Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:261
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]476/01
Procedimento penale
a carico di
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Requisito della residenza — Art. 8, n. 4 — Effetti
della revoca o dell’annullamento di una patente di guida precedente — Riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un
altro Stato membro»
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Patente di guida — Direttiva 91/439 — Riconoscimento reciproco
delle patenti di guida — Patente rilasciata senza osservare il requisito di residenza — Competenza esclusiva dello Stato di
rilascio per adottare i provvedimenti adeguati
[Direttiva del Consiglio 91/439/CEE, artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 9]
2.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Patente di guida — Direttiva 91/439 — Riconoscimento reciproco
delle patenti di guida — Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro
Stato membro
(Direttiva del Consiglio 91/439, artt. 1, n. 2, e 8, n. 4)
1. Il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida sancito dalla direttiva 91/439 osta a che lo Stato membro
ospitante, in occasione di un controllo stradale effettuato sul suo territorio, si rifiuti di riconoscere una patente di guida
rilasciata da un altro Stato membro al conducente di un veicolo per il fatto che, secondo le informazioni di cui dispone il
primo Stato membro, il titolare della patente in questione aveva stabilito, alla data del rilascio della stessa, la residenza
normale nel territorio di detto Stato membro ospitante e non in quello dello Stato del rilascio.
Dal momento che la direttiva 91/439 conferisce allo Stato membro di rilascio una competenza esclusiva per assicurarsi che
le patenti di guida siano rilasciate nell’osservanza del requisito della residenza previsto dagli artt. 7, n. 1, lett. b),
e 9 di tale direttiva, spetta unicamente al detto Stato membro adottare provvedimenti adeguati nei confronti delle patenti
di guida per le quali venisse accertato a posteriori che i relativi titolari non soddisfacevano tale requisito. Qualora uno
Stato membro ospitante abbia seri motivi per dubitare della regolarità di una o più patenti rilasciate da un altro Stato membro,
spetta allo stesso comunicarli a quest’ultimo, nell’ambito dell’assistenza reciproca e dello scambio di informazioni istituiti
dall’art. 12, n. 3, della detta direttiva.
(v. punti 47-48, dispositivo 1)
2. Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439, relativa alla patente di guida, dev’essere interpretato
nel senso che osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro
Stato membro per il motivo che il suo titolare è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento
di revoca o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo
di ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente
di guida da parte dell’altro Stato membro.
(v. punto 78, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004
(1)
«Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Requisito della residenza – Art. 8, n. 4 – Effetti della revoca o dell'annullamento di una patente di guida precedente – Riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro»
Nel procedimento C-476/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'[OSCURATO:PERSONA]
(Germania) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente
la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE (GU L 150, pag. 41),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e
S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. W. Säftel, Rechtsanwalt;
–
per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;
–
per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Wolfcarius e dai sigg. G. Braun e M.H. Speyart, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali del sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. W. Säftel, della Repubblica italiana, rappresentata
dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. G. Braun, all'udienza dell'8 maggio
2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 ottobre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con decisione 11 ottobre 2001, rettificata con lettera 19 dicembre successivo, pervenute in cancelleria rispettivamente il
7 e il 24 dicembre 2001, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale
vertente sull’interpretazione dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la
patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE (GU L 150, pag. 41;
in prosieguo: la «direttiva 91/439» o la «direttiva»).
2
La detta questione è stata sollevata nell’ambito di procedimenti penali promossi a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], condannato a una
multa per aver guidato, il 20 novembre e l’11 dicembre 1999, un autoveicolo senza disporre di una patente di guida valida,
pur essendo in possesso di una patente di guida rilasciatagli dalle autorità olandesi l’11 agosto 1999.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 1 della direttiva 91/439 dispone quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo
il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis (…)
2.
Le patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
3.
Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro
diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali
in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente
le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».
4
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), di tale direttiva, il rilascio della patente di guida è subordinato «alla residenza
normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia
la patente di guida».
5
A norma dell’art. 7, n. 5, della stessa direttiva, «si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno
Stato membro».
6
L’art. 8, nn. 1‑4, della direttiva dispone quanto segue:
«1.
Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza
normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta
allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso
di validità.
2.
Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di
residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni
nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario,
può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3.
Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata,
precisandone i motivi.
4.
Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati
al paragrafo 2 la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti
in un altro Stato membro».
7
L’art. 9 della direttiva 91/439 è formulato come segue:
«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora
abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che
non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui
essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli
interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più [OSCURATO:PERSONA] membri,
si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima
condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo
determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale».
8
L’art. 10, secondo comma, della direttiva è redatto come segue:
«Previo accordo della [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le
modifiche necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6».
9
Ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva 91/439, previa consultazione della [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano adottare
anteriormente al 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla
stessa direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996.
10
L’art. 12, n. 3, della direttiva 91/439 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si assistano reciprocamente nell’applicazione della stessa
direttiva e si scambino, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato.
La normativa nazionale
11
Nella Repubblica federale di Germania la questione del riconoscimento reciproco delle patenti di guida, previsto dalla direttiva
91/439, è stata disciplinata, dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1998, dalla Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/439/EWG
des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führerschein und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (regolamento di
attuazione della direttiva 91/439) 19 giugno 1996 (BGBl. I, pag. 877; in prosieguo: l’«EU‑ Führerschein‑ VO 1996»).
12
Ai sensi dell’art. 1, n. 4, primo comma, dell’EU‑ Führerschein‑ VO 1996, il diritto di guidare un autoveicolo in Germania
non era riconosciuto ai:
«(…) titolari di una patente di guida straniera:
se, al momento del rilascio della patente, essi avevano la residenza permanente nel territorio in cui si applica questo regolamento,
a meno che non avessero soggiornato all’estero per almeno sei mesi unicamente allo scopo di frequentare un’università o una
scuola,
per tutta la durata della revoca provvisoria della loro patente di guida nel territorio in cui si applica questo regolamento
o finché non possano ottenere una patente di guida a seguito di un provvedimento giudiziario avente forza di giudicato, o
se in Germania un’autorità amministrativa ha adottato un provvedimento immediatamente esecutivo o definitivo di revoca della
patente o se il rilascio della patente è stato loro negato definitivamente; lo stesso vale se la revoca non è stata ordinata
solo perché nel frattempo il titolare ha rinunciato alla patente di guida (...)».
13
Dal 1° gennaio 1999 è applicabile la Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (regolamento sull’accesso
delle persone alla circolazione stradale) 18 agosto 1998, nota anche come Fahrerlaubnisverordnung (regolamento sulla patente
di guida, BGBl. I, pag. 2214; in prosieguo: la «FeV 1999»).
14
L’art. 7 della FeV 1999, relativo al requisito della residenza normale per il rilascio di una patente di guida, contiene le
disposizioni nazionali che traspongono gli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439.
15
L’art. 28, nn. 1 e 4, della FeV 1999 dispone:
«(1) I titolari di una patente di guida valida dell’UE o del SEE che hanno la residenza normale ai sensi dell’art. 7, n. 1
o 2, nella Repubblica federale di Germania sono autorizzati – fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2‑4 – a guidare veicoli
in Germania nell’ambito dei diritti ad essi riconosciuti. Le condizioni a cui le patenti di guida straniere sono subordinate
devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dette patenti di guida
salvo disposizioni contrarie.
(…)
(4)
L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida dell’UE o del SEE
1.
che possiedono soltanto una patente rilasciata in via provvisoria, per la pratica di guida o per altro motivo,
2.
che, al momento del rilascio della stessa, avevano la residenza normale in Germania, a meno che non abbiano ottenuto la patente
in quanto studenti universitari o alunni di una scuola ai sensi dell’art. 7, n. 2, durante un soggiorno minimo di sei mesi,
3.
la cui patente di guida è stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un
giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai quali
sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione esecutiva o la cui patente di guida non sia stata revocata
soltanto perché nel frattempo i titolari vi hanno rinunciato, o
4.
che sono soggetti, in Germania, nello Stato che ha rilasciato la patente di guida o nello Stato in cui hanno la residenza
normale, a un divieto di guidare o la cui patente di guida è stata confiscata o sequestrata ai sensi dell’art. 94 del codice
di procedura penale».
Procedimento nella causa principale e questione pregiudiziale
16
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione contro il decreto penale emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo 2000. Il detto giudice
lo aveva condannato ad una multa per aver guidato in Germania, il 20 novembre e l’11 dicembre 1999, un autoveicolo senza patente
di guida valida. All’epoca dei fatti contestati il sig. [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di una patente di guida che gli era stata rilasciata
dalle autorità olandesi l’11 agosto 1999.
17
Con decreto penale 26 febbraio 1998, lo stesso giudice aveva ordinato la revoca della patente di guida tedesca del sig. [OSCURATO:PERSONA],
disponendo che le autorità amministrative non gli rilasciassero una nuova patente prima dello scadere di un termine di nove
mesi, ossia prima del 25 novembre 1998.
18
Secondo la decisione di rinvio, al sig. [OSCURATO:PERSONA] non è stata rilasciata una nuova patente di guida in Germania dopo il 25 novembre
1998. Nessun elemento del fascicolo indica se, dopo tale data, egli abbia presentato o meno alle autorità tedesche una domanda
in tal senso.
19
Nell’ambito dell’opposizione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] si chiede se la normativa tedesca sia conforme alla direttiva
91/439, precisando che, se la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi in merito a tale questione, essa è comunque
competente a stabilire se il diritto comunitario osta all’applicazione delle disposizioni penali che sanzionano la violazione
della stessa normativa. Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni nazionali impongono di considerare invalida in Germania
la patente di guida rilasciata nei [OSCURATO:PERSONA]. Esso fa riferimento, a tale proposito, all’art. 1, n. 4, primo comma, dell’EU‑
Führerschein‑ VO 1996, il quale avrebbe un contenuto identico a quello dell’art. 28, n. 4, della FeV 1999, applicabile dal
1° gennaio 1999.
20
Sempre secondo il giudice del rinvio, l’applicazione della normativa nazionale presuppone l’implicito accertamento della residenza
del titolare di una patente al momento in cui essa è stata rilasciata da un altro Stato membro. Ciò comporterebbe che l’atto
sovrano di tale Stato sia riesaminato in Germania e costituirebbe pertanto una limitazione del principio del riconoscimento
reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, sancito dall’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439.
21
L’[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’art. 8, nn. 1‑4, della direttiva non consente di risolvere la questione sollevata nel procedimento
principale. A suo avviso, la detta disposizione, che autorizza espressamente il controllo da parte di uno Stato membro della
validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro, si applica solo nell’ambito della sostituzione di una patente
valida, ma non consente ad uno Stato membro di considerare nullo l’atto sovrano di un altro Stato.
22
Alla luce di ciò, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 1, n. 2, della [direttiva 91/439/CEE] vieti ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di
guida quando abbia accertato che un altro Stato membro l’aveva rilasciata, benché il titolare non avesse la residenza nel
territorio di quest’ultimo, e se la disposizione citata abbia a tale riguardo effetto concreto».
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
23
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi in merito alla ricevibilità della questione pregiudiziale. Esso ritiene che la decisione
di rinvio non indichi elementi sufficienti né sui fatti, né sulle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, né sulla
ragione per cui una soluzione della questione sarebbe di interesse per l’esito della causa principale. Secondo tale governo,
è probabile che, all’epoca dei fatti di causa, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora soggetto a privazione del diritto di guidare. In
tale ipotesi, sarebbe irrilevante sapere se egli fosse in possesso di una patente di guida o meno. Di conseguenza, sarebbe
parimenti priva di rilevanza la questione se, da un lato, le autorità tedesche avessero il diritto di rifiutare il riconoscimento
della patente di guida olandese che era stata rilasciata al sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, se la detta patente fosse stata rilasciata
a quest’ultimo illegalmente perché lo stesso non avrebbe avuto, all’epoca, la residenza normale nei [OSCURATO:PERSONA].
24
A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente ai giudici nazionali cui
è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare,
alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado
di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che propongono alla Corte. Di conseguenza, dal momento
che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a
statuire (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/88, PreussenElektra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2099, punto 38; 22 gennaio
2002, causa C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑607, punto 18; 27 febbraio 2003, causa C‑373/00, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1931, punto 21, e 22 maggio 2003, causa C‑18/01, Korhonen e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5321, punto 19).
25
Inoltre, dalla stessa giurisprudenza risulta che la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata
da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non
ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia nella causa principale, qualora il problema sia di
natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione
utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. citate sentenze PreussenElektra, punto 39; [OSCURATO:PERSONA], punto 19;
[OSCURATO:PERSONA], punto 22, e Korhonen e a., punto 20).
26
Ciò non avviene nel caso di specie. Certamente, la decisione di rinvio è stata formulata in termini estremamente succinti,
che non consentivano, in particolare, di determinare se, al momento del suo fermo da parte delle autorità di polizia il 20
novembre e l’11 dicembre 1999, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto o meno ad un provvedimento di privazione o di restrizione del
diritto di guidare in Germania. Tuttavia, in risposta alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, ai sensi dell’art. 104,
n. 5, del regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha precisato che il periodo del divieto di ottenere una nuova patente
di guida, che accompagnava il provvedimento di revoca della patente inflitto al sig. [OSCURATO:PERSONA] con il decreto penale 26 febbraio
1998, scadeva il 25 novembre 1998. Il giudice del rinvio ha aggiunto che, dopo tale data, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto presentare
alle autorità tedesche una nuova domanda di rilascio di patente di guida.
27
Inoltre, dalla risposta scritta del governo tedesco ai quesiti postigli dalla Corte risulta che, qualora un provvedimento
di revoca («Entziehung») della patente di guida riguardi un cittadino comunitario avente la residenza normale in Germania,
le disposizioni nazionali relative alle conseguenze di tale revoca si applicano anche se la detta persona è titolare o ottiene
in seguito una patente rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro. Ne consegue che una tale patente straniera non
è riconosciuta dalle autorità tedesche.
28
Alla luce delle informazioni supplementari di cui sopra, la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per
fornire una soluzione utile alla questione che le è stata sottoposta.
29
D’altra parte, va constatato che il carattere succinto della decisione di rinvio non ha impedito ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri
che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché alla [OSCURATO:PERSONA], di prendere posizione sulla questione pregiudiziale.
30
Pertanto, la questione pregiudiziale posta dall’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere dichiarata ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
31
Alla luce dei fatti che sono all’origine del procedimento nella causa principale, nonché del tenore delle osservazioni presentate
alla Corte, l’esame della questione sollevata non può limitarsi ai soli aspetti esplicitamente menzionati dal giudice del
rinvio, ma deve altresì prendere in considerazione diverse altre disposizioni della direttiva 91/439 che possono essere rilevanti
per la soluzione di tale questione, in particolare l’art. 8, n. 4, della direttiva. Al fine di fornire alla questione pregiudiziale
una soluzione utile e il più completa possibile, occorre pertanto estenderne la portata.
32
Di conseguenza, occorre riformulare la detta questione e scinderla in due parti, che saranno oggetto di esame separato. Il
giudice del rinvio chiede sostanzialmente, in primo luogo, se il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b),
e 9 della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento di
una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che, secondo le informazioni di cui il primo Stato
membro dispone, il titolare della patente, all’epoca del rilascio di quest’ultima, aveva stabilito la residenza normale nel
territorio di tale Stato membro e non nel territorio dello Stato membro del rilascio. Il giudice del rinvio chiede, in secondo
luogo, se il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso
che osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato
membro per il motivo che il suo titolare è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca
o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di
ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente
di guida da parte dell’altro Stato membro.
Sulla prima parte della questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
33
Secondo il governo tedesco, la direttiva 91/439, considerato in particolare l’art. 7, n. 1, lett. b), di quest’ultima, dev’essere
interpretata nel senso che lo Stato membro di residenza può rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato
membro qualora il titolare non abbia stabilito la sua residenza normale nello Stato membro che ha rilasciato la patente. Il
detto governo rileva che la decisione di rinvio non fornisce elementi sufficienti per determinare se il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse
effettivamente una residenza normale nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 9 della direttiva. Ad ogni modo, esso osserva che,
nel caso in cui il detto requisito non fosse stato soddisfatto, la patente olandese controversa sarebbe stata nulla sin dall’inizio,
o perlomeno illecita. Alla luce di ciò, le autorità olandesi non avrebbero dovuto rilasciare una patente di guida, che non
potrebbe nemmeno, a causa di tale errore, essere ammessa al riconoscimento. Il governo tedesco ricorda che l’art. 7, n. 1,
lett. b), della direttiva subordina espressamente il rilascio della patente di guida alla residenza normale del titolare per
un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la detta patente.
34
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al contrario, che dal principio del riconoscimento reciproco sancito all’art. 1, n. 2,
della direttiva 91/439 risulta che uno Stato membro deve riconoscere una patente di guida valida rilasciata da un altro Stato
membro e che lo stesso non può esaminare le condizioni di rilascio. Esso osserva che, nella causa principale, le autorità
olandesi hanno dichiarato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva la residenza normale nei [OSCURATO:PERSONA] e gli hanno rilasciato la patente.
Le autorità tedesche non avrebbero il diritto di riesaminare la legittimità di tale decisione e sarebbero pertanto tenute
a riconoscere puramente e semplicemente la patente rilasciata.
35
Poiché la normativa tedesca subordina il riconoscimento di una patente valida rilasciata da un altro Stato membro a determinate
condizioni, occorrerebbe esaminare se l’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 abbia effetto diretto. A tale proposito, il governo
dei [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ogniqualvolta disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate
e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente
la direttiva sia che l’abbia recepita in modo non corretto (sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 3969, punto 7).
36
Esso sostiene che l’art. 1, n. 2, della direttiva prevede per gli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo chiaro e preciso di riconoscere
reciprocamente le patenti di guida conformi al modello europeo e di non costringere il titolare di una patente rilasciata
da un altro Stato membro a sostituirla, indipendentemente dalla sua cittadinanza. La detta disposizione prevederebbe il riconoscimento
reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza 29 febbraio 1996, causa
C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑929, punto 26). La direttiva non conferirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari
della stessa alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti che devono essere adottati per adempiere a tali obblighi.
Di conseguenza, secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], l’art. 1, n. 2, della direttiva ha effetto diretto (sentenza 29 ottobre
1998, causa C‑230/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6781, punto 43).
37
Al pari del governo dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439, il riconoscimento
reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non è, in via di principio, subordinato ad altre condizioni
ed avviene «senza formalità alcuna» (sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, cit., punto 26). Esso si baserebbe su una fiducia
reciproca nell’osservanza di disposizioni già ampiamente armonizzate, dato che la direttiva non impone soltanto l’obbligo
di un riconoscimento reciproco delle patenti di guida, ma anche quello dell’osservanza di varie condizioni e norme minime
nel rilascio di tali patenti.
38
Anche se è vero che la direttiva 91/439 prevede, in via eccezionale, disposizioni che consentono di negare il riconoscimento
della validità di una patente di guida, lo Stato membro ospitante non potrebbe dedurre automaticamente il diritto di negare
il riconoscimento di una patente dal fatto di ritenere che forse la detta patente sia stata rilasciata in un altro Stato membro
in violazione di determinate condizioni previste dalla direttiva. Ciò avverrebbe segnatamente qualora le autorità di uno Stato
membro accertino che una patente di guida è stata rilasciata, in violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva,
ad una persona che non soddisfaceva, al momento del rilascio, il requisito della residenza minima di sei mesi nello Stato
membro che le ha rilasciato la detta patente.
39
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in caso di irregolarità manifeste, le autorità dello Stato membro ospitante possono, ai sensi dell’art. 12,
n. 3, della direttiva, chiedere chiarimenti allo Stato membro che ha rilasciato la patente. Ove uno Stato rilevi abusi manifesti
e sistematici nel rilascio delle patenti da parte delle autorità di un altro Stato membro, esso potrebbe promuovere, contro
questo Stato, un procedimento ai sensi dell’art. 227 CE.
40
Per quanto riguarda l’effetto diretto dell’art. 1, n. 2, della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che la Corte ha
già confermato, al punto 43 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], che tale disposizione è incondizionata e sufficientemente precisa.
41
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, dal momento che l’art. 28 della FeV 1999 riguarda persone che hanno ottenuto una patente di guida
in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo diverso dalla Germania mentre avevano la residenza
in quest’ultimo paese, tale disposizione contraddice il principio del reciproco riconoscimento. Tuttavia, dalla stessa disposizione
non discenderebbe che le autorità tedesche operano un controllo sistematico dell’eventuale inosservanza, da parte delle autorità
di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, delle condizioni di rilascio delle patenti di guida. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le autorità tedesche si
rifiutano di riconoscere una patente straniera solo qualora constatino, sulla base di informazioni in loro possesso, che il
titolare di una patente straniera non soddisfaceva il requisito della residenza previsto dalla direttiva, poiché risiedeva
in Germania.
42
In particolare, il requisito della residenza fungerebbe da freno al «turismo delle patenti di guida». Esso svolgerebbe un
ruolo importante nel sistema in vigore poiché, nonostante i progressi registrati nell’armonizzazione delle normative nazionali
relative alle patenti di guida, sussisterebbero molti ambiti (durata della validità, esami medici regolari, ecc.) in cui le
norme differiscono da uno Stato membro all’altro. Il requisito della residenza sarebbe una conseguenza dell’armonizzazione
incompleta e tenderebbe a perdere importanza man mano che quest’ultima progredisce, consentendo l’attuazione integrale del
principio del riconoscimento reciproco.
43
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], fintantoché il requisito della residenza resta in vigore, tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di
osservarlo. Tuttavia, spetterebbe allo Stato membro che rilascia o rinnova una patente controllare l’osservanza di tale requisito
e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero tenuti a rispettare il principio del riconoscimento reciproco.
44
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la normativa tedesca si collochi al limite di questi due obblighi. La restrizione al principio
del riconoscimento reciproco che la detta normativa comporta sembrerebbe giustificata. Inoltre, lo Stato membro ospitante
non potrebbe essere costretto ad ignorare i fatti sopravvenuti nel proprio territorio e che riguardano direttamente la questione
del luogo in cui l’interessato aveva la residenza al momento in cui ha ottenuto la patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] fa valere,
a tale proposito, la sentenza 27 settembre 1989, causa 130/88, Van de Bijl ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3039, punti 24-26).
Giudizio della Corte
45
Secondo una giurisprudenza costante, l’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 prevede il riconoscimento reciproco, senza formalità
alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (citate sentenze Skanavi e Chryssanthakopoulos, punto 26, nonché
[OSCURATO:PERSONA], punto 41). Tale disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale
quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42, e 10 luglio 2003, causa C‑246/00,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7485, punto 61).
46
Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha già escluso esplicitamente che lo Stato membro ospitante possa
istituire procedure di controllo sistematico dirette ad accertare che il requisito di residenza nello Stato membro del rilascio,
previsto dagli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439, sia stato effettivamente soddisfatto dai titolari di patenti
di guida rilasciate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, al punto 75 di tale sentenza, essa ha dichiarato, da un lato, che spetta
alle autorità che rilasciano una patente di guida accertare che il richiedente ha la sua residenza normale nello Stato del
rilascio e, dall’altro, che il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come
prova che il titolare della detta patente soddisfaceva le condizioni per il rilascio previste dalla direttiva 91/439. Di conseguenza,
lo Stato membro ospitante non può, senza violare il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, esigere
che il detto titolare fornisca la prova di aver effettivamente soddisfatto le condizioni previste agli artt. 7, n. 1, lett. b),
e 9 della direttiva 91/439.
47
Ne consegue che il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida osta parimenti a che lo Stato membro ospitante,
in occasione di un controllo stradale effettuato sul suo territorio, si rifiuti di riconoscere una patente di guida rilasciata
da un altro Stato membro al conducente di un veicolo per il fatto che, secondo le informazioni di cui dispone il primo Stato
membro, il titolare della patente in questione aveva stabilito, alla data del rilascio della stessa, la residenza normale
nel territorio di detto Stato membro ospitante e non in quello dello Stato del rilascio (ordinanza 11 dicembre 2003, causa
C-408/02, [OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 22). Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo
44 delle conclusioni, le considerazioni svolte al punto 75 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], relative alla prova
sistematica del requisito di residenza da parte del titolare stesso della patente di guida, nell’ambito di un procedimento
di registrazione di quest’ultima in uno Stato membro diverso da quello del rilascio, valgono altresì per le verifiche o per
le indagini occasionali che il suddetto Stato membro possa effettuare al fine di ammettere o negare il riconoscimento della
detta patente di guida.
48
Dal momento che la direttiva 91/439 conferisce allo Stato membro di rilascio una competenza esclusiva per assicurarsi che
le patenti di guida siano rilasciate nell’osservanza del requisito della residenza previsto dagli artt. 7, n. 1, lett. b),
e 9 di tale direttiva, spetta unicamente al detto Stato membro adottare provvedimenti adeguati nei confronti delle patenti
di guida per le quali venisse accertato a posteriori che i relativi titolari non soddisfacevano tale requisito. Qualora uno
Stato membro ospitante abbia seri motivi per dubitare della regolarità di una o più patenti rilasciate da un altro Stato membro,
spetta allo stesso comunicarli a quest’ultimo, nell’ambito dell’assistenza reciproca e dello scambio di informazioni istituiti
dall’art. 12, n. 3, della detta direttiva. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non adottasse i provvedimenti adeguati,
lo Stato membro ospitante potrebbe eventualmente promuovere nei confronti del suddetto Stato un procedimento ai sensi dell’art. 227
CE, diretto a far dichiarare dalla Corte un inadempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/439.
49
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte della questione pregiudiziale dev’essere risolta dichiarando
che il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439 dev’essere interpretato nel senso
che osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il
motivo che, secondo le informazioni di cui il primo Stato membro dispone, il titolare della patente, alla data del rilascio
di quest’ultima, aveva stabilito la sua residenza normale nel territorio di detto Stato membro ospitante e non in quello dello
Stato membro del rilascio.
Sulla seconda parte della questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
50
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni di cui all’art. 28 della FeV 1999 non sono conformi a quelle della direttiva 91/439.
Per mezzo di tali disposizioni, il legislatore tedesco avrebbe inteso, ove ricorrano determinate circostanze, considerare
nulle le patenti di guida legalmente ottenute in un altro Stato membro e privarle di efficacia nel suo territorio. Le suddette
disposizioni sarebbero incompatibili con l’idea fondamentale del riconoscimento reciproco degli atti emanati dalle autorità
amministrative dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. Esse avrebbero addirittura un carattere retrogrado rispetto alla disciplina anteriore
alla direttiva 91/439, ai sensi della quale le patenti rilasciate da altri [OSCURATO:PERSONA] membri restavano valide per almeno dodici
mesi in caso di cambiamento di residenza.
51
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ammette che la direttiva 91/439 prevede alcune eccezioni al principio del riconoscimento reciproco sancito
al suo art. 1, n. 2. Egli cita, in proposito, il n. 3 dello stesso articolo, in forza del quale, in caso di cambiamento di
residenza, lo Stato membro ospitante può emanare disposizioni nazionali al fine di iscrivere nella patente determinate menzioni
indispensabili alla gestione della medesima. Tuttavia, tale disposizione non consentirebbe al detto Stato di rifiutarsi puramente
e semplicemente di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro. Trattandosi di eccezioni al principio del riconoscimento
reciproco, in via di principio esse dovrebbero essere interpretate restrittivamente.
52
Neppure l’art. 8 della direttiva autorizzerebbe il legislatore tedesco ad adottare le disposizioni censurate.
53
Esso riguarderebbe esclusivamente determinate questioni che sorgono nel caso di eventuale sostituzione della patente. A sostegno
di tale interpretazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art. 8, nn. 1, 2, 3 e 6, della direttiva 91/439 menziona espressamente
varie procedure in caso di sostituzione di patente. Non sarebbe logico che gli altri due numeri dello stesso articolo, vale
a dire i nn. 4 e 5, contengano norme del tutto generali non relative alla problematica della sostituzione.
54
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ammette che le autorità tedesche possano non riconoscere la validità di una patente straniera sul territorio
nazionale fintantoché sia in vigore un provvedimento quale una sospensione o un annullamento del diritto di guidare per un
periodo determinato. Tuttavia, tale possibilità verrebbe certamente meno per il periodo successivo.
55
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la mancanza di limitazione nel tempo della durata degli effetti di una sospensione o di un annullamento,
provvisorio o definitivo, della patente di guida produrrebbe risultati inaccettabili. Un cittadino tedesco cui sia stata revocata
la patente nazionale in Germania e che si sia trasferito in un altro Stato membro non avrebbe il diritto di utilizzare una
patente di guida rilasciata da tale Stato al momento del suo ritorno nel paese d’origine, neanche se la nuova patente fosse
stata ottenuta molti anni dopo la revoca della patente tedesca. Ai sensi dell’art. 7, n. 5, della direttiva, gli sarebbe negato
anche il rilascio di una patente tedesca, indipendentemente dalla mancanza di competenza di tale Stato.
56
D’altra parte, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario esaminare se la Repubblica federale di Germania abbia ottenuto l’accordo
della [OSCURATO:PERSONA] per le disposizioni in questione, come richiesto dall’art. 10 della direttiva.
57
Il governo tedesco sostiene che la direttiva 91/439, in particolare l’art. 8, nn. 2 e 4, della stessa, dev’essere interpretata
nel senso che lo Stato membro di residenza può rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro allorché
la patente nazionale sia stata revocata.
58
Dal contesto normativo della direttiva 91/439 risulterebbe che la disposizione di carattere molto generale di cui all’art. 1,
n. 2, della stessa non è sufficiente, di per sé, a stabilire una validità automatica e incondizionata delle patenti straniere
al di fuori degli [OSCURATO:PERSONA] membri che le hanno rilasciate. Al contrario, il riconoscimento sarebbe subordinato alle varie condizioni
indicate nelle disposizioni particolari della direttiva, in particolare negli artt. 2-12.
59
Il governo tedesco rileva che l’art. 8, n. 2, della direttiva dispone espressamente che lo Stato membro di residenza normale
può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti
la revoca del diritto di guidare. I cittadini comunitari aventi la residenza normale in Germania, pertanto, sarebbero sempre
soggetti alle disposizioni tedesche relative alla revoca del diritto di guidare, per quanto riguarda non soltanto le patenti
rilasciate dalle autorità tedesche, ma anche quelle rilasciate dalle autorità di un altro Stato membro.
60
Anche l’art. 8, n. 4, prevederebbe espressamente che uno Stato membro possa rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che, sul territorio del primo Stato, sia oggetto di un provvedimento
di revoca della patente.
61
Il governo tedesco non condivide la tesi restrittiva del giudice del rinvio secondo cui le disposizioni dell’art. 8, nn. 2
e 4, si applicherebbero solo in caso di sostituzione di una patente in corso di validità. A suo avviso, dal tenore letterale
dell’art. 8, n. 2, si evince, al contrario, che tale disposizione si applica anche, ma assolutamente non in via esclusiva,
ai casi di sostituzione di patente.
62
Quanto ad un eventuale effetto diretto delle disposizioni della direttiva, esso sarebbe immaginabile solo nel caso in cui
le disposizioni in questione fossero sufficientemente concrete e non fossero state correttamente recepite nell’ordinamento
tedesco. Orbene, sarebbe stato dimostrato che l’art. 28, n. 4, punto 3, della FeV 1999 traspone esattamente e integralmente
il diritto comunitario.
63
Nella sua risposta scritta ai quesiti posti dalla Corte, il governo tedesco ha aggiunto che la Verordnung zur Änderung der
Fahrerlaubnisverordnug und Straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (regolamento che modifica il regolamento sulla patente
di guida ed altre disposizioni relative al diritto della circolazione) 7 agosto 2002 (BGBl. I, pag. 3267; in prosieguo: la
«FeV 2002»), entrata in vigore il 1° settembre 2002, ha modificato, in particolare, l’art. 28 della FeV 1999 inserendovi un
nuovo n. 5. Quest’ultima disposizione prevede esplicitamente la possibilità che le autorità competenti concedano, su domanda,
il diritto di fare uso in Germania di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro qualora siano venute meno le
ragioni che avevano giustificato l’applicazione al titolare della stessa di uno dei provvedimenti di cui al n. 4, punti 3
e 4, dello stesso articolo.
64
Il governo italiano, intervenuto nella fase orale del presente procedimento, rileva che l’art. 8, n. 4, della direttiva 91/439
sancisce il principio secondo cui le disposizioni penali nazionali in materia di limitazione del diritto di guidare prevalgono
sul riconoscimento automatico delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro. La detta disposizione sarebbe diretta
ad evitare che le sanzioni penali che impongono una revoca della patente di guida siano aggirate, nello Stato membro che ha
irrogato le dette sanzioni, facendo uso di un’altra patente di guida ottenuta in seguito in un altro Stato membro, indipendentemente
dalla regolarità del rilascio di tale patente. Tuttavia, il tenore dell’art. 8, n. 4, della direttiva conterrebbe un riferimento
implicito al carattere attuale della sanzione di cui trattasi. Alla luce del fatto che il principio fondamentale della direttiva
è il riconoscimento mutuo e reciproco delle patenti di guida, e che l’art. 8, n. 4, costituisce una deroga al detto principio,
tale disposizione andrebbe interpretata restrittivamente nel senso che uno Stato membro non può farla valere per rifiutarsi
di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro qualora il provvedimento di limitazione del diritto di guidare
non sia più in vigore.
65
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il rifiuto di riconoscere la patente olandese rilasciata al sig.
[OSCURATO:PERSONA] potrebbe basarsi legittimamente sul provvedimento di revoca della patente di cui il titolare della stessa era stato
oggetto in Germania, provvedimento che figura tra quelli considerati all’art. 8, n. 2, della direttiva 91/439. Il detto rifiuto
di riconoscimento sarebbe conforme all’art. 8, n. 4, della direttiva, trasposto nell’ordinamento giuridico tedesco dall’art. 28,
n. 4, punto 3, della FeV 1999.
66
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di tale disposizione non è limitata ai casi di sostituzione di una patente di guida
in corso di validità. Naturalmente la disposizione di cui trattasi sarebbe applicabile qualora il titolare chieda la sostituzione
della sua patente straniera. Tuttavia, essa non sarebbe applicabile esclusivamente in tale ipotesi. La detta tesi, contraria
a quella formulata dal giudice del rinvio, sarebbe confermata dal tenore letterale dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva.
67
Inoltre, il rifiuto di riconoscere la validità di una patente straniera in casi così rigorosamente circoscritti non contraddirebbe
il principio del riconoscimento reciproco sancito dall’art. 1, n. 2, della direttiva, dato che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno
interesse a che siano rispettati i provvedimenti nazionali di cui all’art. 8, n. 2, della stessa direttiva. È in tal senso
che andrebbe interpretato l’ultimo ‘considerando’ di quest’ultima. A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] invoca altresì la giurisprudenza
della Corte secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di adottare le misure volte a impedire che, grazie alle possibilità
offerte dal Trattato CE, taluni dei loro cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all’impero delle leggi nazionali e che
i singoli si avvalgano abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario (sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1459, punto 24).
68
Tuttavia, in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i fatti all’origine della causa principale, risultanti dai chiarimenti
forniti dal giudice del rinvio in risposta alla richiesta della Corte, la obbligassero a completare le proprie osservazioni
su tale questione. Infatti, occorrerebbe tenere conto del fatto che, secondo i detti chiarimenti, il provvedimento di restrizione
del diritto di guidare applicato in Germania era limitato a nove mesi e che, al momento del rilascio della patente olandese,
il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, in via di principio, chiedere che gli fosse rilasciata una nuova patente di guida nel suo paese
d’origine. Alla luce di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 8, n. 4, della direttiva non dev’essere interpretato
nel senso che consente ad uno Stato membro di continuare a negare il riconoscimento di ogni patente di guida rilasciata da
un altro Stato membro per un periodo indeterminato che si estenda oltre il momento in cui l’interessato avrebbe potuto ottenere
una nuova patente nel primo Stato membro.
69
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha completato in udienza la risposta da essa fornita per iscritto ad un quesito posto dalla Corte
in merito all’ottenimento da parte della Repubblica federale di Germania dell’accordo di cui all’art. 10, secondo comma, della
direttiva 91/439. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito il suo accordo implicito riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 28
della FeV 1999 dal momento che le sono state notificate e non hanno suscitato alcuna obiezione da parte sua, contrariamente
ad altre disposizioni della FeV 1999, che sarebbero oggetto di un procedimento per inadempimento. L’art. 10, secondo comma,
della direttiva non imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare decisioni formali che esprimano il suo accordo esplicito sulle
disposizioni nazionali comunicatele dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Giudizio della Corte
70
L’art. 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439, in quanto consente ad uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere la
validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro se il titolare è oggetto, nel territorio del primo Stato
membro, di un provvedimento di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare, costituisce
una deroga al principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, sancito
dall’art. 1, n. 2, della stessa direttiva.
71
Come si evince dal primo ‘considerando’ di quest’ultima, tale principio è stato sancito al fine di facilitare la circolazione
delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sostenuto l’esame di guida. A tale proposito,
la Corte ha dichiarato che le normative in materia di rilascio e riconoscimento reciproco delle patenti di guida da parte
degli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno un’incidenza tanto diretta quanto indiretta sull’esercizio dei diritti garantiti dalle norme del
Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi. Infatti,
data l’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato
ospitante può incidere sull’esercizio effettivo di un gran numero di attività professionali, subordinate o autonome, e, più
in generale, del diritto alla libera circolazione da parte dei soggetti del diritto comunitario (sentenze 28 novembre 1978,
causa 16/78, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2293, punto 4, nonché Skanavi e Chryssanthakopoulos, cit., punto 23).
72
Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito
dalla stessa direttiva devono essere interpretate restrittivamente (v., per quanto riguarda le deroghe al principio generale
secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto
passivo, sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6833, punto 28, e, per quanto riguarda le deroghe
al principio generale del riconoscimento delle formazioni professionali che danno accesso ad una professione regolamentata,
sentenza 29 aprile 2004, causa C-102/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5405, punto 64). A fortiori, ciò dovrebbe verificarsi
ove il detto principio generale sia diretto a facilitare l’esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato, come
quelle menzionate al punto 71 della presente sentenza.
73
Occorre tuttavia precisare che, contrariamente all’opinione espressa dal giudice del rinvio, l’applicazione dell’art. 8, n. 4,
della direttiva non è limitata ai casi in cui il titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro presenta alle autorità
di un altro Stato membro una domanda di sostituzione di tale patente. Infatti, sebbene l’art. 8 della direttiva contenga molte
disposizioni che disciplinano specificamente i requisiti formali e sostanziali applicabili alla sostituzione di una patente,
qualora il titolare presenti alle autorità competenti una domanda in tal senso, i nn. 2 e 4 del detto articolo hanno un oggetto
diverso, ossia consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare, sul loro territorio, le loro disposizioni nazionali in materia di
revoca, di sospensione e di annullamento della patente di guida. L’esercizio da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri della facoltà riconosciuta
loro dall’art. 8, nn. 2 e 4 della direttiva non può quindi essere subordinato ad un atto volontario del titolare di una patente
rilasciata da un altro Stato membro, quale la presentazione di una domanda di sostituzione di tale patente. Va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, la direttiva 91/439 ha espressamente inteso abolire i sistemi di sostituzione di patenti di guida
e vieta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esigere la registrazione o la sostituzione delle patenti di guida non rilasciate dalle proprie
autorità qualora i titolari di tali patenti si stabiliscano nel loro territorio (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 72, e ordinanza 29 gennaio 2004, causa C-253/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000, punti 30‑32).
74
Nel caso di specie, dal fascicolo e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, nell’ambito del procedimento nella
causa principale, il giudice nazionale deve tener conto, tra le altre disposizioni, dell’art. 28, n. 4, punti 3 e 4, della
FeV 1999. Le dette disposizioni, applicabili qualora il titolare di una patente di guida abbia la sua residenza normale nella
Repubblica federale di Germania, vieterebbero alle autorità tedesche di riconoscere la validità della patente rilasciata da
un altro Stato membro, segnatamente qualora il titolare sia stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca della
patente di guida da parte di un giudice. Pare che, ai sensi della normativa applicabile, l’interessato che si trovi in una
tale situazione possa ottenere una patente di guida valida in Germania solo qualora presenti alle autorità competenti una
nuova domanda di patente e soddisfi i requisiti e gli esami relativi. Tuttavia, dal 1° settembre 2002, l’art. 28, n. 5, della
FeV 2002 prevede esplicitamente che le autorità tedesche possano autorizzare l’interessato a fare uso della patente rilasciatagli
da un altro Stato membro qualora non sussistano più le ragioni che hanno giustificato la revoca della patente o il divieto
temporaneo di ottenere una nuova patente.
75
Dal fascicolo risulta, inoltre, che il provvedimento di revoca o di annullamento della patente di guida imposto al sig. [OSCURATO:PERSONA]
dal decreto penale 26 febbraio 1998 era accompagnato da un divieto temporaneo di ottenere una nuova patente, scaduto il 25
novembre 1998. Dopo tale data, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, secondo il giudice del rinvio, presentare alle autorità tedesche
una domanda diretta ad ottenere una nuova patente di guida. Alla luce di ciò va rilevato che, quando al sig. [OSCURATO:PERSONA] è stata
rilasciata una patente di guida dalle autorità olandesi l’11 agosto 1999, egli non era più oggetto, sul territorio tedesco,
di un divieto temporaneo di rivolgersi alle autorità competenti della Repubblica federale di Germania per ottenere il rilascio
di una nuova patente.
76
Secondo il tenore dell’art. 8, n. 4, della direttiva 91/439, uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere la validità di
qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che è oggetto nel suo territorio di uno dei
provvedimenti citati al n. 2 dello stesso articolo. Dal momento che tale disposizione va interpretata restrittivamente, essa
non può essere fatta valere da uno Stato membro per rifiutarsi di riconoscere indefinitamente, ad una persona che è stata
oggetto sul suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente precedente rilasciata da tale Stato,
la validità di qualsiasi patente che possa esserle rilasciata in seguito da un altro Stato membro. Infatti, qualora il periodo
di divieto temporaneo di ottenere una nuova patente, che accompagnava il provvedimento in questione, sia già trascorso sul
territorio di uno Stato membro, il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 osta a che il
detto Stato membro continui a rifiutarsi di riconoscere la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata in seguito all’interessato
da un altro Stato membro.
77
A tale conclusione non può essere obiettato che le disposizioni nazionali applicabili, in particolare quelle dell’art. 28
della FeV 1999, sono dirette proprio a prorogare per un periodo indeterminato gli effetti nel tempo di un provvedimento di
revoca o di annullamento di una patente precedente e a riservare alle autorità tedesche la competenza per rilasciare una nuova
patente. Come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 75 delle conclusioni, ammettere che uno Stato membro possa
richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata
da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida,
che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 91/439.
78
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre risolvere la seconda parte della questione pregiudiziale dichiarando
che il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 dev’essere interpretato nel senso che osta
a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per
il motivo che il suo titolare è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento
di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova
patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte
dell’altro Stato membro.
Sulle spese
79
Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e dei [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall’[OSCURATO:PERSONA] con decisione 11 ottobre 2001, rettificata con lettera
19 dicembre successivo, dichiara:
1)
Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE,
concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, dev’essere interpretato
nel senso che osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro
per il motivo che, secondo le informazioni di cui il primo Stato membro dispone, il titolare della patente, alla data del
rilascio di quest’ultima, aveva stabilito la sua residenza normale nel territorio di detto Stato membro ospitante e non in
quello dello Stato membro del rilascio.
2)
Il combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 dev’essere interpretato nel senso che osta a
che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per
il motivo che il suo titolare è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento
di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova
patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte
dell’altro Stato membro.
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: il tedesco.