CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26761/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MASSIMINO e Santo MASSIMINO, quali ex soci della "Massimino s . r. l ." , già in liquidazione volontaria e cancellata dal Registro delle imprese presso la CCIA di Catania dal 4 febbraio 2013, rappresentati e difesi, come da procura speciale in calce al controricorso, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CFIFNC50C29F2240) del Avviso accertamento – Notifica impugnazione a parte deceduta presso il procuratore Foro di Cassino e d all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Catania ed elettivamente domicili ati in Roma, al Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 72 , presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 930/05 / 20 20 emessa dalla CTR della Sicil i a il 13/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso l’avviso di accertamento riferito all’anno di imposta 2005. 2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento, in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l’atto fosse munito di valida delega. 3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’appello, in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia l’Agenzia delle Entrate la violazione degli artt. 299, 300, 330, comma 2, e 40 del d.lvo 546/1992 nr. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene chela CTR abbia errato nel ritenere inesistente la notifica effettuata alla società estinta, in quanto tale evento non era stato dichiarato in udienza dal difensore della società. 1.1. Il motivo è fondato. La CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello,essendo stato notificato presso il domicilio eletto dalla società, cancellata dal registro delle imprese in data 4/2/2013 prima che la causa di primo grado fosse stata decisa con sentenza pronunciata il 30/6/2014 e depositata il 23/7/2014. Sostiene parte ricorrente che la perdita di capacità non è stata mai dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, nonostante l’evento fosse anteriore all’udienza di trattazione. L’oggetto della controversia è, quindi, costituito dalla validità o meno della notifica dell’atto di appello effettuata presso il difensore domiciliatario della società cancellata nel corso del giudizio di primo grado, evento equiparabile ad uno di quelli previsti dall’art. 299 c.p.c., senza che la causa di perdita della capacità di stare in giudizio sia stata dichiarata dal procuratore.La questione risulta essere stata risolta dalla decisione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c. , è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale -in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art.330, comma 1, c.p.c. , senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall' art. 299 c.p.c. da parte del notificante (S.U. n. 15295, 04/07/2014; vedi anche Cass. 20964/2018e, di recente, Cass. nn. 17418, 19103 e 24678 del 2022). 2. La CTR ha fatto malgoverno di tali principi. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Coorte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul