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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40780/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che invoca il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, la tentata rapina aggravata ex art. 628, terzo comma n. 3 -quinquies cod. pen. anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs. n. 150 del 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), è esclusa dall'ambito applicativo dell'esimente richiesta, stante la previsione di cui all'art. 131-bis, terzo comma n. 3, cod. pen.; Considerato altresì che la particolare tenuità del fatto è esclusa sotto il profilo oggettivo anche dalla condizione di minorata difesa dell'anziana vittima, come emergente dalla ricostruzione dei fatti (si veda in particolare pagina 2), secondo il disposto di cui all'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che invoca il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, la tentata rapina aggravata ex art. 628, terzo comma n. 3 -quinquies cod. pen. anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Igs. n. 150 del 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), è esclusa dall'ambito applicativo dell'esimente richiesta, stante la previsione di cui all'art. 131-bis, terzo comma n. 3, cod. pen.; Considerato altresì che la particolare tenuità del fatto è esclusa sotto il profilo oggettivo anche dalla condizione di minorata difesa dell'anziana vittima, come emergente dalla ricostruzione dei fatti (si veda in particolare pagina 2), secondo il disposto di cui all'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris