CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento di tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di concorso in lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]Arpino (capo A) e di detenzione e porto illegali di una pistola (capo B); fatti aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare i clan Giuliano e Amirante; fatti commessi in Napoli il 3 maggio 2015. Con sentenza in data 15 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 25 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei reati ascritti, condannandoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, e, [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. In data 3 maggio 2015 le forze dell'ordine ricevevano segnalazione di un ferimento con colpi di arma da fuoco. Giunti sul posto rinvenivano tracce ematiche e tre bossoli calibro 7,65. Al pronto soccorso dell'ospedale veniva identificato [OSCURATO:PERSONA]Arpino, con diagnosi di "ferita d'arma da fuoco penetrante della gamba destra". Lo stesso 3 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA]Arpino dichiarava di essere stato convocato, tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], e di averlo incontrato, accompagnato dal figlio [OSCURATO:PERSONA] e da tali "Gabriele" e "Savio". In quel contesto, "Gabriele" aveva esploso tre colpi di pistola, e tutti si erano allontanati. Indicava il movente nel suo rifiuto di collaborare con gli Amirante nelle estorsioni in danno degli ambulanti del mercato della Maddalena, dove egli pure aveva una bancarella di scarpe contraffatte. Infine, procedeva a individuazione fotografica dei quattro soggetti negli odierni imputati. Tale contenuto dichiarativo è riscontrato dalla captazione dello stesso giorno del colloquio tra la vittima e la di lui moglie, signora [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, da tale colloquio emergeva che, in realtà, il movente era costituito dal fatto che la persona offesa compiva estorsioni in danno dei commercianti ambulanti per suo conto, senza condividere col clan Amirante. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA]Arpino provvedeva a ritrattare quanto dichiarato. In data 4 ottobre 2017 [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, rendeva dichiarazioni confessorie, precisando di essere stato il mandante dell'azione, compiuta con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e "Savio".Nel corso del giudizio anche [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso l'addebito, precisando di aver eseguito ordini. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Amirante, l'unico imputato che avesse devoluto, con l'atto di appello, il giudizio sulla responsabilità, la Corte di appello di Napoli ha osservato che le originarie dichiarazioni accusatorie della persona offesa erano confermate dal contenuto delle captazioni in ospedale, convergenti nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] fra i quattro soggetti che hanno attorniato la persona offesa nel contesto del ferimento. Le sentenze hanno ritenuto sussistente, a carico di tutti gli imputati, la circostanza aggravante della premeditazione, osservando che vi era stato un congruo intervallo di tempo tra il momento in cui il proposito criminoso era insorto e il momento in cui era stato attuato. Le sentenze, esclusa l'aggravante dei motivi abietti, hanno ritenuto sussistente l'ulteriore circostanza aggravante prevista dall'art, 416-bis.1 cod. pen., sia con riguardo al metodo mafioso sia in relazione al fine di agevolare l'attività del clan operante sul territorio. Le sentenze, infine, hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Lun,( 2.1. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato unico atto di impugnazione relativo ad entrambe le posizioni. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione per aver il secondo giudice motivato solo per relatíonem alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla aggravante della premeditazione ascritta al capo A, in quanto l'esecuzione del reato era stata decisa da [OSCURATO:PERSONA] ed eseguita contestualmente al mandato conferito ai correi. Con il terzo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione all'aggravante mafiosa. Il solo [OSCURATO:PERSONA] era soggetto partecipe di sodalizio di stampo mafioso, mentre i ricorrenti erano soggetti estranei e non consapevoli del contesto. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.2.2. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con il primo motivo, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, risultando eluso il dovere di attenta valutazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalla persona offesa, che poi le aveva ritrattate e in assenza di elementi di conferma desumibili dalle captazioni né dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che non aveva accusato il ricorrente. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione al ricorrente della circostanza aggravante della premeditazione, in assenza di elementi significativi di una adesione al proposito criminoso in tempi antecedenti al suo momento esecutivo. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla circostanza aggravante mafiosa. La sentenza di appello non aveva dato una effettiva risposta alle doglianze proposte con l'atto di appello, laddove si era evidenziato che, quanto al metodo mafioso, non erano emersi elementi, ulteriori rispetto alle modalità esecutive del fatto, aventi capacità intimidatoria e, quanto al profilo teleologico, che non vi erano elementi significativi di una specifica volontà del ricorrente diretta ad agevolare un sodalizio mafioso. Con il quarto motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non essendosi il giudice di appello confrontato con gli argomenti proposti sul punto con l'atto di appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. ha depositato memoria di motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono fondati solo in relazione alla circostanza aggravante della premeditazione, cui è limitata la pronuncia di annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. l. Il primo motivo del ricorso redatto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone censura motivazionale, assumendo che la sentenza di appello si sarebbe limitata a compiere un richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado. Il motivo è generico, in quanto non precisa in relazione a quali capi e punti della decisione, oggetto di impugnazione, il secondo giudice avrebbe motivato solo per relationem né quali argomenti, proposti dalle difese, sarebbero, perciò, rimasti senza risposta. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola censura motivazionale in relazione al giudizio di colpevolezza e, in particolare, alla valutazione della prova di accusa costituita dalle dichiarazioni della persona offesa. Il motivo è infondato. Il secondo giudice ha esaminato i rilievi critici proposti dalla difesa con l'atto di appello - laddove era stato evidenziato che i profili di incertezza in ordine alla .cii..._fl attendibilità delle accuse, .desumibili dalla ritrattazione delle stesse operata dal dichiarante medesim ..1) 1 non erano superati, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso non era indicato come soggetto coinvolto nel fatto né nelle conversazioni della stessa persona offesa oggetto di captazione, né nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] -, osservando che, in realtà, le conversazioni oggetto di captazione riscontravano integralmente le accuse formulate da D'Arpino nelle prime dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria. In particolare, parlando con la moglie la persona offesa aveva riferito di essere stato convocato mediante comunicazione portatagli da [OSCURATO:PERSONA], il quale era pure presente nel momento in cui, attorniato dai quattro imputati, era stato colpito alle gambe da colpi di arma da fuoco. La sentenza impugnata ha quindi dato conto, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, delle ragioni per le qualií né la ritrattazione r né la mancata accusa da parte del padre [OSCURATO:PERSONA] costituivano elementi idonei a fondare un giudizio di non attendibilità delle originarie dichiarazioni di D'Arpino. 3. I ricorsi, poi, propongono comuni censure in relazione al giudizio sulle circostanze aggravanti e al diniego delle attenuanti generiche. 3.1. Quanto all'aggravante mafiosa, i ricorsi propongono censure di merito rispetto al concorde giudizio formulato dai giudici nel primo e secondo grado. In particolare, le difese non si confrontano con quanto dedotto dalla sentenza impugnata che ha evidenziato come il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avesse spiegato che il movente dell'azione era da ricondurre alla volontà di assicurare l'operatività del clan camorristico Amirante sul territorio, dominio che l'attività autonoma della vittima poneva in pericolo. Inoltre, il fatto era avvenuto in pieno giorno e in contesto urbano, esprimendo così sia la consapevolezza di poter contare sull'atteggiamento omertoso dei cittadini sia la volontà di riaffermare la posizione dominante sul territorio. 3.2. Con riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione, i motivi di ricorso sono fondati. Va premesso che la giurisprudenza è consolidata nel senso che "elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241575). Sul punto, le sentenze di merito hanno rilevato che "vi è stato un intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione" (sentenza di primo grado, pagina 15) e che tale "congruo spazio temporale" era desumibile dal tempo occorso per chiamare la vittima e attendere che arrivasse, oltre al fatto che, come confessato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la decisione era stata presa in precedenza, una volta presa contezza della posizione marginale del clan nella gestione delle estorsioni al mercato (sentenza di appello, pagina 8). Ora, se tale argomentazione dà contezza del dato cronologico che riguarda il proposito criminoso del mandante [OSCURATO:PERSONA], il quale, pacificamente, è stato il soggetto che ha deliberato l'azione criminosa e ha conferito ai correi il mandato esecutivo, nulla dice in ordine alla posizione dei ricorrenti, che sono i soggetti cui il mandato è stato conferito. In particolare, i dati che riguardano il tempo occorrente per l'esecuzione del fatto, e che il secondo giudice ha esattamente ritenuto significativi di una preordinazione del fatto, non sono sufficienti per ritenere integrate la circostanza aggravante della premeditazione (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, TISCORNIA, Rv. 283512: "In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive").Inoltre, nel caso di realizzazione concorsuale del fatto, la componente soggettiva dell'aggravante può essere integrata direttamente dalla riferibilità al singolo concorrente di un dolo mantenuto con costanza nel tempo intercorrente tra il sorgere del proposito e la sua esecuzione - come avviene nel caso di correi coinvolti nel momento deliberativo ovvero sin dalla laboriosa fase organizzativa - ovvero dalla consapevole adesione del correo, coinvolto solo in prossimità dell'esecuzione, ad una volontà criminosa che sa essersi protratta nel tempo - come avviene nel caso dei componenti del così detto gruppo di fuoco coinvolti solo nel momento esecutivo, e che, pur tuttavia, sono ben consapevoli che, trattandosi di azione deliberata dai vertici del clan, andavano ad eseguire un deliberato assunto da tempo (Sez. 1, n. 28567 del 07/04/2022, MONTEPICCOLO, Rv. 283357). Da questo punto di vista le sentenze di merito non hanno indicato alcun elemento significativo del fatto che i ricorrenti, coinvolti nella fase esecutiva, lo fossero stati anche nelle fasi precedenti, ovvero fossero consapevoli di essere coinvolti nell'esecuzione di un fatto oggetto di risalente, maturata e mantenuta nel tempo deliberazione. 3.3. Le difese hanno censurato, sotto il profilo motivazionale, anche il diniego delle attenuanti generiche. I motivi sono infondati. Le sentenze di merito hanno fondato tale giudizio sul rilievo della gravità del fatto e del contesto in cui era avvenuto, dati univocamente significativi di spiccata capacità a delinquere. E' stata sottoposta a vaglio anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso del giudizio aveva reso confessione, scelta che però non era ritenuta significativa di una effettiva dissociazione dai legami criminali che avevano portato al coinvolgimento nel fatto. I motivi di ricorso articolano censura motivazionale, che però non si confronta con le specifiche ragioni indicate dai giudici, idonee a giustificare, in termini incensurabili in questa sede, il giudizio formulato. 4. Va, dunque, pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a rinnovare il giudizio sulla sussistenza della menzionata circostanza aggravante, applicando i principi indicati al punto 3.2. ed evitando le censurate carenze motivazionali. Nel resto i ricorsi vanno respinti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circo