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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23460/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,e. j\ - `[',`\ [OSCURATO:PERSONA] natq,a VICENZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Vicenza, decidendo con le forme del rito abbreviato, condannava gli imputati alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno, disponendo la sospensione condizionale della pena a favore di entrambi e per l'"íntera" sanzione, dunque anche per la pena pecuniaria.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva:

2.1. violazione di legge: sarebbe stato violato l'art. 163 cod. pen. che dispone che quando viene applicata la pena detentiva di due anni ed una sanzione pecuniaria ulteriore che, anche se ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen. implica il superamento della soglia di concedibilità del beneficio, la sospensione non può estendersi alla pena pecuniaria 3.11 ricorso è fondato.

Come dedotto dal pubblico ministero ricorrente, la sospensione condizionale della pena veniva estesa alla sanzione pecuniaria, nonostante quella detentiva "sospesa" fosse di "due anni" e, dunque, non residuassero margini per ulteriori sospensioni La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla estensione della sospensione condizionale alla multa (inflitta nella misura di quattromila euro).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, che esclude.

Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024 L'est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,e. j\ - `[',`\ [OSCURATO:PERSONA] natq,a VICENZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Vicenza, decidendo con le forme del rito abbreviato, condannava gli imputati alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno, disponendo la sospensione condizionale della pena a favore di entrambi e per l'"íntera" sanzione, dunque anche per la pena pecuniaria. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva: 2.1. violazione di legge: sarebbe stato violato l'art. 163 cod. pen. che dispone che quando viene applicata la pena detentiva di due anni ed una sanzione pecuniaria ulteriore che, anche se ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen. implica il superamento della soglia di concedibilità del beneficio, la sospensione non può estendersi alla pena pecuniaria 3.11 ricorso è fondato. Come dedotto dal pubblico ministero ricorrente, la sospensione condizionale della pena veniva estesa alla sanzione pecuniaria, nonostante quella detentiva "sospesa" fosse di "due anni" e, dunque, non residuassero margini per ulteriori sospensioni La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla estensione della sospensione condizionale alla multa (inflitta nella misura di quattromila euro). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, che esclude. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024 L'est
Sentenza Cassazione n. 23460/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris