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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09129/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 20 maggio 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 13 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputata, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale a pagina 3 della sentenza impugnata; Osservato che la seconda doglianza, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, in considerazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche a necessitare di apposita motivazione, dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Considerato che anche l'ultimo motivo del ricorso, con cui si censura genericamente l'eccessività della pena inflitta - di contro ritenuta particolarmente mite dalla Corte d'appello, atteso che il rilascio è avvenuto solo dopo l'intervento della forza pubblica - non è consentito, in quanto mira ad una nuova valutazione sulla congruità della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile laddove - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 20 maggio 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 13 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputata, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale a pagina 3 della sentenza impugnata; Osservato che la seconda doglianza, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, in considerazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche a necessitare di apposita motivazione, dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Considerato che anche l'ultimo motivo del ricorso, con cui si censura genericamente l'eccessività della pena inflitta - di contro ritenuta particolarmente mite dalla Corte d'appello, atteso che il rilascio è avvenuto solo dopo l'intervento della forza pubblica - non è consentito, in quanto mira ad una nuova valutazione sulla congruità della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile laddove - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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