CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 36282/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19123-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A2A CALORE & [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N.71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ercole, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 404/2016 della Corte d'appello di Milano, depositata il 04/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che respingendone il gravame, ha confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di euro 207.241,20 quale corrispettivo di prestazioni svolte nell'ambito del contratto di appalto per il servizio di facility management relative alle parti comuni del complesso industriale sito in via Philips 12 a Monza; -a fondamento dell'opposizione la società Cima aveva dedotto la carenza di legittimazione passiva mentre in via riconvenzionale aveva chiesto la diclaratoria di nullità del contratto, in quanto privo di oggetto e, comunque, l'affermazione dell'insussistenza di alcun accordo contrattuale a partire dal 1/7/2003; -la creditrice opposta costituendosi allegava l'infondatezza dell'opposizione e l'adito Tribunale di Milano respingeva l'oppozione; -la Corte d'appello pronunciandosi sul gravame dell'opponente confermava le argomentazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza del contratto inter partes, in ordine all'oggetto individuato sulla base del richiamo all'allegato capitolato ed alla previsione di rinnovo tacito, salvo disdetta due mesi prima della scadenza, così come la ritenuta raggiunta prova dell'esecuzione delle prestazioni fatturate; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla società Cima con ricorso affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA]& Ric. 2016 n. 19123 sez. 52 - ud. 11-05-2021 -2- Servizi-Utilities) illustrato anche da memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1321 cod. civ. nonchè degli artt. 113 e 115 cod. proc.civ. per non avere la corte territoriale correttamente applicato la normativa in merito all'interpretazione del contratto nonchè in tema di disponibilità delle prove; -assume, in particolare, la società ricorrente che il recepimento del contenuto del capitolato speciale nel tenore del contratto sottoscritto dalle parti e rilevante sulla contestata disciplina del rinnovo e della disdetta contrattuale, non era il frutto di una chiara volontà delle parti desumibile da formule inequivoche di integrazione del capitolato (non sottoscritto) nel complessivo accordo voluto dalle stesse (p.es. con la formula "allegato da intendersi parte integrante del contratto"); -la censura è infondata; -costituisce orientamento consolidato, applicato dai giudici di merito nel caso di specie, che quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. Cass.n. 18041/2012; id.23194/2020); -peraltro, come pure osservato dalla corte territoriale -nel caso di specie il richiamo al capitolato è esplicito nell'art. 3 del contratto ove è scritto "le modalità di disdetta e rinnovo sono indicate nel capitolato", nel quale, al punto 1.6, è Ric. 2016 n. 19123 sez. 52 - ud. 11-05-2021 -3- precisato che "il contratto avrà la durata di un anno a partire dal 1 luglio 2003 sino al 30 giugno 2004, si rinnoverà tacitamente di anno in anno. (...)"; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 cod. civ., e degli art.113 e 115 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale rilevato l'indeterminatezza del contratto; -la censura è inammissibile perchè il ricorrente non indica quale principio interpretative, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, è stato asseritamente violato, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione, risolvendosi la censura nella richiesta di una diversa valutazione di fatto, non consentita in questa sede (cfr. Cass. 5076/2003; id.16132/2005;id.16038/2013; id.287/2016); -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ. nonchè degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.; -la censura è inammissibile; -come chiarito la questa Corte in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, Ric. 2016 n. 19123 sez. 52 - ud. 11-05-2021 -4- ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 15107/2013; id.13395/2018; id.26768/2018); -nel caso di specie non si censura la errata distribuzione dell'onere della prova ma l'esito della valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti di cui all'art. 350, comma 1, n.5, cod. proc.civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014); -con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ,. e dell'art.1321 cod. civ. nonchè degli artt.113 e 115 cod. proc. civ, per avere la corte d'appello ritenuto infondata l'eccezione sulla mancata allegazione insieme alle fatture dell'appaltarice del c.d. piano qualità sulla base delle dichiarazioni dei testi Carria, Sorriso e Bartalini, che avevano confermato che i dati richiesti dal punto 1.17 del capitolato erano riportati in modo dettagliato sui Registri di manutenzione , nei Libretti di centrale, e nel raccoglitore con l'elenco delle letture e degli altri documenti a disposizione della societòà i Cima presso il comprensorio di via Philips 12 a Monza (cfr. p.17 del ricorso); - la censura è inammissibile; -essa è articolata formalmente come violazione degli artt. 1362 e 1321 cod. civ. e degli artt.113 e 115 cod. proc. civ, ma non indica quale principio interpretativo sancito da questa Corte in relazione alle norme invocate sarebbe stato violato dal giudice d'appello; Ric. 2016 n. 19123 sez. 52 - ud. 11-05-2021 -5- -nella sostanza la ricorrente censura l'apprezzamento delle prove svolto dal giudice del merito che, come già sopra ricordato, è insindacabile in sede di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti di cui all'art. 350, comma 1, n.5, cod. proc.civ. (Cass. Sez. Un. 8053/2014); -in conclusione, atteso l'esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso deve essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 7000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civil