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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07401/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, della quale si impossessava manomettendo il contatore, con le contestate aggravanti della violenza sulle cose e del fatto commesso su un bene destinato a pubblico servizio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 516, 521 cod. proc. pen. per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, come risultante dalla modifica effettuata nel giudizio di primo grado, all'udienza del 09 ottobre 2017, con specifico riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.., lamentando che entrambi i giudici di merito hanno fatto riferimento alla sola circostanza della destinazione a pubblico servizio dell'energia, senza citare l'ulteriore contestazione della esposizione consuetudinaria del bene a pubblica fede, così incorrendo nella violazione del precetto di cui all'art. 522 cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati violazione degli artt. 624 , 625 nn. 2 e 7 cod. pen., e correlati vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti.

Con riferimento a quella di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., si sostiene che il contatore si trovava presso i locali della ditta individuale, e, dunque, non esposto alla pubblica fede, e che non vi è alcuna specificazione nella imputazione di elementi circostanziali significativi della pubblica destinazione del bene oggetto di furto.

D'altro canto, il misuratore in questione era apposto su una linea di erogazione servente un singolo immobile, cosicchè la sua manomissione non era idonea ad arrecare pregiudizio alla generalità del servizio pubblico o ad altri utenti non coinvolti dalla condotta illecita.

Inconferente sarebbe il riferimento giurisprudenziale evocato dalla Corte palermitana in quanto riferito ad un allaccio diretto alla rete elettrica, laddove, nel caso,di specie al ricorrente è contestata la mera manomissione del misuratore di energia volta a variare la corretta registrazione dei consumi.

2.3. Con il terzo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, sia in merito alla individuazione della pena base, in entità (mesi otto) ben superiore al minimo edittale (mesi sei). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.11 primo motivo sulla indeterminatezza del capo d'imputazione denuncia una violazione di legge che non risulta dedotta con i motivi di appello, che si sono concentrati, invece, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., sulla questione di merito della sua insussistenza onde conseguire la declaratoria di prescrizione.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).

Giova aggiungere, in ogni caso che, nell'imputazione, risultano ampiamente specificati i connotati storici del fatto e la disposizione di legge che prevede l'aggravante, di tal che la difesa ha avuto possibilità di esplicarsi, come risulta, del resto, dagli ulteriori motivi di ricorso.

Sussiste, infatti, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez.

U, n. 36551 de/ 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619); vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Nella fattispecie in scrutinio, il fatto contestato è rimasto immutato in tutti i suoi elementi e il pubblico ministero ne ha solo corretto la qualificazione giuridica.

La censura deve dunque reputarsi radicalmente inammissibile, dal momento che la violazione - secondo l'impostazione tutt'altro che formalistica della Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre a perseguire una non consentita rivalutazione del giudizio di merito, dal momento che i giudici di merito hanno compiutamente argomentato in ordine alla sussistenza della circostanza sotto il profilo della commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio.

La sentenza di primo grado - che, con quella conforme impugnata si integra (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente, in presenza di una situazione di c.d.

"doppia conforme" ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - ha, infatti, considerato che il misuratore Enel, per quanto di pertinenza della singola utenza, rappresenta una necessaria propaggine del sistema di erogazione dell'energia alla collettività, tale da risultare meritevole di quella particolare tutela riconosciuta dall'ad. 625 n. 7 cod. pen., citando giurisprudenza a sostegno ( Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617), a proposito del fondamento comune su cui riposano le diverse ipotesi declinate dalla norma in questione, costituito, cioè, dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse, cosicchè, la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa.

Di tale risalente orientamento ( cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8511 del 12/07/1996, Rv. 205902 , consolidatosi nel tempo, cfr.Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229; Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617) la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, argomentando la destinazione a pubblico servizio del misuratore di energia, a tal fine risultando del tutto ininfluente la circostanza che il contatore si trovasse all'interno dei locali aziendali: la manomissione ha, cioè, riguardato un contatore dell'energia elettrica, che è erogata in forma di servizio pubblico. 3.

Il terzo motivo, con cui ci si duole del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ( già concesse in primo grado) con giudizio di prevalenza, e dell'entità della pena base, è inammissibilmente prospettato solo dinanzi al Giudice di legittimità, dal momento che di tali doglianze non v'è traccia nell'atto di appello, e, invero, neppure nella sintesi dei motivi di ricorso ( su cui non v'è neppure contestazione) riportata nella sentenza impugnata.

Vale, quindi, anche per tale motivo, quanto già osservato al primo punto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto di energia elettrica, della quale si impossessava manomettendo il contatore, con le contestate aggravanti della violenza sulle cose e del fatto commesso su un bene destinato a pubblico servizio, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 516, 521 cod. proc. pen. per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, come risultante dalla modifica effettuata nel giudizio di primo grado, all'udienza del 09 ottobre 2017, con specifico riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.., lamentando che entrambi i giudici di merito hanno fatto riferimento alla sola circostanza della destinazione a pubblico servizio dell'energia, senza citare l'ulteriore contestazione della esposizione consuetudinaria del bene a pubblica fede, così incorrendo nella violazione del precetto di cui all'art. 522 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati violazione degli artt. 624 , 625 nn. 2 e 7 cod. pen., e correlati vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti. Con riferimento a quella di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., si sostiene che il contatore si trovava presso i locali della ditta individuale, e, dunque, non esposto alla pubblica fede, e che non vi è alcuna specificazione nella imputazione di elementi circostanziali significativi della pubblica destinazione del bene oggetto di furto. D'altro canto, il misuratore in questione era apposto su una linea di erogazione servente un singolo immobile, cosicchè la sua manomissione non era idonea ad arrecare pregiudizio alla generalità del servizio pubblico o ad altri utenti non coinvolti dalla condotta illecita. Inconferente sarebbe il riferimento giurisprudenziale evocato dalla Corte palermitana in quanto riferito ad un allaccio diretto alla rete elettrica, laddove, nel caso,di specie al ricorrente è contestata la mera manomissione del misuratore di energia volta a variare la corretta registrazione dei consumi. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio, sia con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, sia in merito alla individuazione della pena base, in entità (mesi otto) ben superiore al minimo edittale (mesi sei). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.11 primo motivo sulla indeterminatezza del capo d'imputazione denuncia una violazione di legge che non risulta dedotta con i motivi di appello, che si sono concentrati, invece, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., sulla questione di merito della sua insussistenza onde conseguire la declaratoria di prescrizione. Ne consegue, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). Giova aggiungere, in ogni caso che, nell'imputazione, risultano ampiamente specificati i connotati storici del fatto e la disposizione di legge che prevede l'aggravante, di tal che la difesa ha avuto possibilità di esplicarsi, come risulta, del resto, dagli ulteriori motivi di ricorso. Sussiste, infatti, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 de/ 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619); vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nella fattispecie in scrutinio, il fatto contestato è rimasto immutato in tutti i suoi elementi e il pubblico ministero ne ha solo corretto la qualificazione giuridica. La censura deve dunque reputarsi radicalmente inammissibile, dal momento che la violazione - secondo l'impostazione tutt'altro che formalistica della Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre a perseguire una non consentita rivalutazione del giudizio di merito, dal momento che i giudici di merito hanno compiutamente argomentato in ordine alla sussistenza della circostanza sotto il profilo della commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio. La sentenza di primo grado - che, con quella conforme impugnata si integra (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), e la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente, in presenza di una situazione di c.d. "doppia conforme" ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - ha, infatti, considerato che il misuratore Enel, per quanto di pertinenza della singola utenza, rappresenta una necessaria propaggine del sistema di erogazione dell'energia alla collettività, tale da risultare meritevole di quella particolare tutela riconosciuta dall'ad. 625 n. 7 cod. pen., citando giurisprudenza a sostegno ( Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617), a proposito del fondamento comune su cui riposano le diverse ipotesi declinate dalla norma in questione, costituito, cioè, dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse, cosicchè, la sussistenza di detti presupposti determina l'operatività dell'aggravante, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa. Di tale risalente orientamento ( cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8511 del 12/07/1996, Rv. 205902 , consolidatosi nel tempo, cfr.Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229; Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Rv. 221617) la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, argomentando la destinazione a pubblico servizio del misuratore di energia, a tal fine risultando del tutto ininfluente la circostanza che il contatore si trovasse all'interno dei locali aziendali: la manomissione ha, cioè, riguardato un contatore dell'energia elettrica, che è erogata in forma di servizio pubblico. 3. Il terzo motivo, con cui ci si duole del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ( già concesse in primo grado) con giudizio di prevalenza, e dell'entità della pena base, è inammissibilmente prospettato solo dinanzi al Giudice di legittimità, dal momento che di tali doglianze non v'è traccia nell'atto di appello, e, invero, neppure nella sintesi dei motivi di ricorso ( su cui non v'è neppure contestazione) riportata nella sentenza impugnata. Vale, quindi, anche per tale motivo, quanto già osservato al primo punto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore del
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