CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 26979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/12/2021 del tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Brescia, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Brescia del 2 dicembre 2021, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 8 del Dlgs. 74/2000, confermava il sequestro. 2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per motivazione apparente, atteso che con riguardo alla somma sequestrata non si comprenderebbe la definizione della stessa in termini di utilità posto che i giudici ne hanno comunque escluso la qualificazione come profitto del reato ipotizzato né potrebbe trattarsi di prezzo del reato, non potendo in tal caso la somma essere retrocessa all'utilizzatore della fatture per operazioni inesistenti. Rimarrebbe dunque oscura la motivazione a supporto del legame tra la somma e la misura disposta. Si aggiunge che ritenendosi, come affermano i giudici, che le somme sequestrate sarebbero destinate alla retrocessione al destinatario delle fatture per operazioni inesistenti, esse apparterrebbero legittimamente a quest'ultimo, e non avrebbero ancora una volta alcuna pertinenza con il reato ipotizzato. Inoltre, lo strumento idoneo ad evitare il reato ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 non sarebbe il sequestro delle somme in parola bensì delle false fatture. 4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 324 comma 7 cod. proc. pen. e 309 comma 9 cod. proc. pen., in relazione al sequestro di beni diversi dal denaro. Non si comprenderebbe la ragione per cui la disponibilità di documenti e supporti informatici possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato ovvero agevolare la commissione di altri reati. In assenza di motivazione, il tribunale del riesame avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro ex art. 309 comma 9 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile: sussiste la motivazione, avendo i giudici ritenuto che la somma in sequestro costituirebbe la provvista all'apparenza versata dagli utilizzatori delle fatture false, da retrocedere agli stessi nel quadro di un meccanismo di continuativi pagamenti apparenti, poi da retrocedere. Cosicchè le critiche, infondate sul piano della motivazione apparente - tale essendo solo quella, che pur esistendo graficamente, non è in grado di evidenziare Inter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Rv. 202133 - 01 [OSCURATO:PERSONA]) - si traducono, nella sostanza, nella contestazione della stessa logicità di tale motivazione, inammissibile in questa sede, atteso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 2. Il secondo motivo è fondato. Con l'ordinanza genetica - disponibile agli atti e esaminabile da questa corte siccome inerente a profili processuali - il Gip ha illustrato il fumus del reato, evidenziando a tal fine anche il possesso di annotazioni documentanti entrate e uscite in retrocessione per le società ritenute cartiere e l'indicazione di soggetti annotanti le fatture, ma, nel contempo, nel sostenere il periculum in mora in relazione ai "beni materiali all'evidenza destinati a commettere il reato" ha esplicitamente incluso in tale ultima nozione soltanto il denaro sequestrato, specificandone la possibile strumentalità per la futura commissione di altri reati, senza nulla illustrare, sul piano delle esigenze cautelari, in relazione agli altri beni sequestrati, per i quali dunque è assente ogni spiegazione del ritenuto periculum in mora, nel quadro peraltro di una valutazione dei medesimi operata sotto il profilo, piuttosto, della mera rilevanza probatoria delle ipotesi delittuose. Cosicchè, innestandosi su una motivazione in parte qua assente, è illegittima l'ulteriore specificazione offerta dal tribunale in punto di pericolo di reiterazione in caso di persistente disponibilità, in capo alla ricorrente, dei predetti beni. Ed invero, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, mentre non può mai completare quella ordinanza cautelare nel caso - come quello di specie, limitatamente ai beni diversi dal denaro - in cui la motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante. (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015 Rv. 265349 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai beni sequestrati diversi dal denaro, disponendosi la restituzione all'avente diritto. P.Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai beni sequestrati diversi dal denaro dispon