CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso sia manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui l'assorbimento del reato di detenzione di arma comune da sparo nel reato di porto della medesima arma si verifica soltanto quando vi sia contemporaneità tra le due condotte (Sez. 6, Sentenza n. 46778 del 09/07/2015, Coscione, Rv. 265489), circostanza in modo non manifestamente illogico ritenuta non esistente nel caso in esame in cui la detenzione dell'arma inizia insieme al porto della stessa ma poi prosegue autonomamente per ulteriori cinque giorni, circostanza che preclude l'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto esauritosi cinque giorni prima; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2