CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 06984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14823/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall avvocato ** * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE CATANZARO n. 4313/2021depositata il 18/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *La ricorrente cittadina nigeriana ha chiesto la protezioneinternazionale allegando di aver lasciato il suo paese d origine persfuggire a gravi violenze di genere e maltrattamenti subiti fin dallasua infanzia consumati in ambito domestico e connotati ancheda abusi sessuali in suo danno in difetto di protezione dalle* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024autorità locali ha fatto riferimento alle violenze subite da parenti la zia presso la quale aveva vissuto da adolescente che la trattavacome una schiava il marito di lei che ne abusava sessualmentequando la moglie era assente la condizione di donna sola in casodi rimpatrio . Ha dedotto che dopo esser fuggita ha raggiunto la* dove ha continuato a subire abusi. Nel luglio 2016 è arrivatain Italia e ha presentato domanda di protezione internazionalerespinta dalla Commissione * Ha quindi propostoricorso al Tribunale di Catanzaro che lo ha respinto con decretodel 11 luglio 2019 impugnato per cassazione dalla ricorrente.* Corte con ordinanza n.24219/2021 ha cassato ilprovvedimento impugnato rilevano che gli atti di violenzadomestica così come intesi dall art. 3 della * di *dell 11 maggio 2011 quali limitazioni al godimento dei diritti umanifondamentali possono integrare i presupposti per il riconoscimentodella protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b * 19 novembre2007 n. 251 in termini di rischio effettivo di danno grave pertrattamento inumano o degradante qualora risulti che le autoritàstatuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezionecontro di essendo frutto di regole consuetudinarie locali. [OSCURATO:PERSONA] inoltre rilevato che a fronte di “plurimi elementi di fatto fornitidalla parte certamente aventi un peso se dimostrati ai fini delriconoscimento della protezione sussidiaria il Tribunale è incorsonel vizio di omesso esame di un fatto decisivo controverso ingiudizio perché si è limitato ad un lapidario giudizio di genericità inordine alle violenze perpetrate dallo zio della richiedente esoprattutto ha trascurato completamente la tematica dellacondizione di donna sola in * e della relativa tutela da partedelle autorità pure oggetto di dibattito. La motivazione che nerisulta è quindi meramente apparente inidonea a soddisfare il minimo costituzionale . La Corte ha inoltre aggiunto che2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024“All omesso esame sopra evidenziato si aggiunge altresì un chiarotravisamento dei fatti laddove il tribunale seppure in altropassaggio motivazionale attribuisce alla richiedente lo status di fidanzata mai dedotto in atti e una convivenza con altre quattropersone situazione questa valevole solo in Italia e tutta davalutare con riguardo alla * in caso di rimpatrio così comeinspiegabile è la tesi secondo cui sarebbe inverosimile aiutare unapersona senza pretendere danaro in cambio”.La ricorrente ha riassunto la causa innanzi il Tribunale diCatanzaro che le ha riconosciuto la protezione speciale ma harespinto la richiesta di protezione sussidiaria.Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha propostoricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Non costituitoil *RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta error inprocedendo in relazione all art.360 co.1 n.4 cpc per violazionedegli artt. 324 e 384 co.2 cpc e 2909 c.c.Parte ricorrente deduce che il Tribunale in sede rescissoriaha violato gli artt. 384 c.p.c. 2909 c.c. non uniformandosi aldictum della Corte di * La ricorrente afferma che ilTribunale in fase rescissoria ha affrontato questioni già oggetto digiudicato interno tra cui la completezza dell allegazione fattualedella richiedente protezione così eludendo i principi di dirittoenunciati dalla Corte Suprema nell ordinanza di rinvio. Nel giudiziodi rinvio la richiedente aveva ripresentato la domanda diprotezione sussidiaria basandosi sui maltrattamenti subiti inambito familiare e domestico. Si sottolinea che la Corte Supremaaveva già affermato che gli atti di violenza domestica potevanocostituire motivo per il riconoscimento della protezione sussidiariasecondo quanto stabilito dall articolo 14 lettera b del * n.2513 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024del 2007. Il Tribunale di Catanzaro invece ha respintonuovamente la domanda di protezione sussidiaria sollevando dubbisulla correttezza della decisione della Corte Suprema omettendo diadempiere all onere istruttorio imposto dalla stessa * Siafferma che questo modo di procedere travalica i limiti delgiudicato formale e sostanziale violando gli articoli 324c.p.c. e2909 c.c.2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta error in iudicandoin relazione all art.360 c.1 n.3 c.p.c. per violazione degli artt.8co.3 35 bis co. 9 * n.25/08 e 14 lett. b * 251/07. Laricorrente deduce che il Tribunale ha trascurato la tematica dellacondizione di donna sola in * e della relativa tutela da partedelle autorità nonostante fosse indicato come strumentoprivilegiato l utilizzo di * * of * * . Conl ordinanza n.24219/21 la Suprema Corte aveva rilevato che inrelazione al rischio di cui all art.14 lett. b del * 251/2007 ed“a fronte di plurimi elementi di fatto forniti dalla parte il* ha trascurato completamente la tematica dellacondizione di donna sola in * e della relativa tutela da partedelle autorità” e imposto di verificare se le * statualicontrastino tali condotte o non forniscano protezione contro diesse tollerandole come frutto di regole consuetudinarie locali.* il Tribunale violando nuovamente l art. 8 co. 3 del *25/2008 ha omesso la cooperazione istruttoria ignorando che le* costituiscono strumento privilegiato di accertamento.3. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta error in iudicando inrelazione all art.360 c.1 n.5 c.p.c. per omesso esame di fattidecisivi per l accertamento di protezione sussidiaria ex art. 14 lett.b * 251/07. Parte ricorrente lamenta la mancanza di chiarezzanella motivazione del decreto in relazione ai presupposti fondanti lediverse forme di protezione alla distinzione tra pericolo4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024persecutorio e rischio di danno grave e alla necessità di un quadronormativo di riferimento. Si contesta l iter argomentativo deldecreto ritenuto tanto confusionale da non costituire una motivazione adeguata ai requisiti costituzionali minimi richiestiper sorreggere la decisione su questo punto. Inoltre nel motivo diricorso sotto il profilo del nuovo articolo 366 comma 1 numero 6del codice di procedura civile si precisa che il ricorso si basa suglidi Cassazione al ricorso e alle dichiarazioni rese in Corte* Dal contenuto di tali atti emergono i profili di rischiodedotti nella forma di rischio di trattamenti degradanti e inumani inambito domestico/familiare nonché il quadro normativo diriferimento e la necessità di interpretare i motivi di persecuzione odi danno grave in modo sensibile al genere conformementeall articolo 604 della * di * del 2011.4. Con il quarto motivo si lamenta error in iudicando inrelazione all art. 360 co.1 n.3 cpc per violazione degli articoli 3 e8 Cedu 3 18 36 60 e 61 * di * articoli 2 lett. e e f3 c.3 4 e 5 5 lett.c 6 co.2 7 co.1 e 2 lett. a 8 lett. d* ricorrente deduce che nel suo caso laimpossibilità di reinserirsi dignitosamente in * avrebbedovuto portare il Tribunale a considerare la sua condizione alla lucedella * di * e degli articoli 2 lett. g e 14 lett.b in luogo della protezione umanitaria. Parte ricorrente sottolineache la Corte aveva precedentemente indicato il principio di dirittoda seguire in tema di protezione internazionale rilevando che gli* di * potrebbero costituire presupposti per ilriconoscimento della protezione sussidiaria in ragione del rischio di danno grave per trattamento inumano o degradante qualora leautorità statali non contrastino tali condotte o non fornissero5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024protezione contro di esse soprattutto se basate su regoleconsuetudinarie locali. Deduce che la violenza di genere dovrebbeessere riconosciuta come forma di persecuzione conformementealla * di * e che le autorità dovrebbero adottaremisure per garantire il rispetto del principio di non respingimento.5. Il motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonofondati nei termini di cui appresso.Con la ordinanza n.24219/2021 questa Corte ha cassato ilprecedente decreto del Tribunale di Catanzaro rilevando unapluralità di vizi e segnatamente la violazione di norme di dirittol omesso esame di fatto decisivo la assoluta carenza dimotivazione il travisamento dei fatti ed ha rinviato al primogiudice “per nuovo esame dei presupposti per il riconoscimentodella protezione sussidiaria” da farsi tenendo conto dellapeculiare vicenda denunciata violenza domestica e di genere edella condizione della donna in *Il perimetro del giudizio di rinvio è stato così delimitatoin modo specifico e con indicazioni di metodo molto chiare. Ilprimo giudice avrebbe quindi dovuto riesaminare il caso tenendoconto di quelli che in sede di legittimità sono stati definiti “plurimielementi di fatto” allegati dalla ricorrente che non potevano esseresbrigativamente disattesi con un “lapidario” giudizio di genericitàed altresì assolvendo per intero al dovere di cooperazioneistruttoria.Al tempo stesso questa Corte ha enunciato richiamandosi adaltri precedenti il principio cui il Tribunale avrebbe dovutointernazionale gli atti di violenza domestica così come intesidall art. 3 della * di * dell Il maggio 2011 qualilimitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali possonointegrare i presupposti per il riconoscimento della protezione6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024sussidiaria ex art. 14 lett. b d.lgs. n. 251 del 2007 in tDeartampuibnbili cdaziio ne 15/03/2024rischio effettivo di danno grave per trattamento inumano odegradante qualora risulti che le autorità statuali non contrastinotali condotte o non forniscano protezione contro di essendo fruttodi regole consuetudinarie locali.5.1. * qui la pena di notare che il principio di dirittoenunciato non ricorre soltanto nella giurisprudenza nazionale maanche nella giurisprudenza europea avendo la Corte di *UE 16 gennaio 2024 C 621/21 di recente rimarcato che ledonne possono essere percepite in modo diverso dalla societàcircostante e può essere riconosciuta loro un identità distinta in talesocietà in ragione in particolare di norme sociali morali ogiuridiche vigenti nel loro paese d origine la * ha aggiuntoche se le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiatonon sono soddisfatte le donne possono beneficiare dello status diprotezione sussidiaria in particolare quando corrono un rischioreale di essere uccise o di subire violenza a maggior ragione se c èil rischio che questa sia inflitta da un membro della loro famiglia odella loro comunità a causa della presunta trasgressione di normeculturali religiose o tradizionali.6. * la estrema chiarezza delle indicazioni date algiudice di merito il Tribunale di Catanzaro innanzi a cui è statariassunto il giudizio non ha affatto condotto un nuovo esame suipresupposti per la protezione sussidiaria né si è attenuto principiodi diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ma si è limitatoribadire lo stesso giudizio effettuato in precedenza sulla genericitàdelle allegazioni riportandolo per esteso nella motivazione dellasentenza “ai fini di un sereno confronto testuale” ed affermandoche quel giudizio sottolineava proprio l assenza di dettagli utili haquindi omesso di assumere informazioni sulle connotazioni delfenomeno della violenza di genere nel pase di origine poiché7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024“anche ammesso infatti che una buona ricerca su internet riveli dati …scontati sulla violenza di genere in * nulla sappiamo epossiamo sapere della effettiva situazione individuale e delleviolenze patite in famiglia in assenza di una leale cooperazionedella parte. * questo che la Corte di legittimità non haindividuato concentrando la sua attenzione sulla carenza istruttorianel delineare il quadro generale della condizione della donna in* Inoltre il Tribunale ha escluso doversi procedere allaaudizione della ricorrente in ragione della natura di giudizio chiusodel rinvio e ha affermato che “la condizione di donna sola vittimadi pregressi maltrattamenti in famiglia nel suo paese e per questoin situazione di impossibilità di reinserirsi in * in un contestodignitoso può pertanto costituire il fondamento della protezione“minore” umanitaria quale divieto di respingimento ex art. 19 * istituto applicabile ratione temporis in ragione dell epoca delladomanda di protezione ampiamente antecedente all entrata invigore del d.l. 113/2018 ” riconoscendo quindi alla richiedente laprotezione speciale.6.1. Così operando il Tribunale oltre ad essere incorso inevidenti errori di diritto e contrasti insanabili nella motivazione hatotalmente disatteso le regole processuali che governano il giudiziodi rinvio sostanzialmente trasformandolo in un giudizio di quartogrado sulla pronuncia resa da questa Corte di legittimità cosìarbitrariamente stravolgendo l assetto dell organizzazione dellagiurisdizione.6.2. Il Tribunale di Catanzaro sembra ignorare che unavolta cassato il primo provvedimento e segnatamente come nellaspecie per difetto assoluto di motivazione le stesse motivazioni opresunte tali non possono essere nuovamente poste a base delladecisione. * una volta ritenuto generico dalla Corte dilegittimità il giudizio sulla attendibilità degli elementi di fatto8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024allegati dalla parte questo giudizio non poteva essere nérichiamato né tantomeno convalidato. * stesso modo ilTribunale di Catanzaro sembra ignorare che il principio di dirittosecondo quanto dispone chiaramente l art. 384 c.p.c. è vincolanteper il giudice del merito e pertanto una volta che la Suprema Corteha ricondotto la vicenda di violenza domestica alla protezionesussidiaria non può affermarsi che “la condizione di donna solavittima di pregressi maltrattamenti in famiglia nel suo paese e perquesto in situazione di impossibilità di reinserirsi in * in uncontesto dignitoso può pertanto costituire il fondamento dellaprotezione minore” riformulando così il principio in modo da farloaderire alla soluzione prescelta. * ignorare ancora checassato il provvedimento per omesso esame di fatto decisivo nonci si può limitare ad affermare che la precedente valutazione erafondata sulla mancanza di riferimenti concreti ma devono essereesaminati i fatti sfuggiti alla attenzione del primo giudicante e cheavevano appunto determinato il giudizio di insufficienteallegazione fintanto che questi fatti non si esaminano il giudizio dicarente allegazione è fondato su una disamina parziale e diconseguenza la decisione è viziata da errore.7. Non può farsi a meno di osservare che il Tribunale noncoglie il reale contenuto e la portata del decisum laddove ritieneche questa Corte abbia concentrato la sua attenzione sulla carenzaistruttoria nel delineare il quadro generale della condizione delladonna in * mentre nel testo della ordinanza del 2021 conmolta chiarezza si richiamava l attenzione della Tribunale sullacircostanza che la donna aveva allegato plurimi elementi di fattoche non erano stati adeguatamente esaminati e che taluni di essierano stati travisati o apoditticamente ritenuti inverosimili. Da ciòdiscende poi l ulteriore errore di avere escluso una nuovaaudizione della ricorrente argomentando sulla natura “chiusa” del9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024giudizio di rinvio senza avvedersi che la nuova audizDioatna peu bbelicraazio ne 15/03/2024consentita proprio dalle ragioni della decisione avendo la Corterichiamato il giudice di merito all adempimento del dovere dicooperazione istruttoria e ad operare un nuovo completo e piùapprofondito esame degli elementi di fatto allegati da valutare nelcontesto in cui essi si sono verificati e cioè tenendo conto dellacondizione delle donna sola in * e della effettività della tutelaaccordate alle vittime di violenza domestica o di genere.7.1 I dati salienti che connotano il fenomeno della violenzadi genere gli obblighi internazionali assunti in materia con lasottoscrizione della * di * dell 11 maggio 2011 ela conseguente necessità che anche il giudice della protezioneinternazionale svolga un ruolo attivo nella tutela delle possibilivittime della violenza di genere sfuggono poi del tutto allaSul punto il Tribunale si limita superficialmente ad osservareche una eventuale ricerca internet o il collazionare “reports di *più o meno qualificate” non avrebbe comunque portato alcungiovamento poiché ”nulla sappiamo e possiamo sapere dellaeffettiva situazione individuale e delle violenze patite in famiglia inassenza di una leale cooperazione della parte” così obliterandocompletamente il mandato della Corte di legittimità chenell annullare la precedente decisione ha affermato che vi sono invece plurimi elementi di fatto allegati dalla parte che prima diessere eventualmente ritenuti insufficienti avrebbero dovutoessere vagliati alla luce di informazioni pertinenti aggiornate daassumere ai sensi dell art. 8 del * n. 25 del 2008 e non comecommenta il giudice del rinvio da report di “ONG più o menoqualificate” o da imprecisate ricerche internet. Il Tribunale diCatanzaro sembra infatti ignorare il testo dell art. 8 cit. il qualeimpone di trarre informazioni precise e aggiornate circa la10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024situazione generale esistente nel * di origine dei riDcahtai epudbeblincatziio ne 15/03/2024asilo e ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati“elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati fornitidall * e dall * oggi * e dal Ministero degli affariesteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tuteladei diritti umani operanti a livello internazionale o comunqueacquisite dalla Commissione stessa”. Pertanto non si comprendeil riferimento alle ricerche “internet” posto che internet non è insé una fonte ma un mezzo né tantomeno alle “ONG più o menoqualificate” salvo che il Tribunale di Catanzaro non ritenga che ilMinistero degli esteri l * agenzia * e l * oggi * agenzia UE siano delle * eventualmente anche pocoqualificate.7.2. Peraltro il Tribunale non tiene conto della costantegiurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione dellacredibilità e verosimiglianza delle allegazioni di vicende che devonoinquadrarsi in determinati contesti sociali e culturali in questi casiil giudizio di verosimiglianza o plausibilità ovvero lo stesso giudiziodi ragionevolezza non può essere eseguito comparando il raccontodel richiedente con ciò che risulti ragionevole per il giudice o uncittadino europeo medio o con ciò che normalmente accade in unpaese europeo dovendo farsi piuttosto riferimento alla plausibilitàdei fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nelsuo paese di origine compresi genere età istruzione e cultura * n. 11910 del 12/04/2022 * n. 6738 del 10/03/2021 .La allegazione di violenza di genere o domestica è esattamente unodi quei casi in cui la valutazione della attendibilità e coerenza delracconto e della sua ragionevolezza e verosimiglianza non può farsise non assumendo appropriate e pertinenti informazioni sulfenomeno così come si connota entro un determinato ambitoterritoriale e sociale. Non a caso la Corte di giustizia UE nella già11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024citata sentenza del 16 gennaio 2024 specifica par. 60 61 che lavalutazione della fondatezza del timore di un richiedente di essereperseguitato deve avere carattere individuale ed essere effettuatacaso per caso con vigilanza e prudenza e che a tal fine dovrebberoessere raccolte le informazioni relative al paese d origine rilevantiper la valutazione delle domande di riconoscimento dello status dirifugiato presentate dalle donne quali la posizione delle donnedavanti alla legge i loro diritti politici sociali ed economici icostumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso nonvi aderiscano la frequenza di pratiche tradizionali dannosel incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne laprotezione disponibile per loro la pena imposta agli autori dellaviolenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suoritorno nel paese d origine dopo aver inoltrato una siffattadomanda.8. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto oltre che valutarepiù approfonditamente gli elementi di fatto travisati osommariamente ritenuti generici se il caso disponendo l audizionepersonale della ricorrente assumere informazioni inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria pertinentiaggiornate e attendibili anche al fine di verificare se nel paese diorigine le violenze sulle donne specie in contesti familiarifavoriti da una condizione di inferiorità di fatto delle donne o daragioni pseudo culturali abbiano carattere di sistematicità e sianotollerati dalla autorità statali. Il giudice di merito dopo avereassunto queste informazioni consultando fonti appropriateavrebbe dovuto rivedere il giudizio alla luce del principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità e non quello irritualmenteriformulato dallo stesso Tribunale e tenendo conto di quelle chesono le indicazioni date dalla * di * sulla violenzadi genere.12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024Nulla di tutto ciò è stato fatto limitandosi il Tribunale aribadire apoditticamente il precedente giudizio di insufficienzadelle allegazioni delle quali però contraddittoriamente sembra poitenere conto nel momento in cui riconosce la protezione specialein base a un non meglio precisato giudizio comparativo con lecondizioni del paese d origine sul quale però non è stata assuntaalcuna informazione e alla ritenuta vulnerabilità dapprimacorrelata alla assenza da molti anni dal paese natale ma poianche a considerazioni sulla “condizione di donna sola vittima dipregressi maltrattamenti in famiglia nel suo paese e per questo insituazione di impossibilità di reinserirsi in * in un contestodignitoso”.9. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazionedel provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Catanzaroin ulteriore diversa composizione per un nuovo esameè così precisato anche alla luce dei recenti sviluppi dellagiurisprudenza della *Qualora la richiedente asilo alleghi di essere stata vittima diviolenza domestica o di genere gli atti di violenza domestica cosìcome intesi dall art. 3 della * di * dell 11 maggio2011 quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentalipossono integrare ove venga esclusa la ricorrenza di attipersecutori i presupposti per il riconoscimento della protezionesussidiaria ex art. 14 lett. b * 19 novembre 2007 n. 251 intermini di rischio effettivo di danno grave per trattamentoinumano o degradante da agente privato qualora risulti che leautorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscanoprotezione contro di esse in quanto frutto di regoleconsuetudinarie locali. A tal fine il giudice dovrà verificare ancherinnovando l audizione della ricorrente e in ogni caso assumendo13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensidell art. 8 del * 25/2008 la plausibilità della narrazione e lasussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioniesistenti nel paese di origine segnatamente quelle riguardanti laposizione delle donne davanti alla legge i loro diritti politici socialied economici i costumi culturali e sociali del paese e leconseguenze nel caso non vi aderiscano la frequenza di pratichetradizionali dannose l incidenza e le forme di violenza segnalatecontro le donne la protezione disponibile per loro la pena impostaagli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe doveraffrontare al suo ritorno nel paese d origine.Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese in essecomprese quelle dei giudizi di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14823/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall avvocato ** * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di TRIBUNALE CATANZARO n. 4313/2021depositata il 18/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024dal Consigliere * * * *La ricorrente cittadina nigeriana ha chiesto la protezioneinternazionale allegando di aver lasciato il suo paese d origine persfuggire a gravi violenze di genere e maltrattamenti subiti fin dallasua infanzia consumati in ambito domestico e connotati ancheda abusi sessuali in suo danno in difetto di protezione dalle* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024autorità locali ha fatto riferimento alle violenze subite da parenti la zia presso la quale aveva vissuto da adolescente che la trattavacome una schiava il marito di lei che ne abusava sessualmentequando la moglie era assente la condizione di donna sola in casodi rimpatrio . Ha dedotto che dopo esser fuggita ha raggiunto la* dove ha continuato a subire abusi. Nel luglio 2016 è arrivatain Italia e ha presentato domanda di protezione internazionalerespinta dalla Commissione * Ha quindi propostoricorso al Tribunale di Catanzaro che lo ha respinto con decretodel 11 luglio 2019 impugnato per cassazione dalla ricorrente.* Corte con ordinanza n.24219/2021 ha cassato ilprovvedimento impugnato rilevano che gli atti di violenzadomestica così come intesi dall art. 3 della * di *dell 11 maggio 2011 quali limitazioni al godimento dei diritti umanifondamentali possono integrare i presupposti per il riconoscimentodella protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b * 19 novembre2007 n. 251 in termini di rischio effettivo di danno grave pertrattamento inumano o degradante qualora risulti che le autoritàstatuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezionecontro di essendo frutto di regole consuetudinarie locali. [OSCURATO:PERSONA] inoltre rilevato che a fronte di “plurimi elementi di fatto fornitidalla parte certamente aventi un peso se dimostrati ai fini delriconoscimento della protezione sussidiaria il Tribunale è incorsonel vizio di omesso esame di un fatto decisivo controverso ingiudizio perché si è limitato ad un lapidario giudizio di genericità inordine alle violenze perpetrate dallo zio della richiedente esoprattutto ha trascurato completamente la tematica dellacondizione di donna sola in * e della relativa tutela da partedelle autorità pure oggetto di dibattito. La motivazione che nerisulta è quindi meramente apparente inidonea a soddisfare il minimo costituzionale . La Corte ha inoltre aggiunto che2 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024“All omesso esame sopra evidenziato si aggiunge altresì un chiarotravisamento dei fatti laddove il tribunale seppure in altropassaggio motivazionale attribuisce alla richiedente lo status di fidanzata mai dedotto in atti e una convivenza con altre quattropersone situazione questa valevole solo in Italia e tutta davalutare con riguardo alla * in caso di rimpatrio così comeinspiegabile è la tesi secondo cui sarebbe inverosimile aiutare unapersona senza pretendere danaro in cambio”.La ricorrente ha riassunto la causa innanzi il Tribunale diCatanzaro che le ha riconosciuto la protezione speciale ma harespinto la richiesta di protezione sussidiaria.Avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha propostoricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Non costituitoil *RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta error inprocedendo in relazione all art.360 co.1 n.4 cpc per violazionedegli artt. 324 e 384 co.2 cpc e 2909 c.c.Parte ricorrente deduce che il Tribunale in sede rescissoriaha violato gli artt. 384 c.p.c. 2909 c.c. non uniformandosi aldictum della Corte di * La ricorrente afferma che ilTribunale in fase rescissoria ha affrontato questioni già oggetto digiudicato interno tra cui la completezza dell allegazione fattualedella richiedente protezione così eludendo i principi di dirittoenunciati dalla Corte Suprema nell ordinanza di rinvio. Nel giudiziodi rinvio la richiedente aveva ripresentato la domanda diprotezione sussidiaria basandosi sui maltrattamenti subiti inambito familiare e domestico. Si sottolinea che la Corte Supremaaveva già affermato che gli atti di violenza domestica potevanocostituire motivo per il riconoscimento della protezione sussidiariasecondo quanto stabilito dall articolo 14 lettera b del * n.2513 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024del 2007. Il Tribunale di Catanzaro invece ha respintonuovamente la domanda di protezione sussidiaria sollevando dubbisulla correttezza della decisione della Corte Suprema omettendo diadempiere all onere istruttorio imposto dalla stessa * Siafferma che questo modo di procedere travalica i limiti delgiudicato formale e sostanziale violando gli articoli 324c.p.c. e2909 c.c.2. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta error in iudicandoin relazione all art.360 c.1 n.3 c.p.c. per violazione degli artt.8co.3 35 bis co. 9 * n.25/08 e 14 lett. b * 251/07. Laricorrente deduce che il Tribunale ha trascurato la tematica dellacondizione di donna sola in * e della relativa tutela da partedelle autorità nonostante fosse indicato come strumentoprivilegiato l utilizzo di * * of * * . Conl ordinanza n.24219/21 la Suprema Corte aveva rilevato che inrelazione al rischio di cui all art.14 lett. b del * 251/2007 ed“a fronte di plurimi elementi di fatto forniti dalla parte il* ha trascurato completamente la tematica dellacondizione di donna sola in * e della relativa tutela da partedelle autorità” e imposto di verificare se le * statualicontrastino tali condotte o non forniscano protezione contro diesse tollerandole come frutto di regole consuetudinarie locali.* il Tribunale violando nuovamente l art. 8 co. 3 del *25/2008 ha omesso la cooperazione istruttoria ignorando che le* costituiscono strumento privilegiato di accertamento.3. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta error in iudicando inrelazione all art.360 c.1 n.5 c.p.c. per omesso esame di fattidecisivi per l accertamento di protezione sussidiaria ex art. 14 lett.b * 251/07. Parte ricorrente lamenta la mancanza di chiarezzanella motivazione del decreto in relazione ai presupposti fondanti lediverse forme di protezione alla distinzione tra pericolo4 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024persecutorio e rischio di danno grave e alla necessità di un quadronormativo di riferimento. Si contesta l iter argomentativo deldecreto ritenuto tanto confusionale da non costituire una motivazione adeguata ai requisiti costituzionali minimi richiestiper sorreggere la decisione su questo punto. Inoltre nel motivo diricorso sotto il profilo del nuovo articolo 366 comma 1 numero 6del codice di procedura civile si precisa che il ricorso si basa suglidi Cassazione al ricorso e alle dichiarazioni rese in Corte* Dal contenuto di tali atti emergono i profili di rischiodedotti nella forma di rischio di trattamenti degradanti e inumani inambito domestico/familiare nonché il quadro normativo diriferimento e la necessità di interpretare i motivi di persecuzione odi danno grave in modo sensibile al genere conformementeall articolo 604 della * di * del 2011.4. Con il quarto motivo si lamenta error in iudicando inrelazione all art. 360 co.1 n.3 cpc per violazione degli articoli 3 e8 Cedu 3 18 36 60 e 61 * di * articoli 2 lett. e e f3 c.3 4 e 5 5 lett.c 6 co.2 7 co.1 e 2 lett. a 8 lett. d* ricorrente deduce che nel suo caso laimpossibilità di reinserirsi dignitosamente in * avrebbedovuto portare il Tribunale a considerare la sua condizione alla lucedella * di * e degli articoli 2 lett. g e 14 lett.b in luogo della protezione umanitaria. Parte ricorrente sottolineache la Corte aveva precedentemente indicato il principio di dirittoda seguire in tema di protezione internazionale rilevando che gli* di * potrebbero costituire presupposti per ilriconoscimento della protezione sussidiaria in ragione del rischio di danno grave per trattamento inumano o degradante qualora leautorità statali non contrastino tali condotte o non fornissero5 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024protezione contro di esse soprattutto se basate su regoleconsuetudinarie locali. Deduce che la violenza di genere dovrebbeessere riconosciuta come forma di persecuzione conformementealla * di * e che le autorità dovrebbero adottaremisure per garantire il rispetto del principio di non respingimento.5. Il motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonofondati nei termini di cui appresso.Con la ordinanza n.24219/2021 questa Corte ha cassato ilprecedente decreto del Tribunale di Catanzaro rilevando unapluralità di vizi e segnatamente la violazione di norme di dirittol omesso esame di fatto decisivo la assoluta carenza dimotivazione il travisamento dei fatti ed ha rinviato al primogiudice “per nuovo esame dei presupposti per il riconoscimentodella protezione sussidiaria” da farsi tenendo conto dellapeculiare vicenda denunciata violenza domestica e di genere edella condizione della donna in *Il perimetro del giudizio di rinvio è stato così delimitatoin modo specifico e con indicazioni di metodo molto chiare. Ilprimo giudice avrebbe quindi dovuto riesaminare il caso tenendoconto di quelli che in sede di legittimità sono stati definiti “plurimielementi di fatto” allegati dalla ricorrente che non potevano esseresbrigativamente disattesi con un “lapidario” giudizio di genericitàed altresì assolvendo per intero al dovere di cooperazioneistruttoria.Al tempo stesso questa Corte ha enunciato richiamandosi adaltri precedenti il principio cui il Tribunale avrebbe dovutointernazionale gli atti di violenza domestica così come intesidall art. 3 della * di * dell Il maggio 2011 qualilimitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali possonointegrare i presupposti per il riconoscimento della protezione6 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024sussidiaria ex art. 14 lett. b d.lgs. n. 251 del 2007 in tDeartampuibnbili cdaziio ne 15/03/2024rischio effettivo di danno grave per trattamento inumano odegradante qualora risulti che le autorità statuali non contrastinotali condotte o non forniscano protezione contro di essendo fruttodi regole consuetudinarie locali.5.1. * qui la pena di notare che il principio di dirittoenunciato non ricorre soltanto nella giurisprudenza nazionale maanche nella giurisprudenza europea avendo la Corte di *UE 16 gennaio 2024 C 621/21 di recente rimarcato che ledonne possono essere percepite in modo diverso dalla societàcircostante e può essere riconosciuta loro un identità distinta in talesocietà in ragione in particolare di norme sociali morali ogiuridiche vigenti nel loro paese d origine la * ha aggiuntoche se le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiatonon sono soddisfatte le donne possono beneficiare dello status diprotezione sussidiaria in particolare quando corrono un rischioreale di essere uccise o di subire violenza a maggior ragione se c èil rischio che questa sia inflitta da un membro della loro famiglia odella loro comunità a causa della presunta trasgressione di normeculturali religiose o tradizionali.6. * la estrema chiarezza delle indicazioni date algiudice di merito il Tribunale di Catanzaro innanzi a cui è statariassunto il giudizio non ha affatto condotto un nuovo esame suipresupposti per la protezione sussidiaria né si è attenuto principiodi diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ma si è limitatoribadire lo stesso giudizio effettuato in precedenza sulla genericitàdelle allegazioni riportandolo per esteso nella motivazione dellasentenza “ai fini di un sereno confronto testuale” ed affermandoche quel giudizio sottolineava proprio l assenza di dettagli utili haquindi omesso di assumere informazioni sulle connotazioni delfenomeno della violenza di genere nel pase di origine poiché7 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024“anche ammesso infatti che una buona ricerca su internet riveli dati …scontati sulla violenza di genere in * nulla sappiamo epossiamo sapere della effettiva situazione individuale e delleviolenze patite in famiglia in assenza di una leale cooperazionedella parte. * questo che la Corte di legittimità non haindividuato concentrando la sua attenzione sulla carenza istruttorianel delineare il quadro generale della condizione della donna in* Inoltre il Tribunale ha escluso doversi procedere allaaudizione della ricorrente in ragione della natura di giudizio chiusodel rinvio e ha affermato che “la condizione di donna sola vittimadi pregressi maltrattamenti in famiglia nel suo paese e per questoin situazione di impossibilità di reinserirsi in * in un contestodignitoso può pertanto costituire il fondamento della protezione“minore” umanitaria quale divieto di respingimento ex art. 19 * istituto applicabile ratione temporis in ragione dell epoca delladomanda di protezione ampiamente antecedente all entrata invigore del d.l. 113/2018 ” riconoscendo quindi alla richiedente laprotezione speciale.6.1. Così operando il Tribunale oltre ad essere incorso inevidenti errori di diritto e contrasti insanabili nella motivazione hatotalmente disatteso le regole processuali che governano il giudiziodi rinvio sostanzialmente trasformandolo in un giudizio di quartogrado sulla pronuncia resa da questa Corte di legittimità cosìarbitrariamente stravolgendo l assetto dell organizzazione dellagiurisdizione.6.2. Il Tribunale di Catanzaro sembra ignorare che unavolta cassato il primo provvedimento e segnatamente come nellaspecie per difetto assoluto di motivazione le stesse motivazioni opresunte tali non possono essere nuovamente poste a base delladecisione. * una volta ritenuto generico dalla Corte dilegittimità il giudizio sulla attendibilità degli elementi di fatto8 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024allegati dalla parte questo giudizio non poteva essere nérichiamato né tantomeno convalidato. * stesso modo ilTribunale di Catanzaro sembra ignorare che il principio di dirittosecondo quanto dispone chiaramente l art. 384 c.p.c. è vincolanteper il giudice del merito e pertanto una volta che la Suprema Corteha ricondotto la vicenda di violenza domestica alla protezionesussidiaria non può affermarsi che “la condizione di donna solavittima di pregressi maltrattamenti in famiglia nel suo paese e perquesto in situazione di impossibilità di reinserirsi in * in uncontesto dignitoso può pertanto costituire il fondamento dellaprotezione minore” riformulando così il principio in modo da farloaderire alla soluzione prescelta. * ignorare ancora checassato il provvedimento per omesso esame di fatto decisivo nonci si può limitare ad affermare che la precedente valutazione erafondata sulla mancanza di riferimenti concreti ma devono essereesaminati i fatti sfuggiti alla attenzione del primo giudicante e cheavevano appunto determinato il giudizio di insufficienteallegazione fintanto che questi fatti non si esaminano il giudizio dicarente allegazione è fondato su una disamina parziale e diconseguenza la decisione è viziata da errore.7. Non può farsi a meno di osservare che il Tribunale noncoglie il reale contenuto e la portata del decisum laddove ritieneche questa Corte abbia concentrato la sua attenzione sulla carenzaistruttoria nel delineare il quadro generale della condizione delladonna in * mentre nel testo della ordinanza del 2021 conmolta chiarezza si richiamava l attenzione della Tribunale sullacircostanza che la donna aveva allegato plurimi elementi di fattoche non erano stati adeguatamente esaminati e che taluni di essierano stati travisati o apoditticamente ritenuti inverosimili. Da ciòdiscende poi l ulteriore errore di avere escluso una nuovaaudizione della ricorrente argomentando sulla natura “chiusa” del9 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024giudizio di rinvio senza avvedersi che la nuova audizDioatna peu bbelicraazio ne 15/03/2024consentita proprio dalle ragioni della decisione avendo la Corterichiamato il giudice di merito all adempimento del dovere dicooperazione istruttoria e ad operare un nuovo completo e piùapprofondito esame degli elementi di fatto allegati da valutare nelcontesto in cui essi si sono verificati e cioè tenendo conto dellacondizione delle donna sola in * e della effettività della tutelaaccordate alle vittime di violenza domestica o di genere.7.1 I dati salienti che connotano il fenomeno della violenzadi genere gli obblighi internazionali assunti in materia con lasottoscrizione della * di * dell 11 maggio 2011 ela conseguente necessità che anche il giudice della protezioneinternazionale svolga un ruolo attivo nella tutela delle possibilivittime della violenza di genere sfuggono poi del tutto allaSul punto il Tribunale si limita superficialmente ad osservareche una eventuale ricerca internet o il collazionare “reports di *più o meno qualificate” non avrebbe comunque portato alcungiovamento poiché ”nulla sappiamo e possiamo sapere dellaeffettiva situazione individuale e delle violenze patite in famiglia inassenza di una leale cooperazione della parte” così obliterandocompletamente il mandato della Corte di legittimità chenell annullare la precedente decisione ha affermato che vi sono invece plurimi elementi di fatto allegati dalla parte che prima diessere eventualmente ritenuti insufficienti avrebbero dovutoessere vagliati alla luce di informazioni pertinenti aggiornate daassumere ai sensi dell art. 8 del * n. 25 del 2008 e non comecommenta il giudice del rinvio da report di “ONG più o menoqualificate” o da imprecisate ricerche internet. Il Tribunale diCatanzaro sembra infatti ignorare il testo dell art. 8 cit. il qualeimpone di trarre informazioni precise e aggiornate circa la10 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024situazione generale esistente nel * di origine dei riDcahtai epudbeblincatziio ne 15/03/2024asilo e ove occorra dei Paesi in cui questi sono transitati“elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati fornitidall * e dall * oggi * e dal Ministero degli affariesteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tuteladei diritti umani operanti a livello internazionale o comunqueacquisite dalla Commissione stessa”. Pertanto non si comprendeil riferimento alle ricerche “internet” posto che internet non è insé una fonte ma un mezzo né tantomeno alle “ONG più o menoqualificate” salvo che il Tribunale di Catanzaro non ritenga che ilMinistero degli esteri l * agenzia * e l * oggi * agenzia UE siano delle * eventualmente anche pocoqualificate.7.2. Peraltro il Tribunale non tiene conto della costantegiurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione dellacredibilità e verosimiglianza delle allegazioni di vicende che devonoinquadrarsi in determinati contesti sociali e culturali in questi casiil giudizio di verosimiglianza o plausibilità ovvero lo stesso giudiziodi ragionevolezza non può essere eseguito comparando il raccontodel richiedente con ciò che risulti ragionevole per il giudice o uncittadino europeo medio o con ciò che normalmente accade in unpaese europeo dovendo farsi piuttosto riferimento alla plausibilitàdei fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nelsuo paese di origine compresi genere età istruzione e cultura * n. 11910 del 12/04/2022 * n. 6738 del 10/03/2021 .La allegazione di violenza di genere o domestica è esattamente unodi quei casi in cui la valutazione della attendibilità e coerenza delracconto e della sua ragionevolezza e verosimiglianza non può farsise non assumendo appropriate e pertinenti informazioni sulfenomeno così come si connota entro un determinato ambitoterritoriale e sociale. Non a caso la Corte di giustizia UE nella già11 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024citata sentenza del 16 gennaio 2024 specifica par. 60 61 che lavalutazione della fondatezza del timore di un richiedente di essereperseguitato deve avere carattere individuale ed essere effettuatacaso per caso con vigilanza e prudenza e che a tal fine dovrebberoessere raccolte le informazioni relative al paese d origine rilevantiper la valutazione delle domande di riconoscimento dello status dirifugiato presentate dalle donne quali la posizione delle donnedavanti alla legge i loro diritti politici sociali ed economici icostumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso nonvi aderiscano la frequenza di pratiche tradizionali dannosel incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne laprotezione disponibile per loro la pena imposta agli autori dellaviolenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suoritorno nel paese d origine dopo aver inoltrato una siffattadomanda.8. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto oltre che valutarepiù approfonditamente gli elementi di fatto travisati osommariamente ritenuti generici se il caso disponendo l audizionepersonale della ricorrente assumere informazioni inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria pertinentiaggiornate e attendibili anche al fine di verificare se nel paese diorigine le violenze sulle donne specie in contesti familiarifavoriti da una condizione di inferiorità di fatto delle donne o daragioni pseudo culturali abbiano carattere di sistematicità e sianotollerati dalla autorità statali. Il giudice di merito dopo avereassunto queste informazioni consultando fonti appropriateavrebbe dovuto rivedere il giudizio alla luce del principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità e non quello irritualmenteriformulato dallo stesso Tribunale e tenendo conto di quelle chesono le indicazioni date dalla * di * sulla violenzadi genere.12 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024Nulla di tutto ciò è stato fatto limitandosi il Tribunale aribadire apoditticamente il precedente giudizio di insufficienzadelle allegazioni delle quali però contraddittoriamente sembra poitenere conto nel momento in cui riconosce la protezione specialein base a un non meglio precisato giudizio comparativo con lecondizioni del paese d origine sul quale però non è stata assuntaalcuna informazione e alla ritenuta vulnerabilità dapprimacorrelata alla assenza da molti anni dal paese natale ma poianche a considerazioni sulla “condizione di donna sola vittima dipregressi maltrattamenti in famiglia nel suo paese e per questo insituazione di impossibilità di reinserirsi in * in un contestodignitoso”.9. Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazionedel provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Catanzaroin ulteriore diversa composizione per un nuovo esameè così precisato anche alla luce dei recenti sviluppi dellagiurisprudenza della *Qualora la richiedente asilo alleghi di essere stata vittima diviolenza domestica o di genere gli atti di violenza domestica cosìcome intesi dall art. 3 della * di * dell 11 maggio2011 quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentalipossono integrare ove venga esclusa la ricorrenza di attipersecutori i presupposti per il riconoscimento della protezionesussidiaria ex art. 14 lett. b * 19 novembre 2007 n. 251 intermini di rischio effettivo di danno grave per trattamentoinumano o degradante da agente privato qualora risulti che leautorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscanoprotezione contro di esse in quanto frutto di regoleconsuetudinarie locali. A tal fine il giudice dovrà verificare ancherinnovando l audizione della ricorrente e in ogni caso assumendo13 di 14* disposto d ufficio Numero registro generale 14823/2023Numero sezionale 409/2024Numero di raccolta generale 6984/2024Data pubblicazione 15/03/2024informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensidell art. 8 del * 25/2008 la plausibilità della narrazione e lasussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioniesistenti nel paese di origine segnatamente quelle riguardanti laposizione delle donne davanti alla legge i loro diritti politici socialied economici i costumi culturali e sociali del paese e leconseguenze nel caso non vi aderiscano la frequenza di pratichetradizionali dannose l incidenza e le forme di violenza segnalatecontro le donne la protezione disponibile per loro la pena impostaagli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe doveraffrontare al suo ritorno nel paese d origine.Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese in essecomprese quelle dei giudizi di legittimità *accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma il 25/01/2024.Il Presidente* *14 di 14* **accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma il 25/01/2024.Il Presidente* *14 di 14* *