondata e rappresentata, ritenuti da questi ultimi idonei ad ingenerare pesanti sospetti e diffidenza nell’utenza di riferimento, nel contesto di una più ampia campagna di discredito dell’immagine e delle attività svolte da oltre 37 anni a sostegno della legalità e dei diritti. In particolare, l’azione risarcitoria avviata dagli odierni intimati si riferiva all’ uso di una foto datata scattata nel corso di una manifestazione innanzi al tribunale di Milano, titoli e sottotitoli ritenuti pesantemente denigratori e suggestivi, quali: «Siete un’associazione a delinquere. Catturato l’imprenditore anti- giudici. Un passato eversivo. Preso in Grecia. Negli anni Novanta lanciò il movimento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deve scontare una pena di 9 anni, 9 mesi e 25 giorni. [OSCURATO:PERSONA]. L’indagine dei carabinieri ha portato all’arresto Interpol e Antiterrorismo». 3. Il contenzioso, nel primo grado, giungeva all’accertamento dell’ illecito commesso in danno del solo [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente pronuncia di condanna nei seguenti termini : “Condanna i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in relazione all’articolo e all’immagine pubblicati sul quotidiano il Giorno nella versione cartacea e telematica, in data 1.11.2017, e nei limiti indicati in parte motiva, della somma di € 15.000,00 all’attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo; – [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’attore Palau all’ulteriore somma di € 3.000,00 ex art. 12 L. 47/1948 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo; – Rigetta le altre domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti; –condanna i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, in solido tra loro, a rifondere all’attore Palau le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.225,00 per compensi, oltre accessori di legge e 15% spese generali, disponendo il pagamento delle spese in favore dello Stato; – Condanna i citati convenuti a rifondere all’attore Palau le spese per la fase della mediazione, liquidate in € 420,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori; – compensa integralmente le spese delle varie fasi cautelari in corso di causa”. 4. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti. La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così disponeva in sua parziale riforma: a)rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società conferitaria del ramo d’azienda editoriale da [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società conferitaria del ramo d’azienda editoriale da [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a corrispondere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al primo, la somma di euro 40.000,00 oltre interessi come indicato in motivazione, alla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 25.000,00 oltre interessi come indicato in motivazione; c) poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale società conferitaria del ramo d’azienda editoriale da [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in via tra loro solidale, le spese processuali dei due gradi del giudizio sostenute da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] -ad eccezione di quelle relative alle fasi cautelari del primo grado che venivano compensate- liquidando per compensi, quanto al primo grado, in euro 14.103,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a come per legge, e per il secondo grado, in euro 9.991,00, oltre 15% per spese generali, Iva e C.p.a come per legge, disponendo il pagamento delle dette somme in favore dello Stato; d) confermava nel resto la sentenza impugnata. Motivi della decisione Ricorso principale Palma, Neri ed Editoriale de “[OSCURATO:PERSONA]” 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 595 commi 1 e 3 c.p., come declinato in materia civile dalla giurisprudenza di legittimità onde definire e delimitare le ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa e relative scriminanti nonché degli articoli 116 e 115 cpv. c.p.c. e 2697 e 2733 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, co. 1, n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto inapplicabile la scriminante della verità (anche solo putativa) della notizia pubblicata a mezzo stampa omettendo ogni considerazione sulle dichiarazioni di valore confessorio provenienti dal medesimo soggetto leso e mancando di considerare gli elementi ricavati dal Giornalista nell’ambito del lavoro di ricerca ed approfondimento compiuto per la stesura dell’articolo, tenuto conto dell’impossibilità di rintracciare l’arrestato e considerando la natura “riservata” ed inaccessibile del mandato di arresto europeo eseguito in territorio straniero. 1.1. Il motivo è inammissibile, trattandosi in punto di fatto e di diritto di decisione doppiamente conforme, ovvero di valutazione non sindacabile in sede di legittimità ex art. 348 ter c.p.c., in quanto i giudici di merito hanno congruamente motivato l’inapplicabilità di qualsiasi esimente, anche meramente putativa, in piena aderenza e conformità alla giurisprudenza di legittimità. I due articoli pubblicati sul quotidiano dei ricorrenti sono stati infatti ritenuti gravemente lesivi e diffamatori in due gradi di giudizio, dai quali è emersa la falsità delle notizie propalate, senza che vi fosse evidenza che i ricorrenti si fossero peritati di svolgere alcun accertamento, con l’aggravante di avere maliziosamente decontestualizzato una effigie della persona del controricorrente in condizioni umilianti, sebbene risalente a ben oltre 6 anni prima, senza alcuna continenza né pertinenza con i fatti di causa. 1.2.Veniva accertato dai giudici che l’arresto si riferiva a una sentenza della Corte d’appello di Milano del 2010, divenuta esecutiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per reati di bancarotta fraudolenta nella quale la pena da scontare era indicata in 3 anni e mesi 4 di reclusione, nell’ambito del cumulo di pene emesso dalla Procura generale in data 22 maggio 2015: ugualmente la foto allegata era riferita a una manifestazione tenutasi innanzi al tribunale di Milano da cui era stato allontanato. Ritenevano che altrettanto inveritiera era la notizia circa la frequentazione di ambienti eversivi della sinistra extraparlamentare, escludendosi che nel caso concreto potesse riconoscersi la esimente della verità putativa verità perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista, nonostante la notizia fosse stata acquisita nel corso della conferenza stampa tenuta dall’Arma dei carabinieri che avevano proceduto all’arresto. 1.3.Avuto riguardo ai principi giurisprudenziali della verità, pertinenza e continenza della notizia richiamati dalla corte di merito, quest’ultima ha rilevato come nella fattispecie in esame dovesse escludersi, contrariamente a quanto assumono le parti appellanti, la verità delle notizie sulla entità della pena da scontare, e sulla frequentazione da parte del medesimo di ambienti eversivi della sinistra extraparlamentare. È indicato oltretutto documentato “, come già rilevato dal primo giudice, che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato su mandato di arresto europeo del 2.2.2016 emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e fondato sulla sentenza n. 1716/2010 della Corte d’Appello di Milano, relativa a reati di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 c. 1 n.2 e 219 c. 2 n. 1 RD 267/1942, nel quale la pena da scontare è indicata in anni 3 e mesi 4 di reclusione (…). Non corrisponde pertanto al vero la notizia veicolata al pubblico, secondo cui la condanna da scontare da parte di [OSCURATO:PERSONA], per la quale era stato arrestato, era ben più consistente. Così come ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi suggestivo, e lesivo della reputazione del predetto appellato è anche l’accostamento del numero di procedimenti penali, all’entità della pena da scontare. Seppure il numero dei procedimenti penali indicato nell’articolo corrisponda a quello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni, ha indicato, anche in questo caso viene suggerito al lettore che l’esito di detti procedimenti sia stato sfavorevole per l’odierno appellato, circostanza questa non corrispondente a verità. Parimenti non corrispondente al vero, non risultando in atti circostanze idonee ad attribuire fondamento alla notizia veicolata al pubblico, è la circostanza della frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], di ambienti eversivi della sinistra extraparlamentare. Deve anche escludersi che possa riconoscersi la verità putativa dei fatti riportati nell’articolo, perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca”. 1.4.In particolare, con la recente Sentenza di Cassazione n. 19028/2024, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa tra i medesimi attuali ricorrenti in via incidentale e ANSA, in relazione alla medesima vicenda si è statuito che, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Penali di questa Corte, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo “irrituale” o da fonti confidenziali, come asserito dai giornalisti qui ricorrenti, ed egli non ha avuto la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, tale inaccessibilità, tale fatto, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia, non sussistendo l’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo (Cass. pen. 3132/2018). 2. Con il secondo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 c.c. e 96 e 97 Legge sul diritto d’autore ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. La Corte di merito avrebbe completamente mancato di considerare la natura “pubblica” e/o “notoria” del protagonista della fotografia posta a corredo dell’articolo. Anche tale motivo risulta del tutto inammissibile sia sotto il profilo dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., sia sotto il profilo del n. 5, trattandosi di decisione “doppiamente conforme”, ovvero di valutazione incensurabile in sede di legittimità, svolta con argomenti pertinenti e esaustivi sotto il profilo motivazionale (Cass. S.U. 8350/2014.La Corte territoriale, ha condiviso quanto statuito dal primo giudice, secondo il quale “le caratteristiche proprie dell’immagine pubblicata non rispondono alla essenzialità dell’informazione benché possa parlarsi di un fatto d’interesse pubblico; l’attore è rappresentato in un momento concitato, ove si nota il suo allontanamento forzato da parte di due persone che lo stringono per il braccio e per la giacca, riprendendolo in un atteggiamento di apparente contrasto all’allontanamento. La fotografia, indipendentemente dalla circostanza che in passato alla sua pubblicazione fosse stato dato l’assenso, è stata ritenuta del tutto “decontestualizzata e non essenziale rispetto al fatto oggetto della notizia oltre che suggestiva rispetto al momento dell’arresto in Grecia, inducendo il lettore ad affiancare la notizia dell’arresto ad altri arresti patiti dall’attore, ledendo così sia la sua immagine sia la sua identità personale…”. Detta immagine, è stata ritenuta non solo non essenziale rispetto al contenuto informativo, ma idonea a trasmettere ai lettori una rappresentazione che genera discredito - come è quella di chi tenti fisicamente di contrastare l’intervento di appartenenti alle forze dell’ordine- ed è al tempo stesso del tutto avulsa dalla vicenda oggetto dell’articolo. 3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 185 c.p., 2043, 2059, 2729, 2967 e 1226 c.c. nonché 2 Cost. - errata applicazione dei criteri di determinazione per (l’inesistente) pregiudizio. Anche tale terzo motivo risulta del tutto inammissibile, trattandosi di “doppia conforme” sul fatto di cui si discute, ovvero di valutazione incensurabile in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Sul punto, la Corte territoriale ha reso, infatti, una motivazione indenne da qualsiasi censura e conforme alla giurisprudenza di legittimità, osservando che tale motivo dovesse venire esaminato congiuntamente a quello speculare dell’appello incidentale degli appellati, con il quale si assumeva una insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, in relazione alla gravità della lesione della reputazione conseguita alla pubblicazione dell’articolo. 3.1. Al riguardo, i giudici di appello, correttamente rilevano, “come sempre insegna la Suprema Corte è certamente vero che in tema di responsabilità civile per diffamazione, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, ciò tuttavia anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.” (Cass. 9799/2019; Cass. 25420/2017, Cass. 13153/2017). Nella fattispecie in esame si è dato risalto alle seguenti circostanze: “quanto a [OSCURATO:PERSONA], l’ampia diffusione della testata “[OSCURATO:PERSONA]”, il risalto attribuito alla notizia, veicolata anche sulla edizione online, la notorietà di [OSCURATO:PERSONA], anche quale presidente del Movimento per la [OSCURATO:PERSONA], che persegue fini di difesa della legalità e dei diritti dei cittadini, la natura della condotta diffamatoria, posta in essere in violazione del principio di veridicità della notizia, e la gravità del discredito, derivato dalle condotte sopra esaminate, conduce a ritenere la diffamazione compiuta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di elevata gravità” (p. 21 Sent. appello). A tale stregua, la corte di merito concludeva che: “Tenuto conto che secondo i criteri di quantificazione elaborati dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione per il 2021, il danno risarcibile, nei casi di elevata gravità, varia da un minimo di euro 31.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, con criterio equitativo si ritiene equo attribuire la somma di euro 40.000,00, in moneta attuale”. 4. Con il quarto motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 47/1948 per assenza di valutazione e motivazione circa l’elemento soggettivo del “dolo” del giornalista che ha redatto l’articolo. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione indenne da qualsiasi censura in questa sede, ha concluso che “ritenuta la natura diffamatoria dell’articolo in questione, e la sua pacifica riconducibilità ad un atto volontario e consapevole del suo autore [OSCURATO:PERSONA], ricorrono tutti gli elementi costitutivi del reato di diffamazione.”: ciò sull’assunto, corretto in iure, che non può essere riconosciuto alcun effetto preclusivo della condanna ex art. 12 L. n. 47/1948 al decreto di archiviazione disposto nei confronti del giornalista, che non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, non rientrando nell’ambito dei provvedimenti previsti dagli artt. 652 e 654 c.p.p. e non avendo contenuto di provvedimento definitivo e irrevocabile, non impedendo, conseguentemente, una successiva e diversa valutazione dei fatti dal giudice civile. 4.1. In sintesi, per tutti e quattro i motivi sopra considerati vale il principio per cui, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. U n., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Ove le deduzioni perseguano tale scopo, come nel caso in questione, esse sono destinate ad essere dichiarate inammissibili. 5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., degli articoli 185 c.p., 2043, 2059, 2729 e 2967 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. relativamente all’accertamento del danno (anche) nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la Giustizia Civile, nonostante la carenza di legittimazione, stante la totale estraneità della medesima Onlus ai fatti menzionati nell’articolo sub judice. Si deduce che la Corte Territoriale non solo avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva in capo all’Associazione “Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]”, ma si sarebbe spinta a riconoscere a suo favore un risarcimento per i danni non patrimoniali dalla stessa “indirettamente” subiti, “meramente di riflesso”, per essere stato il suo Presidente asseritamente diffamato a mezzo stampa, e ciò in violazione dell’art 2043 c.c. I ricorrenti deducono che l’articolo di cui si discute è incentrato sulle vicende relative al Palau e non riferisce alcuna condotta e/o specifica circostanza al Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]: l’ unico riferimento alla predetta Onlus sarebbe contenuto nella presentazione e/o contestualizzazione del “protagonista” della notizia, Palau, descritto come “…Fondatore nel 1994 del ‘Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]’…” che non varrebbe quale circostanza idonea a legittimare l’Associazione ad agire in giudizio 5.1. Il motivo è infondato. 5.2. La decisione della Corte territoriale, ha dato atto che “ il grave discredito derivato a [OSCURATO:PERSONA] sia fatto idoneo a pregiudicare l'immagine e la credibilità anche della associazione della quale è il presidente”, sull’assunto che non può “non ritenersi, con ragionamento presuntivo, che la rappresentazione del fondatore e del leader dell’associazione, nei termini gravemente lesivi dell’onore e della reputazione del medesimo, sia idonea a ledere l’immagine e la reputazione dell’ente collettivo, tra i consociati, delegittimandone le attività e la credibilità verso l’utenza di riferimento e le istituzioni”. 5.3. Sotto il profilo della contestata legittimazione ad agire non vi è dubbio che un ente giuridico possa vantare una propria autonoma posizione giuridica a tutela della reputazione.Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle associazioni non riconosciute, e in genere degli enti collettivi, è configurabile il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione -compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, alla reputazione o all’identità storica, culturale, e politica (v. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20345 del 14/07/2023; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022; Cass. n. 20643 del 2016;Cass. n. 23401 del 2015; n. 4542 del 2012). 5.4. Il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34026 del 18/11/2022). Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022). 5.5.E poiché, come si è detto, anche nei confronti delle persone giuridiche e deglienti collettivi è configurabile il risarcimento deldanno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un merodanno- evento "in re ipsa", detto danno deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023; Sez. 3 - , Sentenza n. 20643 del 13/10/2016). 5.6.Sotto il profilo della valutazione del danno, la "perdita" subita dall’ente danneggiato non si identifica col diritto leso, ma costituisce la conseguenza della lesione. La "perdita" causata dal fatto illecito, di cui all'art. 1223 c.c., consiste nella diminuzione di valore d'un bene patrimoniale o d'un interesse non patrimoniale. "Interesse", "perdita" e "valore" sono dunque i tre concetti che, generandosi a cascata l'uno dall'altro, devono essere rintracciati e soppesati dal giudice di merito per una corretta liquidazione, la quale esige: (-) l'individuazione dell'interesse protetto che si assume violato; (-) l'accertamento della "perdita", patrimoniale o non, che ne è derivata; (-) la quantificazione del valore perduto. 5.7. Quando il giudice è chiamato a liquidare il danno da fatto illecito, deve pertanto avere riguardo unicamente alla perdita subita dal singolo danneggiato che ne richiede ristoro, non al numero di diritti che il fatto illecito ha leso. È, tuttavia, possibile che una condotta abbia carattere plurioffensivo, e ciò che il giudice di merito deve fare in tale ipotesi è non giudicare unitariamente il danno complessivamente prodotto, ma valutarlo per gli effetti diretti che esso ha avuto su ciascuna parte lesa, come in concreto è avvenuto. ll principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta, in ogni caso, l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecitoplurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione o i soggetti contestualmente colpiti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015). 5.8.Nel contesto in esame, la Corte di merito, con ragionamento immune da ogni censura, ha ritenuto che la condotta gravemente diffamatoria tenuta dalla testata giornalistica avesse offeso anche la reputazione dell’ente Onlus, e non solo del suo fondatore, in termini di idoneità a delegittimarne le attività e la credibilità verso l’utenza di riferimento e le istituzioni, sulla considerazione che “ Lo stretto collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e la detta associazione emerge con evidenza dall’articolo oggetto del giudizio, dove si mette in risalto come il predetto appellato “negli anni novanta lanciò il movimento [OSCURATO:PERSONA]”, e dove appare il logo del Movimento per la [OSCURATO:PERSONA]”. Il ragionamento adottato dalla corte di merito è corretto e non è in grado di fare emergere una doppia valutazione del medesimo danno subito dal [OSCURATO:PERSONA], o una sua considerazione in termini di danno in re ipsao di riflesso subito dall’associazione, come denunciato, essendo stato oggetto di separata e autonoma valutazione e liquidazione in relazione agli interessi e diritti dell’ente specificamente lesi. Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] (quattro motivi) 6. Con il primo motivo, ex art. 360 c. 1 nn . 3 e 5 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 112, 115, 116, 120, 283, c. 2, 342, 614-bis e 669-septies c.p.c., e artt. 8, l. n. 47/48, 57, 595, c. 2 e 3 c.p., 2043 c.c., in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ovvero di esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali come apprestati dall’ordinamento per aver ritenuto immotivatamente inammissibili le domande proposte in via di appello incidentale, afferenti l’illegittimità del rifiuto opposto alla pubblicazione della sentenza di primo grado, omettendo di stabilire le relative modalità attuative e di sanzionare la condotta dei resistenti, ai sensi degli artt. 96 c. 3, 120, 283, c. 2, e 614-bis c.p.c.. La Corte sul punto ha ritenuto l’inammissibilità delle ulteriori doglianze avanzate con l’appello incidentale, dirette ad ottenere la condanna ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione della sentenza, la condanna delle controparti, con riferimento al primo grado, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e la condanna alla pubblicazione della sentenza su altri quotidiani, per violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c. Tuttavia, la censura è inammissibile perché non si dimostra autosufficiente là dove, pur rimandando alle istanze contenute negli atti del primo grado, non riporta, per le parti che rilevano, i motivi di impugnazione ritenuti insufficientemente dedotti dalla corte di merito. Né la censura può porsi nel senso di un mancato rilievo del carattere temerario delle tesi dei convenuti (qui ricorrenti principali), posto che la relativa valutazione è lasciata alla discrezionalità del giudice che dirime la controversia ed è sindacabile solo laddove non ne ricorra il presupposto di legge, ovvero la soccombenza totale della parte (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15232 del 30/05/2024). 7. Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 111, c. 6, Cost., per omesso esame della domanda di applicazione di una pena pecuniaria ex art. 283 c. 2 c.p.c., pari a € 10.000,00, nella misura ritenuta di giustizia, in relazione alla fase di sospensiva e all’omessa liquidazione delle spese del giudizio cautelare in sede d’appello, per violazione del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Si deduce che la sentenza abbia totalmente omesso sia l’esame dell’istanza di cui all’art. 283 c.p.c., così, incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., sia violato il principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per quanto riguarda le spese della fase cautelare della fase di appello. Il motivo è inammissibile. La citata istanza di sospensione proposta dall’allora parte appellante in via principale è stata accolta dalla corte di merito, con ordinanza del 20 dicembre 2022. È venuto, pertanto, meno ogni possibile spazio applicativo della norma di cui all’art. 283 c.p.c. invocabile in sede di rigetto dell’istanza di sospensiva, se manifestamente inammissibile o infondata. Inoltre, le spese di lite relativamente alla fase cautelare appaiono essere state compensate tra le parti, con riferimento a quanto provveduto in tal senso dal giudice di primo grado. Sul punto, pertanto, la corte di merito si è pronunciata e il motivo non si correla al principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., là dove non riferisce la motivazione del giudice di primo grado, cui rimanda la sentenza di secondo grado. 8. Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c, deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, c. 2, n. 4, c.p.c., nonché 111, c. 6, Cost., per omesso esame delle domande di applicazione di una penale, ex art. 614-bis c.p.c. e di pubblicazione della sentenza di appello, ex art. 120 c.p.c.; su altri organi di informazione (Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Espresso)” Il motivo è inammissibile perché reitera quanto già inammissibilmente dedotto nel primo motivo. 9. Con il quarto motivo di ricorso, ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione dei limiti posti dagli artt. 75, 120 dpr 115/2002, e 342 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., ovvero falsa applicazione delle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato, circa l'omessa e/o l’erronea liquidazione delle spese di lite del primo grado (fasi cautelari e di merito) e d’appello in favore dello Stato, avendo la Corte omesso di considerare che i giudici di prime cure avevano ritenuto che detto provvedimento di ammissione, reso in data 2/04/2019, sia stato emesso solo per il ricorso cautelare, R.G. n. 49448-2/2018, non risultando idoneo, a seguito del rigetto, a proporre impugnazione (v. All. E e 89 fasc. appello). Sul punto il motivo non si raccorda alla ratio decidendi e dunque è inammissibile. La Corte di merito ha rinviato all’ art. 120 testo unico spese di giustizia, in base al quale la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, se risultata vittoriosa a seguito del giudizio di primo grado, non necessita della presentazione di nuova richiesta di autorizzazione. 10. Conclusivamente, La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti, stante la reciproca soccombenza. Il pagamento dell’ulteriore importo per il contributo unificato non va disposto a carico dei ricorrenti incidentali, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e Movimento per la G
Sentenza Cassazione n. 25851/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris