CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 26362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9707-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 46/2018della Corte d ’ appello di Firenze , depositata il 30/01/2018, r.g.n. 133/2016; Oggetto Lavoro pubblico polizza IFN natura previdenziale o retributiva R.G.N.9707/2018 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la Corte d’a ppello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: INFN ) e confermato la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva accolto la domanda d i [OSCURATO:PERSONA] , dipendente dell’Istituto dal 3 gennaio 2011, volta ad ottenere l ’ accertamento del diritto all’accensione, dalladata di assunzione, della po lizza assicurativa di cui alla convenzione sottoscritta dall’Istituto e dalla Compagnia di Assicurazione INA in data 1° luglio 1963; 2. il giudice d’appello ha fondato il proprio convincimento su alcuni precedenti di questa Corte (segnatamente: Cass. n. 10960 del 2013 e Cass. n. 3188del 2012), che avevano escluso, per la polizza INA oggetto di giudizio, la natura di trattamento di previdenza integrativa, sul rilievo che lerelative prestazioni non fosserocorrelate esclusivamente al pensionamento ed esse ndo l’accensione della polizza configurabile come beneficio accessorio del rapporto di lavoro; 3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INFNcon due motivi, mentre il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato . Considerato che: 1.in via preliminare, il ricorso è procedibile; 1.1.infatti, la notificazione dell’atto, eseguita in data 20 marzo 2018 a mezzo posta elettronica certificata, come risulta dalle copie analogiche del messaggio di posta elettronica e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, di cui è stata debitamente attestata la conformità agli originali informatici, è avvenuta prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, che risale al 30 gennaio 2018 (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, 30/04/2019 , n. 11386 , che ha espresso il principio per cui «Pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la datadi pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.»); 1.2. quanto all’autenticazione della copia del provvedimento impugnato, pur difettando l’asseverazione autografa in calce alla sentenza, è comunque presente in calce al ricorso, munito di debita attestazione di conformità, la dichiarazione in ordine all’allegazione di copia autentica della sentenza impugnata, dichiarazione apprezzabile nella cornice del quadro ermeneutico degli oneri di cui all’art. 369 cod. proc. civ. delineato dalle pronunce di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U., 24/09/2018, n. 22438 e Cass. Sez. U., 25/03/2019, n. 8312) nel momento di transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico pressola Corte Suprema di cassazione , in quanto il richiamo esplicito alla sentenza allegata, espressamente qualificata come “autentica” quale effetto dell’attività intesa all’autenticazione, permette di ritenere sussistente l’asseverazione, non essendo equivocabile la correlativa volontà - seppure senza l’adozione di precise formule - ricostruibile , in modo composito, dalla complessiva valutazione del nesso esplicito tra i due atti(v. anche Cass. 18 marzo 2021, n. 7610); 1.3. peraltro, il fatto che, secondo la giurisprudenza sopra evocata, è sempre possibile l ’ asseverazione, sino p ure all’adunanza o alla discussione in udienza , non consente d’ipotizzare altre condizioni formali, quali la contestualità al deposito o l’unicità documentale con gli stessi atti di riferimento (in tal senso, Cass. Sez. 6 -3, 18/03/2021, n. 7610); 2. nel merito, con il primo motivo l’istituto ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni d i legge (art. 38 Cost., art. 2117 cod. civ., art. 14, comma2, legge n. 70 del 1975, artt. 7, 9-ter, 18, comma 9, d.lgs. n. 124 del 1993, art. 39, comma 2, legge n. 379 del 1955, art. 64 legge n. 144 del 1999, art. 48-bisd.p.r. n. 917 del 1986 , art. 4 legge n. 297 del 1982) nonché dell’art. 53 c.c.n.l. relativo al personale tecnico amministrativo IV/X livello delle istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, dell’art. 76 c.c.n.l. relativo al personale appartenente all’area della dirigenza e delle relative tipologie professionali (III-I livello) delle istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, e del d.P.C.M. 2 marzo 2001, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere la Corte d’appello fondato la propria decisione su di un orientamento superato dagli sviluppi successivi della giurisprudenza di legittimità, poi confermati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 4684del 2015; 3. con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme collettive e di legge (in particolare,art. 38 c.c.n.l. EPR del 7 ottobre 1996, quadriennio e biennio economico 1994-1995, art. 26 legge n. 70 del 1975, artt. 2, comma 3, 3 - bise 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 46 del d.P .R. n. 411 del 1976, art. 53 c.c.n.l. relativo al personale tecnico amministrativo IV/X livello delle istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, art. 76 c.c.n.l. relativo al personale appartenente all’area della dirigenza e delle relative tipologie professionali III-I livello delle istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, d.P.C.M. 2 marzo 2001, art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., secondo i quali il trattamento economico di un dipendente pubblico è previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva), non avendo la Corte d’appello considerato che nessuna norma di legge o di contratto, individuale o collettivo, applicabile al rapporto di lavoro con l’Istituto, prevede il riconoscimento di parte della retribuzione in forma assicurativa o di ulteriori voci retributive rispetto a quelle indicate per il trattamento fondamentale ed accessorio (art. 38 c.c.n.l.); 4. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati, come da consolidato indirizzo di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L, 18/11/2021, n. 35368, e Cass. Sez. L, 17/03/2022, n. 8780, che, a loro volta, si pongono in continuità con le pronunce in esse richiamate), da cui non si ravvisano motivi per discostarsi , in ragione dell’ampio apparato motivazionale di seguito riportato; 5. risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico tra le parti che la Polizza INA oggetto di domanda venne costituita dall’INFN in favore dei propri dipendenti nell’anno 1963. Si trattava di una polizza individuale, alimentata con un premio determinato in misura percentuale rispetto alla retribuzione del lavoratore (versato per la parte più rilevante dal datore di lavoro), che prevedeva la liquidazione di una prestazione a scadenze predeterminate e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal pensionamento; 5.1. la qualificazione del trattamento come di natura retributiva o, piuttosto, previdenziale -e del conseguente regime - assunse rilievo già per effetto dell’art. 14, comma 2, della legge 20 marzo 1975 n. 70, che dispose la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti nei regolamenti degli enti del parastato per i soli dipendenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge; 5.2. detto comma venne poi abrogato dall’art. 18, comma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, nell’ambito della prima disciplina sistematica della previdenza complementare; la disposizione consentì ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70del 1975, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. Il medesimo articolo fissò i limiti temporali per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge delega (legge 23 ottobre 1992 n. 421) alle nuove disposizioni del decreto legislativo; le fonti istitutive delle nuove forme pensionistiche complementari vennero individuate dall’art. 3dello stesso d.lgs. nei contratti collettivi di lavoro e nei regolamenti aziendali;5.3. in questo quadro, i contratti collettivi del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale, nella prima tornata, rispettivamente con gli artt. 53 e 76, stabilirono di mantenere in vita la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi «fino alla concreta attuazione, nell’ambito del comparto, dei fondi di previdenza complementare previsti dal d.lgs. 21 aprile 1993 nr. 124 e successive modificazioni ed integrazioni»; 5.4. infine, l’art. 64 della legge n. 144 del 1999, ha previsto la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativi già esistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla legge n. 70del 1975; 6. la sentenza impugnata, nella parte in cui ha attribuito natura retributiva alla polizza oggetto di domanda, non è conforme all’orientamento espresso da questa Corte con le ordinanze 12 dicembre 2019 n. 1716 e 17 gennaio 2020 n. 986, che hanno affermato la natura previdenziale del trattamento, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4684del 2015; 6.1. nel citato arresto è stato risolto il contrasto esistente in ordine alla natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare, affermandone il carattere previdenziale, fin dalla istituzione di tali fondi (e così escludendone la computabilità nel TFR e nell’indennità di anzianità). E’ stata, tra l ’ altro, e videnziata la mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra versamenti e prestazione lavorativa e la sostanziale autonomia esistente tra rapporto di lavoro e previdenza complementare. La natura previdenziale è stata ribadita dalle Sezioni Unite (sentenze n. 6928 del 2018 e n. 16084 del 2021) anche in relazione ai crediti maturati dal lavoratore verso i fondi (le questioni esaminate nelle pronunce citate concernevano la natura privilegiata o chirografaria del credito del lavoratore ed il regime degli interessi e della rivalutazione); 6.2. in conformità a tale orientamento, questa Sezione, nelle richiamate ordinanze n. 32716 del 2019 e n. 986 del 2020, ha qualificato come trattamento previdenziale la polizza costituita dall’INFN presso l’INA, sull’evidente presupposto che l’unica differenza sostanziale - rappresentata dal fatto che esso viene attuato con polizze da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo invece che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore di lavoro- resta indifferen te ai fini della disciplina giuridica; 6.3. a tale principio si intende assicurare continuità in questa sede, condividendolo, perché la natura retributiva non può essere affermata facendo leva sulla circostanza che la polizza sarebbe priva del necessario collegamento con il sistema previdenziale obbligatorio. Va ricordato, infatti, che soltanto in epoca successiva alla entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, art. 15, comma 5 - che ha introdotto il comma 8 quinquiesdell’art. 18 del d.lgs. n. 124 del 1993 - l ’ accesso alle prestazioni integrative del trattamento pensionistico è stato subordinato alla liquidazione della pensione. In epoca precedente, invece, era possibile ottenere prestazioni assicurative a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione; 7. dalla affermata natura previdenziale della polizza INA discende che la sua attribuzione non si giustifica in epoca successiva al 1° ottobre 1999, data dalla quale il comma 2dell’art. 64 della legge n. 144 del 1999 ha disposto la soppressione dei fondi di previdenza integrativa preesistenti; 8.in ogni caso, la stipula della polizza INA in oggetto, ove pure si volesse ipotizzarne la natura retributiva, sarebbe rimasta ingiustificata già a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, il cui art. 26, comma 3, precludeva il riconoscimento di trattamenti economici accessori e di trattamenti integrativi relativi (non alla generalità dei dipendenti degli enti del parastato, come previsto dal precedente comma1, ma) a singoli enti o categorie di enti (con la limitata eccezione delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale); 8.1. i n seguito, nel regime del pubblico impiego privatizzato, l’art. 45 del d.lgs. n. 165del 2001 ha riservato alla contrattazione collettiva l’attribuzione dei trattamenti economici;8.2. i contratti della prima tornata del comparto degli enti di ricerca e della relativa area dirigenziale (rispettivamente con gli artt. 38 per il personale non dirigente, 23 e 54 per i dirigenti) hanno determinato la struttura della retribuzione senza includervi il trattamento assicurativo in questione; 9. i n conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; 10. la causa può, tuttavia, essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.); 11. q uanto alle spese, se ne deve disporre l ’ integrale compensazione per entrambi i gradi di merito, stante l’esistenza di un orientamento all’epoca favorevole alla tesi proposta dai lavoratori; 12. va, altresì disposta la compensazione delle spese del presente grado di legittimità, avuto riguardo alla nuova e complessa ermeneutica della valenza asseverativa degli atti prodotti nelgiudizio di cassazione nel periodo di transizione verso l’integrale digitalizzazione del processo. P.Q.M. accoglie il ric