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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 38669/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, il 20 giugno 2023, dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, conclusione condivisa, con atto del 22 giugno 2023, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 aprile 2022, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. per avere falsamente denunciato alla [OSCURATO:PERSONA] P.L.C. un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, allo scopo di conseguire il risarcimento previsto dal contratto di assicurazione.

Ha, a tal fine, rilevato che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata, oggetto di contestazione, si radica nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro è presentata, senza che sia necessario che essa giunga a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa, giacché la falsa denuncia presentata presso la sede territoriale della compagnia assicurativa è concretamente offensiva del patrimonio della società; in conseguenza, siccome il falso sinistro è stato denunciato nel territorio del circondario di Torino, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale ricettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso, e quindi presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 20 giugno 2023, dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, conclusione condivisa, con atto del 22 giugno 2023, da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen..

2. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Milano.In quella città si trova, infatti, la sede legale della società assicuratrice, dato che, nella prospettiva considerata, assume rilievo decisivo, in ossequio a quanto univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art.642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria)» (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663; in senso conforme, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Rv. 268349).

Il reato in imputazione si connota, invero, per essere a consumazione anticipata e la sua integrazione non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere quello scopo.

Questi caratteri della condotta si apprezzano allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto, presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica, procedendo alla liquidazione del sinistro.

Nel contesto così delineato, è irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come, del resto, costantemente ribadito, ancora di recente (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 30006 del 15/07/2023; Sez. 1, n. 27338 del 14/04/2023; Sez. 1, n. 15194 del 14/03/2023, tutte non massimate), in occasione della risoluzione di conflitti di competenza originati dall'adozione di provvedimento di tenore analogo a quello emesso, nel caso di specie, dall'autorità giudiziaria milanese.

3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del uice - iig"fitAiluntir~^11Tribunale di Milano.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto, il 20 giugno 2023, dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, conclusione condivisa, con atto del 22 giugno 2023, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 aprile 2022, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], imputati, in concorso tra loro, del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. per avere falsamente denunciato alla [OSCURATO:PERSONA] P.L.C. un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, allo scopo di conseguire il risarcimento previsto dal contratto di assicurazione. Ha, a tal fine, rilevato che la competenza a conoscere del reato a consumazione anticipata, oggetto di contestazione, si radica nel luogo in cui la denuncia di falso sinistro è presentata, senza che sia necessario che essa giunga a conoscenza della sede legale della compagnia assicurativa, giacché la falsa denuncia presentata presso la sede territoriale della compagnia assicurativa è concretamente offensiva del patrimonio della società; in conseguenza, siccome il falso sinistro è stato denunciato nel territorio del circondario di Torino, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso quel Tribunale. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale ricettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso, e quindi presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 20 giugno 2023, dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, conclusione condivisa, con atto del 22 giugno 2023, da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen.. 2. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Milano.In quella città si trova, infatti, la sede legale della società assicuratrice, dato che, nella prospettiva considerata, assume rilievo decisivo, in ossequio a quanto univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art.642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria)» (Sez. 1, n. 51360 del 26/10/2018, Rv. 275663; in senso conforme, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Rv. 268349). Il reato in imputazione si connota, invero, per essere a consumazione anticipata e la sua integrazione non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere quello scopo. Questi caratteri della condotta si apprezzano allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto, presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica, procedendo alla liquidazione del sinistro. Nel contesto così delineato, è irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice, come, del resto, costantemente ribadito, ancora di recente (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 30006 del 15/07/2023; Sez. 1, n. 27338 del 14/04/2023; Sez. 1, n. 15194 del 14/03/2023, tutte non massimate), in occasione della risoluzione di conflitti di competenza originati dall'adozione di provvedimento di tenore analogo a quello emesso, nel caso di specie, dall'autorità giudiziaria milanese. 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del uice - iig"fitAiluntir~^11Tribunale di Milano. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone tra
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