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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20836/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19235/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo, n. 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta delega in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LEONARDAe [OSCURATO:PERSONA] - intimate - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Messina n. 735 /201 9 , pubblicata in data29 ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietarie, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’immobile sito in Taormina, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 50, e di averlo concesso in locazione, con contratto di locazione del 19 novembre 2001, alla [OSCURATO:SOCIETA]., che lo aveva adibito a discoteca, convenivano in giudizio,con intimazione di sfratto per morosità la predetta società instando la convalida di sfratto e, per il caso di opposizione, l’emissione di ordinanza di rilascio, nonché la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. , la quale eccepiva l’insussistenza della morosità e chiedeva il rigetto delle domande.

Emessa ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni per avere apportato all’immobile miglioramenti per un ammontare di euro 1.012.500,00.

Integrato il contraddittorio nei confronti delle altre proprietarie dell’immobile, le quali si costituivano in giudizio, eccependo l’infondatezza della domanda, il Tribunale di Messina dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della società conduttrice, condannandola al pagamento dei canoni non pagati, ammontanti ad euro 67.696,00, e rigettava la domanda riconvenzionale.

2. Avverso la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. e, all’esito della costituzione delle controparti, la causa veniva interrotta per intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA]; riassunto il giudizio, si costituivano gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rio Siragò, nonché le altre parti appellate, e la Corte d’appello rigettava il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

Per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di appello respingevano ilmotivo di gravame con cui l ’ appellante aveva dedotto che il canone di locazione preteso era stato determinato in violazione dell’art. 79 della l. n. 392/78, assumendo che il rapporto locativo fosseancora quello che aveva avuto origine con il contratto stipulato il 24 ottobre 1981 tra i medesimi locatori e [OSCURATO:PERSONA], al quale, dopo una serie di cessioni d’azienda, era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA]., e che né il precedente contratto del 19 novembre 2011, né una precedente transazione del 10 dicembre 1994 aveva avuto portata novativadel rapporto.

Rilevava la Corte territoriale che: a) nella scrittura transattiva [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la qualeaveva rilevato l’azienda ed il locale oggetto di locazione, e le appellate, dando atto della pendenza di un giudizio introdotto con sfratto per morosità, avevano pattuito che la pregressa locazione doveva intendersi cessata alla scadenza del 10 ottobre 1993e che le parti avrebbero stipulato un nuovo contratto di locazione, con corresponsione di una somma transattivamente determinata a corrispettivo dell’occupazione dell’immobile da parte del Frisone successivamente alla scadenza del contratto; b) il contratto di locazione del 19 novembre 2001 prevedeva una nuova regolamentazione del rapporto locativo e la pattuizione del relativo canone di locazione; c) le prove documentali escludevano che il rapporto locativo, iniziato con il contratto del 24 ottobre 1981, fosse proseguito e che il canoneda corrispondere dovesse essere calcolato aggiornando quello previst o in tale ultimo contratto, atteso che la transazione del 10 ottobre 1994 ed il successivo contratto di locazione del 19 novembre 2001 dimostravano che i pregressi rapporti locativi si erano estinti con consensuale regolamentazione transattivae co nseguente legittima previsione di un nuovo canone di locazione, non contrastante con il precetto dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Preliminarmente, con la memoria illustrativa i controricorrenti hanno segnalato l’intervenuta morte di [OSCURATO:PERSONA], ma al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto della interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ.(Cass., sez.

L, 29/01/2016, n. 1757; Cass., sez. 3, 03712/2015, n. 24635; Cass., sez. 3, 09/07/1992, n. 8377).

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 79 l. n. 392/78 –Nullità della pattuizione contraria alla legge –Erronea determinazione del canone›› e sostiene che il contratto di locazione del 19 novembre 2001 sarebbe nullo perché diretto ad attribuire alle locatrici un canone maggiore rispetto a quello previsto dall’art. 32 della l. n. 392/78.

Deduceche il contratto di locazione a cui deve farsi riferimento è quello stipulato tra le proprietarie ed il Frisone in data 27 maggio 1995, avente durata di sei danni a decorrere dal 1° giugno 1995 e canone pari a lire 70.000.000 annue; detto contratto recava la previsione del proprio tacito rinnovo per ulteriori sei anni qualora, entro la scadenza, le locatrici non avessero esercitato la facoltà di diniego della rinnovazione e, pertanto, in assenza di una manifestazione dellavolontà in tal senso, lo stesso contratto doveva intendersi tacitamente rinnovato.

Il contratto del 19 novembre 2001, che prevedeva un canone aggiornato a lire 108.000.000 annue, non aveva valore novativo del rapporto locatizio, essendo rimasti inalteratitutti gli altri elementi del rapporto, e doveva quindi essere considerato nullo ai sensi delcitato art. 79 l. n. 392/78.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il rapporto locatizio, in difetto di una manifestazione di volontà delle locatrici in ordine al diniego di rinnovazione, aveva continuato ad essere regolato dal contratto del 1995, e ciò valeva anche in punto di determinazione del canone, che era quindi dovuto nella misura stabilita in tale ultimo contratto.

3. Con il secondo motivo – rubricat o: errata statuizione delle spese – la ricorrente deduce che l’accoglimento dell’appello avrebbe dovuto determinare la condanna delle appellate al pagamento delle spese di lite.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. Va, anzitutto, rilevato che la ricorrente, a sostegno della censura, richiama documenti, quali il contratto del 27 maggio 1995, la transazione del 10 dicembre 1994 e il contratto del 20 novembre 2011, di cui omette di riportare il contenuto, quanto meno nelle parti essenziali, al fine di porre questa Corte nella condizione di poter avere cognizione dei fatti di causa e di poter esaminare la doglianza rivolta alla sentenza impugnata, in evidente violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Al riguardo, le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34469) hanno chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti edocumenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

Il principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c od. proc. civ. , che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Cass., sez. 1, 19/04/2022,n. 12481).

Nella specie, il ricorrente non ha trascritto, neppure in estratto, il contenuto dei documenti, né indicato i dati necessari per il reperimento degli stessi nel fascicolo, cosicché non risulta rispettato il principio sopra richiamato.

4.2. La censura è inammissibile anche sotto un diverso profilo.

La Corte territoriale, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, nel disattendere il motivo di gravame con cui l’odierna ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 79 legge n. 392/78, ha posto in rilievo che con l’accordo transattivo del 10 dicembre 1994 l’allora parte conduttrice, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e le locatrici hanno pattuito la cessazione del pregresso rapporto di locazioneiniziato nel 1981 e che il contratto di locazione del 19 novembre 2001, concluso dalle medesime parti locatrici con la odierna società ricorrente, che è soggetto giuridico distinto dalla precedente parte conduttrice ([OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), non costituisce prosecuzione del pregresso rapporto, ormai estintosi per effetto dell’accordo transattivo ; da tanto ha , poi, desunto che la determinazione, all’atto della stipula del nuovo contratto, di un canone di locazione m aggiorato non contra sta con il precetto di cui si invoca la violazione.

La doglianza riproposta in questa sede non si confronta con la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, è, in realtà, finalizzata a sollecitare una non consentita rivisitazione del le questioni di fatto, mediante la mera riproposizione delle medesime circostanze già sottoposte al vaglio dei giudici di appello e da questi disattese, cosicché il ricorso non risulta fondato su una effettiva critica della ratio decidendi.

5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si tratta di un ‹‹non motivo››, dato che si limita a postulare la caducazione della condanna alle spese come conseguenza della cassazione della sentenza.

Ma tale effetto opererebbe ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. e non vi era bisogno di un motivo per postularlo ed ottenerlo.

6. Conclusivamente, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'arti 13,comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara sussistenti i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19235/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo, n. 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta delega in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LEONARDAe [OSCURATO:PERSONA] - intimate - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Messina n. 735 /201 9 , pubblicata in data29 ottobre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietarie, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’immobile sito in Taormina, in via [OSCURATO:PERSONA], n. 50, e di averlo concesso in locazione, con contratto di locazione del 19 novembre 2001, alla [OSCURATO:SOCIETA]., che lo aveva adibito a discoteca, convenivano in giudizio,con intimazione di sfratto per morosità la predetta società instando la convalida di sfratto e, per il caso di opposizione, l’emissione di ordinanza di rilascio, nonché la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. , la quale eccepiva l’insussistenza della morosità e chiedeva il rigetto delle domande. Emessa ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni per avere apportato all’immobile miglioramenti per un ammontare di euro 1.012.500,00. Integrato il contraddittorio nei confronti delle altre proprietarie dell’immobile, le quali si costituivano in giudizio, eccependo l’infondatezza della domanda, il Tribunale di Messina dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della società conduttrice, condannandola al pagamento dei canoni non pagati, ammontanti ad euro 67.696,00, e rigettava la domanda riconvenzionale. 2. Avverso la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. e, all’esito della costituzione delle controparti, la causa veniva interrotta per intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA]; riassunto il giudizio, si costituivano gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rio Siragò, nonché le altre parti appellate, e la Corte d’appello rigettava il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite. Per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di appello respingevano ilmotivo di gravame con cui l ’ appellante aveva dedotto che il canone di locazione preteso era stato determinato in violazione dell’art. 79 della l. n. 392/78, assumendo che il rapporto locativo fosseancora quello che aveva avuto origine con il contratto stipulato il 24 ottobre 1981 tra i medesimi locatori e [OSCURATO:PERSONA], al quale, dopo una serie di cessioni d’azienda, era subentrata la [OSCURATO:SOCIETA]., e che né il precedente contratto del 19 novembre 2011, né una precedente transazione del 10 dicembre 1994 aveva avuto portata novativadel rapporto. Rilevava la Corte territoriale che: a) nella scrittura transattiva [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la qualeaveva rilevato l’azienda ed il locale oggetto di locazione, e le appellate, dando atto della pendenza di un giudizio introdotto con sfratto per morosità, avevano pattuito che la pregressa locazione doveva intendersi cessata alla scadenza del 10 ottobre 1993e che le parti avrebbero stipulato un nuovo contratto di locazione, con corresponsione di una somma transattivamente determinata a corrispettivo dell’occupazione dell’immobile da parte del Frisone successivamente alla scadenza del contratto; b) il contratto di locazione del 19 novembre 2001 prevedeva una nuova regolamentazione del rapporto locativo e la pattuizione del relativo canone di locazione; c) le prove documentali escludevano che il rapporto locativo, iniziato con il contratto del 24 ottobre 1981, fosse proseguito e che il canoneda corrispondere dovesse essere calcolato aggiornando quello previst o in tale ultimo contratto, atteso che la transazione del 10 ottobre 1994 ed il successivo contratto di locazione del 19 novembre 2001 dimostravano che i pregressi rapporti locativi si erano estinti con consensuale regolamentazione transattivae co nseguente legittima previsione di un nuovo canone di locazione, non contrastante con il precetto dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Preliminarmente, con la memoria illustrativa i controricorrenti hanno segnalato l’intervenuta morte di [OSCURATO:PERSONA], ma al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto della interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ.(Cass., sez. L, 29/01/2016, n. 1757; Cass., sez. 3, 03712/2015, n. 24635; Cass., sez. 3, 09/07/1992, n. 8377). 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 79 l. n. 392/78 –Nullità della pattuizione contraria alla legge –Erronea determinazione del canone›› e sostiene che il contratto di locazione del 19 novembre 2001 sarebbe nullo perché diretto ad attribuire alle locatrici un canone maggiore rispetto a quello previsto dall’art. 32 della l. n. 392/78. Deduceche il contratto di locazione a cui deve farsi riferimento è quello stipulato tra le proprietarie ed il Frisone in data 27 maggio 1995, avente durata di sei danni a decorrere dal 1° giugno 1995 e canone pari a lire 70.000.000 annue; detto contratto recava la previsione del proprio tacito rinnovo per ulteriori sei anni qualora, entro la scadenza, le locatrici non avessero esercitato la facoltà di diniego della rinnovazione e, pertanto, in assenza di una manifestazione dellavolontà in tal senso, lo stesso contratto doveva intendersi tacitamente rinnovato. Il contratto del 19 novembre 2001, che prevedeva un canone aggiornato a lire 108.000.000 annue, non aveva valore novativo del rapporto locatizio, essendo rimasti inalteratitutti gli altri elementi del rapporto, e doveva quindi essere considerato nullo ai sensi delcitato art. 79 l. n. 392/78. Secondo la prospettazione della ricorrente, il rapporto locatizio, in difetto di una manifestazione di volontà delle locatrici in ordine al diniego di rinnovazione, aveva continuato ad essere regolato dal contratto del 1995, e ciò valeva anche in punto di determinazione del canone, che era quindi dovuto nella misura stabilita in tale ultimo contratto. 3. Con il secondo motivo – rubricat o: errata statuizione delle spese – la ricorrente deduce che l’accoglimento dell’appello avrebbe dovuto determinare la condanna delle appellate al pagamento delle spese di lite. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. Va, anzitutto, rilevato che la ricorrente, a sostegno della censura, richiama documenti, quali il contratto del 27 maggio 1995, la transazione del 10 dicembre 1994 e il contratto del 20 novembre 2011, di cui omette di riportare il contenuto, quanto meno nelle parti essenziali, al fine di porre questa Corte nella condizione di poter avere cognizione dei fatti di causa e di poter esaminare la doglianza rivolta alla sentenza impugnata, in evidente violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Al riguardo, le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469) hanno chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti edocumenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. Il principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c od. proc. civ. , che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Cass., sez. 1, 19/04/2022,n. 12481). Nella specie, il ricorrente non ha trascritto, neppure in estratto, il contenuto dei documenti, né indicato i dati necessari per il reperimento degli stessi nel fascicolo, cosicché non risulta rispettato il principio sopra richiamato. 4.2. La censura è inammissibile anche sotto un diverso profilo. La Corte territoriale, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede, nel disattendere il motivo di gravame con cui l’odierna ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 79 legge n. 392/78, ha posto in rilievo che con l’accordo transattivo del 10 dicembre 1994 l’allora parte conduttrice, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e le locatrici hanno pattuito la cessazione del pregresso rapporto di locazioneiniziato nel 1981 e che il contratto di locazione del 19 novembre 2001, concluso dalle medesime parti locatrici con la odierna società ricorrente, che è soggetto giuridico distinto dalla precedente parte conduttrice ([OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), non costituisce prosecuzione del pregresso rapporto, ormai estintosi per effetto dell’accordo transattivo ; da tanto ha , poi, desunto che la determinazione, all’atto della stipula del nuovo contratto, di un canone di locazione m aggiorato non contra sta con il precetto di cui si invoca la violazione. La doglianza riproposta in questa sede non si confronta con la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, è, in realtà, finalizzata a sollecitare una non consentita rivisitazione del le questioni di fatto, mediante la mera riproposizione delle medesime circostanze già sottoposte al vaglio dei giudici di appello e da questi disattese, cosicché il ricorso non risulta fondato su una effettiva critica della ratio decidendi. 5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si tratta di un ‹‹non motivo››, dato che si limita a postulare la caducazione della condanna alle spese come conseguenza della cassazione della sentenza. Ma tale effetto opererebbe ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. e non vi era bisogno di un motivo per postularlo ed ottenerlo. 6. Conclusivamente, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dilegge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'arti 13,comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara sussistenti i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co
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