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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19899/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo - che deduce la violazione della legge penale e processuale penale - nella parte in cui censura il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 cod. pen. è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l'erronea riqualificazione del fatto, poiché, così come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, non ha avuto luogo alcuna riqualificazione da parte del Giudice di merito; considerato che il secondo motivo - con il quale si denunciano la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali- e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici; parimenti, quanto alla recidiva, la motivazione ha indicato in maniera puntuale i dati che hanno condotto a disattendere anche in parte qua l'appello, facendo riferimento sia alla specifica biografia criminale dell'imptuato (anche alla luce dei benefici ottenuti) sia allo specifico fatto in imputazione e alla sua commissione in costa di sottoposizione a misura cautelare personale; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo - che deduce la violazione della legge penale e processuale penale - nella parte in cui censura il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 cod. pen. è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta l'erronea riqualificazione del fatto, poiché, così come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, non ha avuto luogo alcuna riqualificazione da parte del Giudice di merito; considerato che il secondo motivo - con il quale si denunciano la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando che l'imputato ha riportato numerosi precedenti penali- e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici; parimenti, quanto alla recidiva, la motivazione ha indicato in maniera puntuale i dati che hanno condotto a disattendere anche in parte qua l'appello, facendo riferimento sia alla specifica biografia criminale dell'imptuato (anche alla luce dei benefici ottenuti) sia allo specifico fatto in imputazione e alla sua commissione in costa di sottoposizione a misura cautelare personale; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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