CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 15296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. RG 44212/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso a sentenza con cui la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di bancarotta semplice per intervenuta prescrizione dello stesso; ha, inoltre, assolto [OSCURATO:PERSONA] da alcune condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste, e per le residue condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale — ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, escludendo la recidiva e ponendola in continuazione con quella inflitta dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 14.7.2017, per una pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione; Rilevato che il motivo di ricorso che concerne l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto della società per la seconda parte del 2009 e per il periodo successivo non è manifestamente infondato perché la sentenza della Corte di merito non è sufficientemente chiara sul punto, donde va preso atto che, il 29 settembre 2023, è maturata la prescrizione dei reati, decorsi anni dodici e mesi sei dal 29 marzo 2011, data del fallimento; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024