CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 10749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva in data 08/01/2026; rilevato che la richiesta di "ri-assegnazione" del ricorso alla Sezione ordinaria è manifestamente infondata, in quanto detto procedimento risulta ab origine assegnato alla Settima Sezione penale essendo transitato in Sezione seconda (solo) ai fini dell'esame preliminare del ricorso ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il primo motivo aggiunto, che contesta l'erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento alla distinzione tra furto e ricettazione, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il secondo motivo aggiunto, che lamenta violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.