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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 29197/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04EAVB5 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONS1DERAT0 IN DIRITTO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Milano sino al 11 marzo 2021, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della sostituzione della pena con pena pecuniaria; -f ritenuto che il motivooenerico, non proponendo alcuna censura motivazionale in ordine all'adeguatezza di giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, AHMETOVIC, Rv. 276716); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04EAVB5 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONS1DERAT0 IN DIRITTO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Milano sino al 11 marzo 2021, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della sostituzione della pena con pena pecuniaria; -f ritenuto che il motivooenerico, non proponendo alcuna censura motivazionale in ordine all'adeguatezza di giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, AHMETOVIC, Rv. 276716); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 202
Sentenza Cassazione n. 29197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris