CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli264 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C.S.A.S.;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -Numero registro generale 29058/2022avverso la sentenza n. 675/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 8822/2026MESSINA, depositata il 26/09/2022 R.G.N. 165/2020;Data pubblicazione 08/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diMessina, in parziale riforma della sentenza (parziale) di primogrado ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere aRosaria [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 35.371,80, oltre accessori,a titolo di differenze retributive (comprensive di TFR), relativeal periodo decorrente dall’aprile 2005 al 31 dicembre 2006,antecedente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con lasocietà avvenuta far data dal gennaio 2007.2. La Corte di merito, in dissenso dal primo giudice, haritenuto dimostrata dalla prova orale l’instaurazione di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato inrelazione all’attività di segretaria prestata dalla lavoratrice infavore della società a decorrere dall’aprile 2005.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoDiagnostica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla basedi cinque motivi; la parte intimata ha depositato controricorsocon ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; la ricorrenteprincipale ha depositato controricorso avverso il ricorsoincidentale.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.5. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.Numero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ricorso principale1. Con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrentededuce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata per omessa integrazione del contraddittorio neiconfronti dell’Inps, litisconsorte necessario in relazione alladomanda di regolarizzazione contributiva concernente il periodoaprile 2005/gennaio 2007.2. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile perdifetto di interesse ad impugnare in capo all’odierna ricorrente,in difetto di una statuizione di condanna alla regolarizzazionecontributiva rispetto alla quale far valere la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c., nonché, ai sensidell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fattocontroverso e decisivo e ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4c.p.c. violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. La sentenzaimpugnata è censurata per non avere la Corte territoriale datoconto dell’ accertamento dell’elemento qualificante lasubordinazione rappresentato dall’assoggettamento dellalavoratrice alle direttive altrui e per non essere il ragionamentopresuntivo stato affidato a un insieme di indizi gravi, precisi econcordanti, avendo la sentenza impugnata mostrato divalorizzare unicamente il criterio rappresentato dalla presenzadella [OSCURATO:PERSONA] nei locali della società; in concorrenteprospettiva assume l’omesso esame dei dati fattuali cheNumero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/2026avevano indotta la Corte di merito a ricondurre la coNnumcrereo tdai r accolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026fattispecie nell’ambito della previsione dell’art. 2094 c.c. (ricorso, pag. 17) e apparenza di motivazione in ordine aglielementi fattuali destinati a sorreggere l’accertamento dellanatura subordinata del rapporto di lavoro.4. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 116 c.p.c. denunziando l’error inprocedendo del giudice di appello determinato dalla illegittima,mancata idonea valutazione degli atti e delle prove presenti nelgiudizio e non richiamate nella loro complessiva comparazioneai fini della decisione. In particolare contesta la valutazione diintrinsecamente inidonee ad offrire elementi ricostruttivi inmerito alla sussistenza della subordinazione.5. Il secondo e terzo motivo di ricorso, esaminaticongiuntamente per connessione, sono fondati.5.1. La Corte di appello ha osservato che i testi di partericorrente escussi in primo grado avevano reso dichiarazionisufficientemente dettagliate e che non vi erano elementi perritenere in capo ad essi una volontà di compiacere la ricorrente;su questa base ha ritenuto accertata la sussistenza di unrapporto di lavoro continuativo di natura subordinatasubordinato (sentenza, pag. 7, primo cpv).5.2. Il ragionamento decisorio seguito dalla Corte di meritoè carente; in esso difettano infatti sia il momento ricostruttivodelle concrete modalità di svolgimento del rapporto tra le partisia il momento valutativo concernente la riconducibilità dellostesso al parametro dell’art. 2094 c.c..Numero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/20265.3. La sentenza impugnata mostra infatti di “affNiudmaerros dii” r accolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026completamente alle deposizioni testimoniali richiamate senzaspecificare quale è l’accertamento che dalle stesse ha tratto inrelazione alla sussistenza degli elementi tipici dellasubordinazione, quali l’assoggettamento al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro o degli elementiindiziari che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimitàconsentono, complessivamente valutati, di ritenere in viapresuntiva la riconducibilità del rapporto all’area regolatadall’art. 2094 c.c.5.4. E’ noto infatti che secondo l’art. 2094 c.c. ciò checonnota il rapporto di lavoro subordinato è il vincolo disoggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo edisciplinare del datore di lavoro, il quale discendedall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di unaassidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delleprestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo vaconcretamente apprezzata con riguardo alla specificitàdell'incarico conferito al lavoratore e al modo della suaeconomicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto dilavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo ( Cass.n. 2728/2010, n. 13448 /2003, Cass. n. 8254/2002, Cass. n.14664/2001, Cass. n. 4036/2000, Cass. n. 326/1996) . Quandol'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttivealtrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiaritàdelle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale oprofessionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorrefare riferimento a criteri complementari e sussidiari - comequelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni,Numero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/2026dell'osservanza di un orario determinato, del versameNunmteoro dai r accolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore diuna sia pur minima struttura imprenditoriale - che, priviciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmentecome indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 5436/2019,Cass. n. 13858/2009, Cass. n. 10043/2004, Cass. n.3471/2003, Cass. n. 11182/2000, Cass. Sez. Un. n. 379/1999).5.5. La sentenza impugnata non è conforme a tali indicazioniin quanto la qualificazione giuridica del rapporto tra le parti intermini di subordinazione non è mediata, come indispensabile,dal riferimento, in relazione alla concreta fattispecie, ad alcunodei parametri indicati.A tanto consegue la cassazione in parte qua della decisionecon rinvio per il riesame della fattispecie in conformità delleindicazioni che precedono.6. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce ai sensidell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 157 e246 c.p.c. per avere la sentenza impugnata rilevato la incapacitàa deporre della teste addotta dalla società e socia dellamedesima, pur in assenza di espressa eccezione di controparte;rappresenta che in ogni caso la qualità di socia accomandantedella teste in questione non implicava la incapacità atestimoniare stante la separazione del relativo patrimonio daquello della società e l’esclusione di responsabilità illimitatariferita alla sola veste di socio accomandatario.Numero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/20267. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di pertNinumeenroz dai r accolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026con le ragioni della decisione.7.1. La sentenza impugnata non contiene infatti alcunaspecifica affermazione di incapacità a testimoniare della testeaddotta dalla società, essendosi limitata a svolgere unavalutazione di inattendibilità complessiva della relativadeposizione valorizzando a tal fine la circostanza del ruolo disocia della società, senza tuttavia operare alcunapretermissione della deposizione né, tanto meno, rilevarne lanullità per difetto di capacità a testimoniare.8. Il quinto motivo di ricorso, che deduce ai sensi dell’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 198, 414, 421,437 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere accoltola domanda di differenze retributive pur in difetto dellaproduzione e della indicazione del contrato collettivo dicategoria applicabile, contratto che asserisce irritualmenteacquisito dal consulente tecnico d’ufficio, è assorbitodall’accoglimento del secondo e del terzo motivo.9. Infine non si configura quale autonomo motivo di ricorsoper cassazione la “segnalazione” di errore materiale attinente alquantum per il quale la parte assume che proporrà istanza dicorrezione al giudice di secondo grado ( ricorso pag.28 e sg.)Ricorso incidentale10. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] DiCiuccio deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione dell’art. 2099 c.c., dell’art. 36 Cost. e deicontratti e accordi collettivi di lavoro; sostiene che la Corteterritoriale, giusta la richiesta formulata nell’atto introduttivoNumero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/2026doveva riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] le chieste diffNeurmeenroz dei r accolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026retributive non solo per il periodo non regolarizzato ma ancheper il periodo regolarizzato.11. Il motivo è inammissibile.11.1. La Corte di merito, nello storico di lite ha affermato,per quel che qui rileva, che la originaria domanda dellalavoratrice concerneva le sole differenze retributive relative alperiodo non regolarizzato ( sentenza, pag. 2 , 1° cpv) e quantoall’inquadramento ha osservato che l’inquadramento richiestonon era mai stato specificamente indicato al consulente poichémai contestato dalla ricorrente in primo grado; ha pertantoritenuto che non potesse che farsi riferimento proprio a quellobuste paga in atti.11.2. La censura articolata con il motivo in esame, cheassume esservi stata domanda anche di differenze retributivein relazione al periodo regolarizzato, al di là della formaleindicazione in rubrica del vizio denunziato come riferibile all’art.360, comma 1 n. 3 c.p.c., si configura quale denunzia diviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunziato ex art. 112 c.p.c. intesa quindi a far valere undifetto di attività del giudice di merito ai sensi dell’ar. 360,comma 1 n. 4 c.p.c..11.3. Ciò posto le ragioni di inammissibilità del motivo inesame risiedono nel difetto di specificità in relazione al concretovizio denunziato. Secondo consolidati arresti del giudice dilegittimità, infatti l'esercizio del potere di esame diretto deglidenunciato un "error in procedendo", come nel caso di specie,Numero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/2026presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parteN ruimpeoror dti ir accolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, glielementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoitermini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così daconsentire alla Corte di effettuare il controllo sul correttosvolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generaliverifiche degli atti (v. tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass.n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015). In particolare, è statoprecisato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso,che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso percassazione nei loro esatti termini e non genericamente o perriassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica,altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei qualil'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto,non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte dicassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto puòesaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperatoall'onere di indicarli compiutamente, non essendo essalegittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014,Cass. n. 6361/2007).Numero registro generale 29058/202211.4. Il mancato assolvimento degli oneri prescritti al fineN umero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 8822/2026della valida deduzione del vizio in concreto denunziato, giustificaData pubblicazione 08/04/2026la statuizione di inammissibilità.12. Da tutto quanto sopra consegue l’accoglimento delsecondo e del terzo motivo del ricorso principale, assorbito ilquinto e dichiarati inammissibili il primo ed il quarto nonché ilricorso incidentale; la sentenza impugnata è cassata in partequa con rinvio alla Corte di appello di Messina in diversacomposizione alla quale è demandato il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.13. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte della parte ricorrente incidentale dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorsoprincipale, assorbito il quinto, e dichiara inammissibile il primoe il quarto motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di appello di Messina in diversa composizionealla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perNumero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/2026il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello Nsutmeesros doi r accolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026art.13, se dovuto.Roma, 21 gennaio 2026La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 29058/2022Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 8822/2026Data pubblicazione 08/04/2026