Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41023/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PISAnel procedimento a carico di: TATvIDZE ELIZA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presso il il Tribunale di Pisa ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Pisa emessa il 22.6.2013 con la quale lo stesso, dopo la convalida, ha disposto il rinvio del procedimento n. 1063/23 RG Tríb incardinato a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - all'udienza del 14.7.23, onerando la Procura di reperire un interprete di lingua georgiana o turca. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è inammissibile, non essendo incorso il giudice in alcuna violazione di norma penale e processuale - neppure indicate invero dallo stesso ricorrente - essendosi esso limitato, nell'ambito del principio di collaborazione che deve comunque sempre improntare i rapporti delle parti tra loro oltre che verso il giudice, e ciò ancor più ove si tratti - come nel caso di specie - di rapporto intercorrente tra due autorità pubbliche.

Il provvedimento da lui emesso non può essere qualificato abnorme per il solo fatto che competa all'autorità procedente la nomina dell'interprete, essendosi il giudice unicamente limitato a chiedere al PM l'ausilio nella individuazione di una persona che sapesse parlare la iingua dell'imputato, rimanendo comunque in capo allo, stesso il compito della nomina con relativa assunzione della responsabilità nella scelta (ferma restando l'incompatibilità ad assumere l'incarico da parte di chi avesse già esercitato quello stesso munus nel medesimo procedimento su designazione del PM). 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 591 lett. b) c.p.p., trattandosi di provvedimento - quello impugnato - non ricorribile in cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PISAnel procedimento a carico di: TATvIDZE ELIZA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il il Tribunale di Pisa ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Pisa emessa il 22.6.2013 con la quale lo stesso, dopo la convalida, ha disposto il rinvio del procedimento n. 1063/23 RG Tríb incardinato a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - all'udienza del 14.7.23, onerando la Procura di reperire un interprete di lingua georgiana o turca. [OSCURATO:PERSONA] 111 ricorso è inammissibile, non essendo incorso il giudice in alcuna violazione di norma penale e processuale - neppure indicate invero dallo stesso ricorrente - essendosi esso limitato, nell'ambito del principio di collaborazione che deve comunque sempre improntare i rapporti delle parti tra loro oltre che verso il giudice, e ciò ancor più ove si tratti - come nel caso di specie - di rapporto intercorrente tra due autorità pubbliche. Il provvedimento da lui emesso non può essere qualificato abnorme per il solo fatto che competa all'autorità procedente la nomina dell'interprete, essendosi il giudice unicamente limitato a chiedere al PM l'ausilio nella individuazione di una persona che sapesse parlare la iingua dell'imputato, rimanendo comunque in capo allo, stesso il compito della nomina con relativa assunzione della responsabilità nella scelta (ferma restando l'incompatibilità ad assumere l'incarico da parte di chi avesse già esercitato quello stesso munus nel medesimo procedimento su designazione del PM). 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 591 lett. b) c.p.p., trattandosi di provvedimento - quello impugnato - non ricorribile in cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così
Sentenza Cassazione n. 41023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris