CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14086/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianza non consentita in sede di legittimità, poiché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con i quali il ricorrente neppure specificamente si confronta, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N a