Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 23262/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsì l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato il giudizio di penale espresso dal Tribunale cittadino il 6/10/2021, all'esito di giudizio ordinario, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512bis cod. pen., esclusa l'aggravante della finalità di agevolare un'associazione mafiosa, per aver stipulato una scrittura privata con la quale - agendo in realtà per conto di [OSCURATO:PERSONA] - conferiva quale fiduciante a [OSCURATO:PERSONA], che agiva quale fiduciario, l'intestazione del capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA], alla quale successivamente veniva attribuita mediante contratto di locazione la disponibilità del bar [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuto bar Obelíx, quando la titolarità di fatto di questo era dell'Ursino, che la esercitava tramite il Muro.

La Corte territoriale, in particolare, premesso che l'Ursino era stato condannato in via definitiva per il reato di cui si tratta, all'esito di giudizio abbreviato, rilevava che non poteva ritenersi verosimile la tesi difensiva secondo cui tra il predetto ed il Muro sarebbe stato stipulato un contratto di affitto con il patto di riscatto dell'azienda per la rilevante somma complessiva di 330.000 euro, senza la redazione di alcuna scrittura privata a latere del contratto notarile, di cui entrambi avessero la disponibilità, risultando soltanto, invece, un appunto manoscritto privo di sottoscrizioni e di data certa in possesso dell'Ursino e non del Muro.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazìone il Muro, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge per essersi ritenuti sussistenti sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.;

2.2. vizio di motivazione con riferimento ad una pluralità di elementi quali: - l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Torino, che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui si tratta, sia nei confronti dell'Ursino che nei confronti del Muro.

Il GIP, infatti, aveva ricostruito í passaggi societari dai quali emergeva la tracciabilità e provenienza lecita dei ricavi utilizzati per le diverse operazioni che escludevano il potenziale rischio di misure di prevenzione. - gli elementi di riscontro della prospettazione di un contratto di affitto di azienda con modalità di riscatto, quali l'intestazione del 10% delle quote in favore del Muro e l'interessamento autonomo di questo per l'attività di bar confinante e concorrente; - il mancato interessamento del Muro per altro acquisto e gestione di esercizio pizzeria dell'Ursino; l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui si tratta; - l'assenza di precedenti provvedimenti di prevenzione nei confronti dell'Ursino; - la validità del "contratto" di affitto con riscatto rinvenuto presso l'Ursíno, confermata dalla cessione del 10% delle quote in favore del Muro e dal pagamento dei canoni di affitto; 2 c27 - la mancanza di prevedibilità di possibili misure di prevenzione nei confronti dell'Ursino; - l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato in relazione ad altro reato di intestazione fittizia dal quale il Muro è stato assolto.

2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, la difesa ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di pena lontana dai minimi edittali.

3. Con requisitoria scritta l'ufficio del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

4. La difesa ha presentato conclusioni scritte in data 2/2/2024, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tutti i motivi posti a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, infatti, prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esule dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Ciò in quanto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

2. La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui sono stati riconosciuti come sussistenti sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., in quanto il Muro è stato ritenuto essere una mera longa manus dell'Ursino sulla base di una serie di significativi e convergenti elementi, tra i quali è sufficiente qui ricordare: la disinvoltura con la quale quest'ultimo faceva addebitare la spesa di un pozzetto a carico del bar [OSCURATO:SOCIETA] o di altro nella sua disponibilità, come se questi fossero per lui indifferenti; le conversazioni dalle quali emergeva che l'Ursino faceva pagare dal Muro i suoi debiti verso i proprietari dei locali; il linguaggio utilizzato dall'Ursino parlando con terzi, laddove chiamava il Muro "il mio responsabile"; i contatti dell'Ursino, e non già del Muro, con l'azienda proprietaria delle macchinette slot-machine, particolarmente redditizie per il bar; la disponibilità, da parte dell'Ursino, di carta prepagata intestata al Cerasa, soggetto individuato dal Muro come prestanome al quale era stato intestato il capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA].

A fronte di tali elementi la Corte territoriale si è confrontata con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui si tratta, a carico sia dell'Ursino che del Muro, ricostruendo i passaggi societari dai quali emergeva la tracciabilità e provenienza lecita dei ricavi utilizzati per diverse operazioni: la Corte di Appello ha, però, rilevato che il Tribunale aveva riconosciuto in primo grado la penale responsabilità del ricorrente sulla base di maggiori elementi rispetto a quelli a disposizione del GIP quando questi si era pronunciato sui gravi indizi di colpevolezza.

Quanto all'asserita provenienza lecita del denaro utilizzato per diverse operazioni, correttamente è stata ricordata la giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, P.v. 276216), sicché nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nell'aver considerato non determinante il rilievo che il bar [OSCURATO:SOCIETA], poi denominato [OSCURATO:PERSONA], fosse stato notoriamente da tempo acquistato dalla famiglia Ursino, con denaro che si assume di provenienza lecita.

Correttamente, peraltro, la sentenza impugnata ha rilevato che l'Ursino, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza ormai definitiva, è stato riconosciuto responsabile, tra l'altro, del reato in questa sede contestato al Muro, riconoscendosi il carattere fittizio del contratto di affitto di azienda tra la [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA]., e rilevando che, proprio nel giudizio nei confronti dell'Ursino, questa Corte di legittimità ha ribadito non essere necessaria una verifica dell'idoneità concreta della fittizia intestazione a sottrarre il bene a potenziali misure di prevenzione.

Questa Corte (Sez. 6, n. 37640 del 23/6/2021, Ursino, n.nn.) ha, infatti, rilevato che per la realizzazione del reato di cui si tratta è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni od altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato.

In questo senso si è ormai attestata la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270087; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035; Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Galliano, Rv. 269545; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200; Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, dep. 2016, Scriva, Rv. 266386), abbandonando la tesi della necessità dell'accertamento della concreta capacità elusiva dell'intestazione fittizia, affacciatasi in passato in alcune pronunce minoritarie (Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzì, Rv. 265408, citata dalla ricorrente; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254528).

Soprattutto, senza incorrere in alcun vizio logico la Corte territoriale ha attribuito assorbente rilevanza all'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui tra il l'Ursino ed il Muro sarebbe stato stipulato un contratto di affitto con il patto di riscatto dell'azienda per la rilevante somma complessiva di 330.000 euro, senza la redazione di alcuna scrittura privata a latere del contratto notarile, di cui entrambi avessero la disponibilità, nessun valore potendo attribuirsi ad un mero appunto manoscritto privo di sottoscrizioni e di data certa rinvenuto, peraltro, in possesso dell'Ursino e non del Muro, né tali elementi appaiono superabili alla luce della mera intestazione del 10% delle quote dell'azienda in favore del Muro.

Deve rilevarsi, inoltre, che il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. - già art. 12 quinques D.L. 306/1992 - si consuma con l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o "altre utilità", al fine di eludere disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

In tale nozione ben può rientrare anche l'intestazione fittizia al Ceresa delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]., locataria del bene, in quanto, nonostante l'accertata disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dell'Ursino, anche un contratto di locazione è idoneo ad integrare l'attribuzione fittizia della disponibilità di "altre utilità", atteso che lo stesso potrebbe sopravvivere anche in caso di sequestro e, poi, di confisca del bene.

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata ha dato anche adeguatamente conto del riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, ravvisato nelle circostanze che indicavano il Muro come necessariamente consapevole della finalità di eludere eventuali misure di prevenzione.

Tra queste, si è evidenziato innanzitutto il rapporto strettissimo tra il ricorrente e l'Ursino, rivelato dall'intercettazione di oltre 1500 telefonate tra i due in poco più di un anno; inoltre, la sentenza ha valorizzato le dimensioni ridotte del centro, Bardonecchia, nel quale il ricorrente viveva sin dal 1992, con conseguente consapevolezza dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, così come il ricorrente era consapevole della stretta parentela tra l'Ursino con lo zio [OSCURATO:PERSONA], fratello della madre, indicato come appartenente alla mafia.

Lo stesso Muro, del resto, oltre ad ammettere - con dichiarazioni spontanee rese in udienza preliminare - la sua consapevolezza della tendenza dell'Ursino ad intestare a persone di fiducia le sue attività commerciali, ha ammesso anche che in paese si diceva che il [OSCURATO:PERSONA] potesse appartenere ad una famiglia mafiosa, eppure ha riferito di aver svolto lavori come elettricista sia nell'abitazione di questo che in quella dell'Ursino, per il quale ha svolto anche funzioni di autista accompagnandolo a Torino quando incontrava membri della famiglia Crea, attinta da diversi provvedimenti giudiziari per il reato di associazione mafiosa.

Valorizzando tali elementi, la Corte territoriale ha mostrato di non ritenere determinante la dedotta assenza di precedenti provvedimenti di prevenzione nei confronti dell'Ursino, ed il mancato coinvolgimento dello stesso in noti procedimenti giudiziari quali l'operazione Minotauro e l'operazione [OSCURATO:PERSONA], così come legittimamente è stata ritenuta non determinante l'assenza di richieste di misure di prevenzione con riferimento al bar fittiziamente gestito dal ricorrente o ad altri beni, atteso anche che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021 Rv. 282645).

3. Inammissibile, infine, è anche il motivo di ricorso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio del ricorrente, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando giustificato il modesto divario dal minimo edittale con riferimento alla gravità del fatto, al valore economico dell'impresa oggetto di intestazione fittizia, che "generava ottimi utili" e ad una valutazione della capacità a delinquere del ricorrente, fondata anche sulle sue frequentazioni.

4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deliberato in camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsì l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato il giudizio di penale espresso dal Tribunale cittadino il 6/10/2021, all'esito di giudizio ordinario, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512bis cod. pen., esclusa l'aggravante della finalità di agevolare un'associazione mafiosa, per aver stipulato una scrittura privata con la quale - agendo in realtà per conto di [OSCURATO:PERSONA] - conferiva quale fiduciante a [OSCURATO:PERSONA], che agiva quale fiduciario, l'intestazione del capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA], alla quale successivamente veniva attribuita mediante contratto di locazione la disponibilità del bar [OSCURATO:SOCIETA], poi divenuto bar Obelíx, quando la titolarità di fatto di questo era dell'Ursino, che la esercitava tramite il Muro. La Corte territoriale, in particolare, premesso che l'Ursino era stato condannato in via definitiva per il reato di cui si tratta, all'esito di giudizio abbreviato, rilevava che non poteva ritenersi verosimile la tesi difensiva secondo cui tra il predetto ed il Muro sarebbe stato stipulato un contratto di affitto con il patto di riscatto dell'azienda per la rilevante somma complessiva di 330.000 euro, senza la redazione di alcuna scrittura privata a latere del contratto notarile, di cui entrambi avessero la disponibilità, risultando soltanto, invece, un appunto manoscritto privo di sottoscrizioni e di data certa in possesso dell'Ursino e non del Muro. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazìone il Muro, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essersi ritenuti sussistenti sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.; 2.2. vizio di motivazione con riferimento ad una pluralità di elementi quali: - l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Torino, che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui si tratta, sia nei confronti dell'Ursino che nei confronti del Muro. Il GIP, infatti, aveva ricostruito í passaggi societari dai quali emergeva la tracciabilità e provenienza lecita dei ricavi utilizzati per le diverse operazioni che escludevano il potenziale rischio di misure di prevenzione. - gli elementi di riscontro della prospettazione di un contratto di affitto di azienda con modalità di riscatto, quali l'intestazione del 10% delle quote in favore del Muro e l'interessamento autonomo di questo per l'attività di bar confinante e concorrente; - il mancato interessamento del Muro per altro acquisto e gestione di esercizio pizzeria dell'Ursino; l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui si tratta; - l'assenza di precedenti provvedimenti di prevenzione nei confronti dell'Ursino; - la validità del "contratto" di affitto con riscatto rinvenuto presso l'Ursíno, confermata dalla cessione del 10% delle quote in favore del Muro e dal pagamento dei canoni di affitto; 2 c27 - la mancanza di prevedibilità di possibili misure di prevenzione nei confronti dell'Ursino; - l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato in relazione ad altro reato di intestazione fittizia dal quale il Muro è stato assolto. 2.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, la difesa ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di pena lontana dai minimi edittali. 3. Con requisitoria scritta l'ufficio del Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte in data 2/2/2024, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. Tutti i motivi posti a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, infatti, prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esule dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Ciò in quanto, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2. La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui sono stati riconosciuti come sussistenti sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., in quanto il Muro è stato ritenuto essere una mera longa manus dell'Ursino sulla base di una serie di significativi e convergenti elementi, tra i quali è sufficiente qui ricordare: la disinvoltura con la quale quest'ultimo faceva addebitare la spesa di un pozzetto a carico del bar [OSCURATO:SOCIETA] o di altro nella sua disponibilità, come se questi fossero per lui indifferenti; le conversazioni dalle quali emergeva che l'Ursino faceva pagare dal Muro i suoi debiti verso i proprietari dei locali; il linguaggio utilizzato dall'Ursino parlando con terzi, laddove chiamava il Muro "il mio responsabile"; i contatti dell'Ursino, e non già del Muro, con l'azienda proprietaria delle macchinette slot-machine, particolarmente redditizie per il bar; la disponibilità, da parte dell'Ursino, di carta prepagata intestata al Cerasa, soggetto individuato dal Muro come prestanome al quale era stato intestato il capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA]. A fronte di tali elementi la Corte territoriale si è confrontata con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui si tratta, a carico sia dell'Ursino che del Muro, ricostruendo i passaggi societari dai quali emergeva la tracciabilità e provenienza lecita dei ricavi utilizzati per diverse operazioni: la Corte di Appello ha, però, rilevato che il Tribunale aveva riconosciuto in primo grado la penale responsabilità del ricorrente sulla base di maggiori elementi rispetto a quelli a disposizione del GIP quando questi si era pronunciato sui gravi indizi di colpevolezza. Quanto all'asserita provenienza lecita del denaro utilizzato per diverse operazioni, correttamente è stata ricordata la giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, P.v. 276216), sicché nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nell'aver considerato non determinante il rilievo che il bar [OSCURATO:SOCIETA], poi denominato [OSCURATO:PERSONA], fosse stato notoriamente da tempo acquistato dalla famiglia Ursino, con denaro che si assume di provenienza lecita. Correttamente, peraltro, la sentenza impugnata ha rilevato che l'Ursino, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza ormai definitiva, è stato riconosciuto responsabile, tra l'altro, del reato in questa sede contestato al Muro, riconoscendosi il carattere fittizio del contratto di affitto di azienda tra la [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA]., e rilevando che, proprio nel giudizio nei confronti dell'Ursino, questa Corte di legittimità ha ribadito non essere necessaria una verifica dell'idoneità concreta della fittizia intestazione a sottrarre il bene a potenziali misure di prevenzione. Questa Corte (Sez. 6, n. 37640 del 23/6/2021, Ursino, n.nn.) ha, infatti, rilevato che per la realizzazione del reato di cui si tratta è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni od altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. In questo senso si è ormai attestata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270087; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035; Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Galliano, Rv. 269545; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200; Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, dep. 2016, Scriva, Rv. 266386), abbandonando la tesi della necessità dell'accertamento della concreta capacità elusiva dell'intestazione fittizia, affacciatasi in passato in alcune pronunce minoritarie (Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzì, Rv. 265408, citata dalla ricorrente; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254528). Soprattutto, senza incorrere in alcun vizio logico la Corte territoriale ha attribuito assorbente rilevanza all'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui tra il l'Ursino ed il Muro sarebbe stato stipulato un contratto di affitto con il patto di riscatto dell'azienda per la rilevante somma complessiva di 330.000 euro, senza la redazione di alcuna scrittura privata a latere del contratto notarile, di cui entrambi avessero la disponibilità, nessun valore potendo attribuirsi ad un mero appunto manoscritto privo di sottoscrizioni e di data certa rinvenuto, peraltro, in possesso dell'Ursino e non del Muro, né tali elementi appaiono superabili alla luce della mera intestazione del 10% delle quote dell'azienda in favore del Muro. Deve rilevarsi, inoltre, che il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. - già art. 12 quinques D.L. 306/1992 - si consuma con l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o "altre utilità", al fine di eludere disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In tale nozione ben può rientrare anche l'intestazione fittizia al Ceresa delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]., locataria del bene, in quanto, nonostante l'accertata disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dell'Ursino, anche un contratto di locazione è idoneo ad integrare l'attribuzione fittizia della disponibilità di "altre utilità", atteso che lo stesso potrebbe sopravvivere anche in caso di sequestro e, poi, di confisca del bene. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata ha dato anche adeguatamente conto del riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, ravvisato nelle circostanze che indicavano il Muro come necessariamente consapevole della finalità di eludere eventuali misure di prevenzione. Tra queste, si è evidenziato innanzitutto il rapporto strettissimo tra il ricorrente e l'Ursino, rivelato dall'intercettazione di oltre 1500 telefonate tra i due in poco più di un anno; inoltre, la sentenza ha valorizzato le dimensioni ridotte del centro, Bardonecchia, nel quale il ricorrente viveva sin dal 1992, con conseguente consapevolezza dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, così come il ricorrente era consapevole della stretta parentela tra l'Ursino con lo zio [OSCURATO:PERSONA], fratello della madre, indicato come appartenente alla mafia. Lo stesso Muro, del resto, oltre ad ammettere - con dichiarazioni spontanee rese in udienza preliminare - la sua consapevolezza della tendenza dell'Ursino ad intestare a persone di fiducia le sue attività commerciali, ha ammesso anche che in paese si diceva che il [OSCURATO:PERSONA] potesse appartenere ad una famiglia mafiosa, eppure ha riferito di aver svolto lavori come elettricista sia nell'abitazione di questo che in quella dell'Ursino, per il quale ha svolto anche funzioni di autista accompagnandolo a Torino quando incontrava membri della famiglia Crea, attinta da diversi provvedimenti giudiziari per il reato di associazione mafiosa. Valorizzando tali elementi, la Corte territoriale ha mostrato di non ritenere determinante la dedotta assenza di precedenti provvedimenti di prevenzione nei confronti dell'Ursino, ed il mancato coinvolgimento dello stesso in noti procedimenti giudiziari quali l'operazione Minotauro e l'operazione [OSCURATO:PERSONA], così come legittimamente è stata ritenuta non determinante l'assenza di richieste di misure di prevenzione con riferimento al bar fittiziamente gestito dal ricorrente o ad altri beni, atteso anche che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento. (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021 Rv. 282645). 3. Inammissibile, infine, è anche il motivo di ricorso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio del ricorrente, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando giustificato il modesto divario dal minimo edittale con riferimento alla gravità del fatto, al valore economico dell'impresa oggetto di intestazione fittizia, che "generava ottimi utili" e ad una valutazione della capacità a delinquere del ricorrente, fondata anche sulle sue frequentazioni. 4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deliberato in camera d
Sentenza Cassazione n. 23262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris