Risultati per «Lavoro»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 ottobre 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:829
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) 6 ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Clausola compromissoria – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione parziale dell’impugnazione » Nella causa C‑122/26 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 febbraio 2026, DT, rappresentato da A. Kunst, Rechtsanwältin, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è:

[OSCURATO:PERSONA],

con sede in Pristina ([OSCURATO:PERSONA]), convenuta in primo grado, LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, M. Condinanzi e R. Frendo (relatrice), giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la proposta della giudice relatrice e sentita l’avvocata generale J. Kokott, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, DT chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, DT/[OSCURATO:PERSONA] (T‑218/24; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2026:34), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, sulla base dell’articolo 272 TFUE, a far dichiarare illegittime le lettere dell’[OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 2023 e del 20 febbraio 2024, con le quali quest’ultima ha, rispettivamente, risolto il suo contratto di lavoro e respinto il suo ricorso interno avverso tale risoluzione, nonché il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tali lettere e di altri atti e, in subordine, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, all’annullamento di dette lettere e, dall’altro, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, al risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di queste stesse lettere.

Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione 2 Ai sensi dell’articolo 58 bis , secondo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte. 3 Conformemente all’articolo 58 bis , terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 4 Ai sensi dell’articolo 170 bis , paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis , secondo comma, di detto Statuto, la parte ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. 5 Conformemente all’articolo 170 ter , paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

Argomenti della ricorrente 6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, il ricorrente fa valere che i tre motivi della sua impugnazione sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 7 Il primo motivo, che si articola in due parti, verte su errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale in quanto, da un lato, esso si sarebbe erroneamente dichiarato incompetente ad esaminare la soppressione del posto del ricorrente e, dall’altro, esso avrebbe pertanto dichiarato l’irricevibilità di tutti i motivi vertenti sulla soppressione di tale posto, in violazione dell’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 19 TUE.

Il secondo motivo, che si articola in due parti, verte, da un lato, sul travisamento, da parte del Tribunale, della giurisprudenza relativa alle controversie in materia di impiego riguardanti i funzionari e altri agenti dell’Unione e sull’asserito errore di diritto che esso avrebbe commesso dichiarando, in sostanza, che l’[OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispettare il proprio dovere di sollecitudine nonché, dall’altro, su una violazione in particolare del principio del legittimo affidamento.

Il terzo motivo verte su una violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta. 8 Con la prima parte del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti da 37 a 43, 68, 119, 147, 170 e 185 della sentenza impugnata, di non essere competente a esaminare la decisione, prevista dal piano di dispiegamento riveduto della missione [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «piano di dispiegamento riveduto»), di sopprimere il posto da lui occupato in quanto tale piano rientrava nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), cosicché la soppressione del posto derivava da una «scelta strategica».

Secondo il ricorrente, poiché la missione agiva nell’ambito dei mezzi messi a sua disposizione, tale decisione costituiva un atto di gestione amministrativa non rientrante nella PESC.

Pertanto, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza derivante in particolare dalle sentenze del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punti 54 e 55), e del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. (C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punti 127 e 128). 9 Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo dichiarato, ai punti 35, 36, 68, 119 e 148 della sentenza impugnata, che i motivi diretti contro la decisione di soppressione del suo posto da parte del piano di dispiegamento riveduto erano irricevibili e che egli non poteva contestare tale soppressione, in via incidentale, nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di risoluzione del suo contratto.

Il Tribunale avrebbe quindi richiesto la proposizione di un ricorso distinto contro il piano di dispiegamento riveduto, mentre un siffatto requisito non sarebbe richiesto dalla giurisprudenza relativa alle cause promosse sul fondamento dell’articolo 270 TFUE. 10 Secondo il ricorrente, il primo motivo solleva, da un lato, la questione della portata della competenza del giudice dell’Unione nell’ambito della PESC e, più in particolare, quella di sapere se le decisioni di riorganizzazione e di soppressione di posti adottate in base a tale politica sfuggano al controllo giurisdizionale.

Tale questione sarebbe importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto potrebbe interessare numerosi membri del personale delle missioni PESC o delle agenzie dell’Unione che intervengono in tale settore. 11 Dall’altro lato, tale motivo riguarderebbe la portata della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta per il personale delle missioni rientranti nella PESC e, in particolare, la questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, se la decisione di soppressione di un posto debba essere oggetto di un ricorso distinto o se essa possa essere esaminata, in via incidentale, nell’ambito di un ricorso diretto contro la decisione di risoluzione del contratto che ne deriva.

Secondo il ricorrente, esigere un ricorso distinto nelle cause riguardanti il personale delle missioni rientranti nella PESC, mentre un siffatto requisito non si applicherebbe ai ricorsi proposti sulla base dell’articolo 270 TFUE, rischierebbe di condurre a una tutela giurisdizionale ineguale di tale personale, tenuto conto, in particolare, del carattere riservato delle operazioni di ristrutturazione in tale settore. 12 Con la prima parte del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’[OSCURATO:PERSONA] non era venuta meno al suo dovere di sollecitudine.

Esso fa valere che, ai punti da 179 a 181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione solo l’interesse del servizio, in violazione della propria giurisprudenza, in particolare delle sentenze del 10 ottobre 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865, punti 28 e 32), nonché del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑584/16, EU:T:2017:282, punti 119 e 120).

Il Tribunale avrebbe quindi accolto, in particolare al punto 150 della sentenza impugnata, un’interpretazione che limita indebitamente gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del personale delle missioni rientranti nella PESC, contrariamente alla giurisprudenza applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, basandosi sul «carattere temporaneo» della missione e delle condizioni di impiego. 13 Secondo il ricorrente, la prima parte del secondo motivo solleva la questione della portata del dovere di sollecitudine nelle missioni rientranti nella PESC e, più in particolare, la questione se il Tribunale possa escludere qualsiasi obbligo di riassegnazione unicamente a causa del «carattere temporaneo» di una missione.

Tale questione sarebbe importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto, statuendo in tal modo, il Tribunale avrebbe altresì disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punti 54 e 55), da cui risulterebbe che il personale delle missioni rientranti nella PESC beneficia della stessa tutela dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. 14 Con la seconda parte del secondo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale, ai punti da 200 a 202 della sentenza impugnata, abbia violato il principio di tutela del legittimo affidamento dichiarando che l’esistenza di una clausola di risoluzione del contratto ostava a che le assicurazioni fornite al ricorrente potessero far sorgere un legittimo affidamento quanto al mantenimento del suo contratto di lavoro.

Così statuendo, il Tribunale avrebbe altresì disatteso la giurisprudenza in materia, in particolare la sentenza dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (F‑41/15 [OSCURATO:PERSONA], EU:F:2016:70, punto 85).

Secondo il ricorrente, una siffatta soluzione condurrebbe ad un’incoerenza tra la tutela delle legittime aspettative dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, i cui contratti contengono ch’essi una clausola di risoluzione, e quella degli agenti contrattuali delle missioni rientranti nella PESC. 15 Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, assoggettandolo, nella sua qualità di membro del personale di una missione rientrante nella PESC, a un trattamento meno favorevole di quello riservato ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, ha violato il principio di parità di trattamento sancito agli articoli 20 e 21 della Carta, nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva previsto all’articolo 47 della Carta.

Esso fa valere che, sebbene regimi di impiego distinti possano giustificare differenze nelle condizioni di impiego, essi non possono giustificare il fatto che le decisioni applicabili al personale delle missioni rientranti nella PESC sfuggano al controllo giurisdizionale.

Egli invoca, in tal senso, la sentenza del 17 luglio 2024, Montanari/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] (T‑371/22, EU:T:2024:494, punto 224), secondo la quale, in forza del principio della parità di trattamento, lo Statuto dei funzionari dell’Unione e la giurisprudenza ad esso relativa si applicano per analogia al personale delle missioni rientranti nella PESC che si trovi in una situazione comparabile a quella del personale soggetto allo Statuto.

Secondo il ricorrente, un chiarimento della Corte al riguardo è necessario per evitare incoerenze nella giurisprudenza.

Giudizio della Corte 16 In via preliminare, si deve rilevare che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 14 e giurisprudenza citata). 17 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 170 bis , paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta.

Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi formulati dal ricorrente i quali sollevino simili questioni devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 15, e giurisprudenza citata). 18 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere.

Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata travisata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata.

Se l’errore di diritto lamentato discende dal travisamento della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati disattesi, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 16, e giurisprudenza citata). 19 Conformemente al principio secondo cui l’onere della prova grava sull’autore di una domanda di ammissione dell’impugnazione, a quest’ultimo spetta dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto che egli invoca nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, la cui la portata supera il contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, quello dell’impugnazione stessa (v., in tal senso, ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 17 e giurisprudenza citata). 20 Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con un’analisi di ordine generale (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 18, e giurisprudenza citata). 21 Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza i tre motivi dedotti nell’ambito dell’impugnazione, vertenti, il primo, su errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale dichiarandosi incompetente ad esaminare la decisione di soppressione del posto di lavoro del ricorrente e respingendo in quanto irricevibili i motivi dedotti a tale titolo, violando così, in particolare, l’articolo 47 della Carta, il secondo, su un travisamento, commesso dal Tribunale, della giurisprudenza relativa alle controversie in materia di impiego riguardanti i funzionari e altri agenti dell’Unione, sull’errore di diritto che esso avrebbe commesso dichiarando, in sostanza, che l’[OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispettare il dovere di sollecitudine nonché su una violazione, in particolare, del principio del legittimo affidamento e, il terzo, su una violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta. 22 In secondo luogo, si deve ritenere che la domanda di ammissione dell’impugnazione esponga sufficientemente sotto il profilo giuridico in cosa consistano i presunti errori di diritto commessi dal Tribunale e in quale misura tali presunti errori abbiano influito sul risultato della sentenza impugnata.

Inoltre, ad esclusione della seconda parte del secondo motivo, la domanda di ammissione dell’impugnazione espone anche le ragioni concrete per le quali gli errori contestati al Tribunale dal ricorrente, ammesso che siano dimostrati, sollevano, ciascuno, una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 23 Infatti, sotto un primo profilo, come rilevato al punto 8 della presente ordinanza, da tale domanda di ammissione risulta che l’errore di diritto dedotto nella prima parte del primo motivo consiste nel fatto che, ai punti da 37 a 43, 68, 119, 147, 170 e 185 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato, travisando la giurisprudenza della Corte, che una riconfigurazione della missione [OSCURATO:PERSONA] mediante il piano di dispiegamento riveduto che implicava la soppressione di posti era direttamente connessa alle scelte strategiche effettuate nell’ambito della PESC.

Di conseguenza, il Tribunale ha considerato di non essere competente ad esaminare e valutare la legittimità del piano di dispiegamento riveduto, compresa la decisione di sopprimere il posto occupato dal ricorrente.

Orbene, secondo detta domanda di ammissione, se un siffatto errore non fosse stato commesso, il ricorrente avrebbe potuto contestare la decisione di soppressione del proprio posto di lavoro dinanzi al Tribunale.

Tale argomentazione verterebbe quindi anche sul diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 24 Inoltre, sottolineando che la questione della portata della competenza del giudice dell’Unione a conoscere delle controversie relative alle decisioni di riorganizzazione e di soppressione del personale adottate nell’ambito della PESC può riguardare numerosi agenti delle missioni rientranti in tale politica o delle agenzie dell’Unione che intervengono in tale settore, e che l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano la competenza del giudice dell’Unione contribuisce alla coerenza del diritto dell’Unione, il ricorrente fa valere che la questione di diritto così sollevata va al di là dell’ambito della sua impugnazione, in quanto la risposta che vi sarà fornita à idonea a produrre effetti al di là del mero caso di specie. 25 Così facendo, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali una simile questione è importante per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. 26 Sotto un secondo profilo, come rilevato al punto 9 della presente ordinanza, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che l’errore di diritto dedotto nella seconda parte del primo motivo verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale avrebbe dichiarato, ai punti 35, 36, 68, 119 e 148 della sentenza impugnata, che i motivi diretti contro la decisione di soppressione del posto del ricorrente prevista dal piano di dispiegamento riveduto erano irricevibili, in quanto tale soppressione non poteva essere contestata, in via incidentale, nell’ambito del ricorso diretto contro la risoluzione del suo contratto, ma doveva essere oggetto di un ricorso distinto.

Orbene, il requisito di proporre un ricorso distinto non sarebbe richiesto nelle cause rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 270 TFUE. 27 Pertanto, occorre constatare, da un lato, che tale asserito errore potrebbe aver influito sul risultato della sentenza impugnata, in quanto, se la Corte dovesse dichiarare che un siffatto errore è stato commesso, i motivi dedotti dal ricorrente relativi a tale piano potrebbero essere dichiarati ricevibili.

Dall’altro lato, sostenendo che la questione se il personale delle missioni rientranti nella PESC sia tenuto a proporre un ricorso distinto, contrariamente ai ricorsi proposti dai funzionari e dagli altri agenti nell’ambito delle controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE, riveste un’importanza per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali tale questione va al di là dell’ambito della sua impugnazione. 28 Sotto un terzo profilo, dal punto 12 della presente ordinanza risulta che la prima parte del secondo motivo di impugnazione verte sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, ai punti da 179 a 181 della sentenza impugnata, dichiarando che l’[OSCURATO:PERSONA] non era venuta meno al suo dovere di sollecitudine in quanto era tenuta a prendere in considerazione solo l’interesse del servizio.

Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente dichiarato che nessun obbligo di riassegnazione gravava sull’[OSCURATO:PERSONA] a causa del «carattere temporaneo» delle condizioni di impiego del personale, travisando così la giurisprudenza, in particolare le sentenze del 10 ottobre 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865, punti 28 e 32), nonché del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16 (EU:T:2017:282, punti 119 e 120).

Il ricorrente invoca altresì la sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punti 54 e 55), da cui risulterebbe che il personale delle missioni rientranti nella PESC beneficia della stessa tutela dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione.

Il ricorrente fa valere che tale errore poteva incidere su numerosi membri del personale delle missioni rientranti nella PESC. 29 Così facendo, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali la questione di diritto che egli solleva con la prima parte del secondo motivo di impugnazione va al di là dell’ambito della sua impugnazione ed è importante per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

Infatti, la risposta a tale questione può avere conseguenze che vanno al di là del caso di specie, dal momento che, in assenza di esame da parte della Corte, la sentenza impugnata potrebbe consentire di eludere, in occasione della riorganizzazione dei posti all’interno delle missioni PESC o delle agenzie dell’Unione che intervengono in tale settore, le garanzie riconosciute al personale di tali entità. 30 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il ricorrente invoca la sentenza del 17 luglio 2024, Montanari/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] (T‑371/22, EU:T:2024:494, punto 224), da cui risulterebbe che tale principio impone di procedere ad un’applicazione per analogia agli agenti delle missioni rientranti nella PESC di talune disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione e della giurisprudenza specifica alla funzione pubblica dell’Unione, qualora tali agenti si trovino in una situazione comparabile a quella dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, escludendo il personale delle missioni PESC dal controllo giurisdizionale, mentre una controversia vertente sulla soppressione di un posto rientrerebbe, per quanto riguarda i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, nell’articolo 270 TFUE, avrebbe violato tale principio.

Pertanto, il ricorrente ritiene che un chiarimento della Corte sia necessario al fine di garantire un’applicazione coerente di tale principio. 31 Così facendo, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali la questione della parità di trattamento sollevata nel terzo motivo va al di là dell’ambito della sentenza impugnata ed è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 32 Per contro, per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente contesta al Tribunale di aver travisato la giurisprudenza derivante dalla sentenza dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (F‑41/15 [OSCURATO:PERSONA], EU:F:2016:70, punto 85), dichiarando che, a causa dell’esistenza di una clausola di risoluzione del contratto, le assicurazioni fornite al ricorrente non potevano far sorgere un legittimo affidamento quanto al mantenimento del suo contratto di lavoro.

Il ricorrente si limita, tuttavia, a invocare tale asserito errore di diritto e a sviluppare argomenti di ordine generale, senza esporre le ragioni concrete per le quali un siffatto errore, ammesso che sia dimostrato, solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, che giustificherebbe l’ammissione dell’impugnazione. 33 Pertanto, si deve considerare che, riguardo alla seconda parte del secondo motivo, il ricorrente non ha soddisfatto tutti i requisiti menzionati al punto 18 della presente ordinanza. 34 Tenuto conto degli elementi esposti dal ricorrente, si deve constatare che la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra sufficientemente che il primo motivo, la prima parte del secondo motivo e il terzo motivo sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere in parte l’impugnazione, limitandone l’esame al primo motivo, alla prima parte del secondo motivo e al terzo motivo, sui quali dovrà vertere la comparsa di risposta, e non ammetterla per il resto.

Sulle spese 36 Ai sensi dell’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento. 37 Ai sensi dell’articolo 137 del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 38 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è stata parzialmente accolta, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede: 1) L’impugnazione è ammessa nella parte in cui essa riguarda il primo motivo, la prima parte del secondo motivo e il terzo motivo, e la comparsa di risposta dovrà vertere esclusivamente su questi ultimi. 2) L’impugnazione non è ammessa quanto al resto. 3) Le spese sono riservate.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) 6 ottobre 2026 ( * ) « Impugnazione – Clausola compromissoria – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione parziale dell’impugnazione » Nella causa C‑122/26 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 febbraio 2026, DT, rappresentato da A. Kunst, Rechtsanwältin, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pristina ([OSCURATO:PERSONA]), convenuta in primo grado, LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, M. Condinanzi e R. Frendo (relatrice), giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la proposta della giudice relatrice e sentita l’avvocata generale J. Kokott, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, DT chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 gennaio 2026, DT/[OSCURATO:PERSONA] (T‑218/24; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2026:34), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, sulla base dell’articolo 272 TFUE, a far dichiarare illegittime le lettere dell’[OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 2023 e del 20 febbraio 2024, con le quali quest’ultima ha, rispettivamente, risolto il suo contratto di lavoro e respinto il suo ricorso interno avverso tale risoluzione, nonché il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tali lettere e di altri atti e, in subordine, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, all’annullamento di dette lettere e, dall’altro, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, al risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di queste stesse lettere. Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione 2 Ai sensi dell’articolo 58 bis , secondo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte. 3 Conformemente all’articolo 58 bis , terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 4 Ai sensi dell’articolo 170 bis , paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis , secondo comma, di detto Statuto, la parte ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. 5 Conformemente all’articolo 170 ter , paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata. Argomenti della ricorrente 6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, il ricorrente fa valere che i tre motivi della sua impugnazione sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 7 Il primo motivo, che si articola in due parti, verte su errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale in quanto, da un lato, esso si sarebbe erroneamente dichiarato incompetente ad esaminare la soppressione del posto del ricorrente e, dall’altro, esso avrebbe pertanto dichiarato l’irricevibilità di tutti i motivi vertenti sulla soppressione di tale posto, in violazione dell’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 19 TUE. Il secondo motivo, che si articola in due parti, verte, da un lato, sul travisamento, da parte del Tribunale, della giurisprudenza relativa alle controversie in materia di impiego riguardanti i funzionari e altri agenti dell’Unione e sull’asserito errore di diritto che esso avrebbe commesso dichiarando, in sostanza, che l’[OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispettare il proprio dovere di sollecitudine nonché, dall’altro, su una violazione in particolare del principio del legittimo affidamento. Il terzo motivo verte su una violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta. 8 Con la prima parte del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti da 37 a 43, 68, 119, 147, 170 e 185 della sentenza impugnata, di non essere competente a esaminare la decisione, prevista dal piano di dispiegamento riveduto della missione [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «piano di dispiegamento riveduto»), di sopprimere il posto da lui occupato in quanto tale piano rientrava nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), cosicché la soppressione del posto derivava da una «scelta strategica». Secondo il ricorrente, poiché la missione agiva nell’ambito dei mezzi messi a sua disposizione, tale decisione costituiva un atto di gestione amministrativa non rientrante nella PESC. Pertanto, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza derivante in particolare dalle sentenze del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punti 54 e 55), e del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. (C‑29/22 P e C‑44/22 P, EU:C:2024:725, punti 127 e 128). 9 Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo dichiarato, ai punti 35, 36, 68, 119 e 148 della sentenza impugnata, che i motivi diretti contro la decisione di soppressione del suo posto da parte del piano di dispiegamento riveduto erano irricevibili e che egli non poteva contestare tale soppressione, in via incidentale, nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di risoluzione del suo contratto. Il Tribunale avrebbe quindi richiesto la proposizione di un ricorso distinto contro il piano di dispiegamento riveduto, mentre un siffatto requisito non sarebbe richiesto dalla giurisprudenza relativa alle cause promosse sul fondamento dell’articolo 270 TFUE. 10 Secondo il ricorrente, il primo motivo solleva, da un lato, la questione della portata della competenza del giudice dell’Unione nell’ambito della PESC e, più in particolare, quella di sapere se le decisioni di riorganizzazione e di soppressione di posti adottate in base a tale politica sfuggano al controllo giurisdizionale. Tale questione sarebbe importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto potrebbe interessare numerosi membri del personale delle missioni PESC o delle agenzie dell’Unione che intervengono in tale settore. 11 Dall’altro lato, tale motivo riguarderebbe la portata della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta per il personale delle missioni rientranti nella PESC e, in particolare, la questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, se la decisione di soppressione di un posto debba essere oggetto di un ricorso distinto o se essa possa essere esaminata, in via incidentale, nell’ambito di un ricorso diretto contro la decisione di risoluzione del contratto che ne deriva. Secondo il ricorrente, esigere un ricorso distinto nelle cause riguardanti il personale delle missioni rientranti nella PESC, mentre un siffatto requisito non si applicherebbe ai ricorsi proposti sulla base dell’articolo 270 TFUE, rischierebbe di condurre a una tutela giurisdizionale ineguale di tale personale, tenuto conto, in particolare, del carattere riservato delle operazioni di ristrutturazione in tale settore. 12 Con la prima parte del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’[OSCURATO:PERSONA] non era venuta meno al suo dovere di sollecitudine. Esso fa valere che, ai punti da 179 a 181 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione solo l’interesse del servizio, in violazione della propria giurisprudenza, in particolare delle sentenze del 10 ottobre 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865, punti 28 e 32), nonché del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑584/16, EU:T:2017:282, punti 119 e 120). Il Tribunale avrebbe quindi accolto, in particolare al punto 150 della sentenza impugnata, un’interpretazione che limita indebitamente gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del personale delle missioni rientranti nella PESC, contrariamente alla giurisprudenza applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, basandosi sul «carattere temporaneo» della missione e delle condizioni di impiego. 13 Secondo il ricorrente, la prima parte del secondo motivo solleva la questione della portata del dovere di sollecitudine nelle missioni rientranti nella PESC e, più in particolare, la questione se il Tribunale possa escludere qualsiasi obbligo di riassegnazione unicamente a causa del «carattere temporaneo» di una missione. Tale questione sarebbe importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto, statuendo in tal modo, il Tribunale avrebbe altresì disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punti 54 e 55), da cui risulterebbe che il personale delle missioni rientranti nella PESC beneficia della stessa tutela dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. 14 Con la seconda parte del secondo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale, ai punti da 200 a 202 della sentenza impugnata, abbia violato il principio di tutela del legittimo affidamento dichiarando che l’esistenza di una clausola di risoluzione del contratto ostava a che le assicurazioni fornite al ricorrente potessero far sorgere un legittimo affidamento quanto al mantenimento del suo contratto di lavoro. Così statuendo, il Tribunale avrebbe altresì disatteso la giurisprudenza in materia, in particolare la sentenza dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (F‑41/15 [OSCURATO:PERSONA], EU:F:2016:70, punto 85). Secondo il ricorrente, una siffatta soluzione condurrebbe ad un’incoerenza tra la tutela delle legittime aspettative dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, i cui contratti contengono ch’essi una clausola di risoluzione, e quella degli agenti contrattuali delle missioni rientranti nella PESC. 15 Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale, assoggettandolo, nella sua qualità di membro del personale di una missione rientrante nella PESC, a un trattamento meno favorevole di quello riservato ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, ha violato il principio di parità di trattamento sancito agli articoli 20 e 21 della Carta, nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva previsto all’articolo 47 della Carta. Esso fa valere che, sebbene regimi di impiego distinti possano giustificare differenze nelle condizioni di impiego, essi non possono giustificare il fatto che le decisioni applicabili al personale delle missioni rientranti nella PESC sfuggano al controllo giurisdizionale. Egli invoca, in tal senso, la sentenza del 17 luglio 2024, Montanari/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] (T‑371/22, EU:T:2024:494, punto 224), secondo la quale, in forza del principio della parità di trattamento, lo Statuto dei funzionari dell’Unione e la giurisprudenza ad esso relativa si applicano per analogia al personale delle missioni rientranti nella PESC che si trovi in una situazione comparabile a quella del personale soggetto allo Statuto. Secondo il ricorrente, un chiarimento della Corte al riguardo è necessario per evitare incoerenze nella giurisprudenza. Giudizio della Corte 16 In via preliminare, si deve rilevare che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 14 e giurisprudenza citata). 17 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 170 bis , paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi formulati dal ricorrente i quali sollevino simili questioni devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 15, e giurisprudenza citata). 18 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata travisata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dal travisamento della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati disattesi, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 16, e giurisprudenza citata). 19 Conformemente al principio secondo cui l’onere della prova grava sull’autore di una domanda di ammissione dell’impugnazione, a quest’ultimo spetta dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto che egli invoca nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, la cui la portata supera il contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, quello dell’impugnazione stessa (v., in tal senso, ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 17 e giurisprudenza citata). 20 Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con un’analisi di ordine generale (ordinanza del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P, EU:C:2025:313, punto 18, e giurisprudenza citata). 21 Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza i tre motivi dedotti nell’ambito dell’impugnazione, vertenti, il primo, su errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale dichiarandosi incompetente ad esaminare la decisione di soppressione del posto di lavoro del ricorrente e respingendo in quanto irricevibili i motivi dedotti a tale titolo, violando così, in particolare, l’articolo 47 della Carta, il secondo, su un travisamento, commesso dal Tribunale, della giurisprudenza relativa alle controversie in materia di impiego riguardanti i funzionari e altri agenti dell’Unione, sull’errore di diritto che esso avrebbe commesso dichiarando, in sostanza, che l’[OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a rispettare il dovere di sollecitudine nonché su una violazione, in particolare, del principio del legittimo affidamento e, il terzo, su una violazione degli articoli 20, 21 e 47 della Carta. 22 In secondo luogo, si deve ritenere che la domanda di ammissione dell’impugnazione esponga sufficientemente sotto il profilo giuridico in cosa consistano i presunti errori di diritto commessi dal Tribunale e in quale misura tali presunti errori abbiano influito sul risultato della sentenza impugnata. Inoltre, ad esclusione della seconda parte del secondo motivo, la domanda di ammissione dell’impugnazione espone anche le ragioni concrete per le quali gli errori contestati al Tribunale dal ricorrente, ammesso che siano dimostrati, sollevano, ciascuno, una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 23 Infatti, sotto un primo profilo, come rilevato al punto 8 della presente ordinanza, da tale domanda di ammissione risulta che l’errore di diritto dedotto nella prima parte del primo motivo consiste nel fatto che, ai punti da 37 a 43, 68, 119, 147, 170 e 185 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato, travisando la giurisprudenza della Corte, che una riconfigurazione della missione [OSCURATO:PERSONA] mediante il piano di dispiegamento riveduto che implicava la soppressione di posti era direttamente connessa alle scelte strategiche effettuate nell’ambito della PESC. Di conseguenza, il Tribunale ha considerato di non essere competente ad esaminare e valutare la legittimità del piano di dispiegamento riveduto, compresa la decisione di sopprimere il posto occupato dal ricorrente. Orbene, secondo detta domanda di ammissione, se un siffatto errore non fosse stato commesso, il ricorrente avrebbe potuto contestare la decisione di soppressione del proprio posto di lavoro dinanzi al Tribunale. Tale argomentazione verterebbe quindi anche sul diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 24 Inoltre, sottolineando che la questione della portata della competenza del giudice dell’Unione a conoscere delle controversie relative alle decisioni di riorganizzazione e di soppressione del personale adottate nell’ambito della PESC può riguardare numerosi agenti delle missioni rientranti in tale politica o delle agenzie dell’Unione che intervengono in tale settore, e che l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano la competenza del giudice dell’Unione contribuisce alla coerenza del diritto dell’Unione, il ricorrente fa valere che la questione di diritto così sollevata va al di là dell’ambito della sua impugnazione, in quanto la risposta che vi sarà fornita à idonea a produrre effetti al di là del mero caso di specie. 25 Così facendo, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali una simile questione è importante per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. 26 Sotto un secondo profilo, come rilevato al punto 9 della presente ordinanza, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta che l’errore di diritto dedotto nella seconda parte del primo motivo verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale avrebbe dichiarato, ai punti 35, 36, 68, 119 e 148 della sentenza impugnata, che i motivi diretti contro la decisione di soppressione del posto del ricorrente prevista dal piano di dispiegamento riveduto erano irricevibili, in quanto tale soppressione non poteva essere contestata, in via incidentale, nell’ambito del ricorso diretto contro la risoluzione del suo contratto, ma doveva essere oggetto di un ricorso distinto. Orbene, il requisito di proporre un ricorso distinto non sarebbe richiesto nelle cause rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 270 TFUE. 27 Pertanto, occorre constatare, da un lato, che tale asserito errore potrebbe aver influito sul risultato della sentenza impugnata, in quanto, se la Corte dovesse dichiarare che un siffatto errore è stato commesso, i motivi dedotti dal ricorrente relativi a tale piano potrebbero essere dichiarati ricevibili. Dall’altro lato, sostenendo che la questione se il personale delle missioni rientranti nella PESC sia tenuto a proporre un ricorso distinto, contrariamente ai ricorsi proposti dai funzionari e dagli altri agenti nell’ambito delle controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE, riveste un’importanza per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali tale questione va al di là dell’ambito della sua impugnazione. 28 Sotto un terzo profilo, dal punto 12 della presente ordinanza risulta che la prima parte del secondo motivo di impugnazione verte sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, ai punti da 179 a 181 della sentenza impugnata, dichiarando che l’[OSCURATO:PERSONA] non era venuta meno al suo dovere di sollecitudine in quanto era tenuta a prendere in considerazione solo l’interesse del servizio. Il Tribunale avrebbe altresì erroneamente dichiarato che nessun obbligo di riassegnazione gravava sull’[OSCURATO:PERSONA] a causa del «carattere temporaneo» delle condizioni di impiego del personale, travisando così la giurisprudenza, in particolare le sentenze del 10 ottobre 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865, punti 28 e 32), nonché del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16 (EU:T:2017:282, punti 119 e 120). Il ricorrente invoca altresì la sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punti 54 e 55), da cui risulterebbe che il personale delle missioni rientranti nella PESC beneficia della stessa tutela dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Il ricorrente fa valere che tale errore poteva incidere su numerosi membri del personale delle missioni rientranti nella PESC. 29 Così facendo, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali la questione di diritto che egli solleva con la prima parte del secondo motivo di impugnazione va al di là dell’ambito della sua impugnazione ed è importante per l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. Infatti, la risposta a tale questione può avere conseguenze che vanno al di là del caso di specie, dal momento che, in assenza di esame da parte della Corte, la sentenza impugnata potrebbe consentire di eludere, in occasione della riorganizzazione dei posti all’interno delle missioni PESC o delle agenzie dell’Unione che intervengono in tale settore, le garanzie riconosciute al personale di tali entità. 30 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il ricorrente invoca la sentenza del 17 luglio 2024, Montanari/EUCAP [OSCURATO:PERSONA] (T‑371/22, EU:T:2024:494, punto 224), da cui risulterebbe che tale principio impone di procedere ad un’applicazione per analogia agli agenti delle missioni rientranti nella PESC di talune disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione e della giurisprudenza specifica alla funzione pubblica dell’Unione, qualora tali agenti si trovino in una situazione comparabile a quella dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Secondo il ricorrente, il Tribunale, escludendo il personale delle missioni PESC dal controllo giurisdizionale, mentre una controversia vertente sulla soppressione di un posto rientrerebbe, per quanto riguarda i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, nell’articolo 270 TFUE, avrebbe violato tale principio. Pertanto, il ricorrente ritiene che un chiarimento della Corte sia necessario al fine di garantire un’applicazione coerente di tale principio. 31 Così facendo, il ricorrente espone le ragioni concrete per le quali la questione della parità di trattamento sollevata nel terzo motivo va al di là dell’ambito della sentenza impugnata ed è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 32 Per contro, per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente contesta al Tribunale di aver travisato la giurisprudenza derivante dalla sentenza dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (F‑41/15 [OSCURATO:PERSONA], EU:F:2016:70, punto 85), dichiarando che, a causa dell’esistenza di una clausola di risoluzione del contratto, le assicurazioni fornite al ricorrente non potevano far sorgere un legittimo affidamento quanto al mantenimento del suo contratto di lavoro. Il ricorrente si limita, tuttavia, a invocare tale asserito errore di diritto e a sviluppare argomenti di ordine generale, senza esporre le ragioni concrete per le quali un siffatto errore, ammesso che sia dimostrato, solleverebbe una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, che giustificherebbe l’ammissione dell’impugnazione. 33 Pertanto, si deve considerare che, riguardo alla seconda parte del secondo motivo, il ricorrente non ha soddisfatto tutti i requisiti menzionati al punto 18 della presente ordinanza. 34 Tenuto conto degli elementi esposti dal ricorrente, si deve constatare che la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra sufficientemente che il primo motivo, la prima parte del secondo motivo e il terzo motivo sollevano questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere in parte l’impugnazione, limitandone l’esame al primo motivo, alla prima parte del secondo motivo e al terzo motivo, sui quali dovrà vertere la comparsa di risposta, e non ammetterla per il resto. Sulle spese 36 Ai sensi dell’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento. 37 Ai sensi dell’articolo 137 del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 38 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è stata parzialmente accolta, occorre riservare le spese. Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede: 1) L’impugnazione è ammessa nella parte in cui essa riguarda il primo motivo, la prima parte del secondo motivo e il terzo motivo, e la comparsa di risposta dovrà vertere esclusivamente su questi ultimi. 2) L’impugnazione non è ammessa quanto al resto. 3) Le spese sono riservate. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris