CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] marzo 1948 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 maggio 1970 avverso la sentenza n. 1505/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 4 marzo 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 10 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e hanno depositato conclusioni scritte e nota spese; Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 marzo 2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 17 ottobre 2016 dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 37), perché estinto per prescrizione, e -ha rideterminato la pena per i residui reati; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Tecno s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza e assistenza e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per aver commesso tre truffe (capi 12, 34 e 40 della rubrica accusatoria; la truffa di cui al capo 37 è stata dichiarata estinta per prescrizione) e per aver fatto parte di un'associazione, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commissione di truffe attraverso la società UVB Banco ZRT con sede a Budapest. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per avere fatto parte della suindicata associazione. Secondo entrambe le sentenze di merito, i due ricorrenti e altri concorrenti avevano costituito un'associazione per delinquere, operante in varie località del territorio italiano e a Budapest, finalizzata a commettere una serie di truffe e altri reati contro il patrimonio, utilizzando una società bancaria e finanziaria di diritto ungherese, denominata UVB Banco ZRT, priva dei necessari requisiti per agire sul mercato di riferimento. La società aveva selezionato la propria clientela nel settore imprenditoriale, trattando la concessione di consistenti mutui a favore di imprenditori, che cercavano liquidità. I richiedenti avevano anticipato a UVB Banco ZRT somme di importo elevato a titolo di commissioni e rimborso spese, ma in nessun caso avevano poi ottenuto l'effettiva erogazione delle somme promesse e solo raramente, e mai interamente, il rimborso delle somme anticipate. In alcune occasioni (oggetto delle imputazioni di truffa), UVB Banco ZRT aveva trattato la cessione di titoli azionari, rivelatisi privi di valore di scambio. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il compito di ricercare imprenditori bisognosi di liquidità e, quindi, di gestire alcune delle pratiche di finanziamento, mantenendo i rapporti con i clienti, affiancando con il proprio consapevole contributo l'attività truffaldina di [OSCURATO:PERSONA], indicato come promotore e organizzatore del sodalizio criminale, anche per la sua posizione apicale nella società UVB Banco ZRT. [OSCURATO:PERSONA] era invece considerato l'alter ego di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere nonché mancata risposta alle deduzioni sollevate con l'appello. Premesso che le sentenze di merito, sulla scorta delle dichiarazioni degli operanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], hanno descritto la società UVB Banco ZRT come -un istituto elegante e funzionale, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe ricavato la sussistenza della partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e dell'elemento psicologico del reato da una serie di dati disordinati, scollegati tra loro e dalle risultanze probatorie. Secondo la menzionata Corte la partecipazione del ricorrente all'associazione si ricaverebbe da: 1) il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i complici di [OSCURATO:PERSONA] e la lunga durata (circa quattro anni) della collaborazione tra Petrocchi e Morrone; 2) il contenuto delle conversazioni dalle quali traspariva il rapporto amichevole paritario di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], che discorrevano su come compiere le varie truffe; 3) la ricerca del maggior numero di soggetti da truffare; 4) la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a quattro truffe e l'apporto causale alle stesse (aver riferito alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che nell'oscuramento del sito Internet di UVB Banco ZRT [OSCURATO:PERSONA] era la parte lesa; aver proposto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento di tre milioni in luogo di uno; avere assunto la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]). Tuttavia, dalle sentenze di merito emergerebbe pacificamente che i contatti e i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] si limitavano esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA] e non agli altri coimputati, tra l'altro tutti organicamente inseriti nella compagine societaria della Banca, ad eccezione proprio del Petrocchi, che ne era estraneo, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, il rapporto del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] risalirebbe al 2006, quando quest'ultimo venne presentato a Petrocchi da un poliziotto come persona perbene, che si occupava di varie attività imprenditoriali, oltre ad essere molto conosciuto nell'ambito di attività benefiche e di volontariato. La sentenza, inoltre, si limiterebbe a menzionare una sola conversazione, quella del 9 aprile 2014, ritenendo che nella stessa Petrocchi e Morrone parlassero delle modalità truffaldine, ma nelle conversazioni captate si sarebbe parlato solo di lavoro e non vi sarebbe alcun riferimento a condotte o progetti truffaldini. Il materiale intercettativo costituirebbe nel suo complesso un'evidente prova a discarico, da cui si evincerebbe sia che Petrocchi percepiva UVB Banco ZRT come una vera banca, che avrebbe dovuto movimentare dei denari, sia che il ricorrente parlava della stessa, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], come la "tua struttura", la "tua banca", senza dire la "nostra struttura" la "nostra banca". [OSCURATO:PERSONA] nel suo esame avrebbe confermato i rapporti di amicizia con il ricorrente e l'estraneità di quest&iltimo rispetto a UVB Banco ZRT, atteso che il ricorrente interveniva solamente nella fase di presentazione dei clienti. Quanto al dato della ricerca del maggior numero di soggetti da truffare, non si capirebbe da dove sarebbe stata ricavata tale-affermazione, posto ch-e non risulterebbe agli atti alcun impegno spasmodico dell'imputato per la ricerca dei clienti. Di contro, in assoluta buona fede e nella convinzione che l'amico [OSCURATO:PERSONA] fosse veramente presidente di una banca, il ricorrente, nel lungo arco di quattro anni, aveva proposto 2 o 3 imprenditori, suoi conoscenti, e persino la figlia, che necessitavano di finanziamento. La sentenza avrebbe poi travisato il dato delle condizioni psicofisiche del ricorrente, avendo errato nel ritenere che i problemi fossero sorti dopo i fatti e non avendo valutato che i disturbi, di cui è affetto il ricorrente, compromettono le capacità di attenzione e di pianificazione delle azioni, come sostenuto dal suo medico curante. In definitiva, il ricorrente: avrebbe avuto unicamente rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; non sarebbe andato alla ricerca di clienti, che semmai venivano presentati a Morrone in quanto suoi amici o familiari; non sarebbe stato inserito all'interno della banca; sarebbe stato coinvolto solo in quattro episodi a fronte di centinaia di pratiche, rilevate dagli inquirenti; avrebbe agito sempre nella consapevolezza che si trattava di una struttura bancaria: tutti questi elementi sarebbero idonei ad escludere la partecipazione del ricorrente all'associazione; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'utilizzo delle dichiarazioni de relato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, dichiarato inutilizzabile quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA], che non era stata sentita, pur se la difesa ne aveva chiesto l'escussione, avrebbe confermato la sentenza di condanna, avendo sostenuto che, ai fini della responsabilità del Petrocchi, ciò che conta è che: la persona offesa abbia fatto avere a Petrocchi la documentazione per ottenere il finanziamento; Petrocchi fosse presente nell'incontro di Roma e avesse addirittura tirato fuori dalla borsa il contratto di finanziamento e che avesse rassicurato un paio di volte la persona offesa Gargano che aveva versato la somma di euro 175.000,00, dicendole che il finanziamento era in corso di erogazione. Così argomentando, secondo il ricorrente, come già indicato nell'atto d'appello, la Corte territoriale avrebbe però utilizzato prove dichiarative inutilizzabili poiché de relato e avrebbe travisato i dati probatori, non operando una corretta e completa analisi sulla credibilità della persona offesa. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non necessitava dell'intermediazione del Petrocchi, avendo un rapporto diretto con [OSCURATO:PERSONA] e con UVB Banco ZRT; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 12) e alla credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, al pari del primo giudice, avrebbe affermato che Gargano si era recato a Budapest dopo l'incontro al bar con il ricorrente e avrebbe lasciato intendere che i bonifici furono effettuati dopo l'incontro al bar; di fatto- risulterebbe il contrario e cioè che i bonifici furono effettuati dopo il viaggio a Budapest, così da potersi affermare che essi sono stati effettuati non in forza di una bozza corretta a mano nel bar di Roma/ ma dopo l'incontro con Pasini, Morrone, Fioretti e in forza di un contratto stipulato a Budapest, la cui produzione sarebbe stata ritenuta irrilevante dalla Corte d'appello. Peraltro, la persona offesa non avrebbe mai citato o avrebbe citato solo marginalmente il ricorrente in querela. La Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere il teste non credibile, avendo egli reso un racconto con i seguenti elementi illogici, già indicati nell'atto d'appello: 1) incontro in un bar per sottoscrivere un importante contratto di finanziamento; 2) pagamento di una polizza assicurativa e di una commissione equity in base ad un contratto senza efficacia giuridica; 3) contratto tirato fuori dalla borsa del Petrocchi, mai raccontato prima né in querela né nel corso dell'esame; 4) rassicurazioni date dal Petrocchi sull'erogazione del finanziamento mai raccontato prima né in querela/ né nel corso dell'esame; 5) conoscenza del Petrocchi; 6) racconto contraddittorio sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel finanziamento, completamente omesso in querela e nell'esame; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e consapevole partecipazione del ricorrente al reato contestato al capo 40) e alla credibilità e attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte territoriale le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], su cui si fonda l'affermazione della responsabilità per la truffa di cui al capo 40), sarebbero riscontrate dalle produzioni documentali richiamate in sentenza, ossia dall'accordo del 9 gennaio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], persona offesa; dal contratto di finanziamento del 4 aprile 2014; dalla contabile bancaria attestante l'effettivo versamento in data 15/04/2014 della somma di 140.790 dollari da [OSCURATO:PERSONA] LTD in favore di [OSCURATO:PERSONA] KfT, società di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, l'identificazione della Griffon quale persona offesa dal reato sarebbe una mera dichiarazione, non giustificata; l'unico documento riconducibile alla suddetta società sarebbe il bonifico da essa eseguito in favore della [OSCURATO:PERSONA]: documento che però non avrebbe alcuna relazione con la richiesta di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, con la truffa; la somma versata non corrisponderebbe a quella riportata quale equity nel contratto di finanziamento e la causale del bonifico, inesistente, non fornirebbe alcun tipo di collegamento con il finanziamento. La sentenza avrebbe trascurato che [OSCURATO:PERSONA] aveva già avuto rapporti con Morrone ed aveva avuto un comportamento anomalo, come si desume da un'intercettazione telefonica in cui chiede a Morrone quale telefono stesse usando. Nel periodo in questione, inoltre, pur essendovi state attività -calVve, non sarebbe- emerso alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione del fatto che il finanziamento era seguito direttamente da Bocedi e non da Petrocchi. Bocedi, resosi conto della truffa, del resto non avrebbe chiamato Petrocchi; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e consapevole partecipazione del ricorrente al reato contestato al capo 34). Nell'atto d'appello si era sostenuto che non era stato [OSCURATO:PERSONA] a sponsorizzare [OSCURATO:PERSONA] e UVB Banco ZRT a [OSCURATO:PERSONA] ma tale [OSCURATO:PERSONA], amico di quest'ultima. Ciononostante, la Corte territoriale avrebbe ritenuto superfluo esaminare il teste Failli, pur avendo egli ha avuto un ruolo da protagonista in tutte le fasi del finanziamento e nella ricostruzione dell'intera vicenda. Peraltro, mai [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe lamentata con Petrocchi del finanziamento e della truffa. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge e nullità dell'ordinanza resa all'udienza del 17 ottobre 2016 e degli atti dipendenti, con la quale è stata revocata l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, senza nessuna motivazione in ordine alla superfluità degli stessi. Secondo il ricorrente, l'audizione dei tre testi era fondamentale, tenuto conto che il principale tema di accusa a carico dell'imputato poggerebbe sulle vicende relative al titolo [OSCURATO:PERSONA]: circostanza sulla quale i testi erano chiamati a deporre; 2) violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere la Corte d'appello dato risposta alle doglianze difensive con argomenti logici. Le telefonate, intercettate e richiamate in sentenza, sarebbero relative ad affari e non sarebbero dimostrative della volontà del ricorrente di far parte dell'associazione, indicata in imputazione, di cui egli sarebbe estraneo. Il 10 marzo 2022 è pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui sono state reiterate argomentazioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Giova ricordare - con riguardo ad entrambi i ricorsi proposti - che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non prevede la possibilità, per la Corte di cassazione, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi- e diversi parametri di-ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16.11.2006, Rv 235507; Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Rv 243247). Peraltro, questa Corte è ferma nell'affermare che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex mu/tis, Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Rv 226074). 1.2 In tale prospettiva ermeneutica, prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che le censure, rivolte al provvedimento impugnato, non sono consentite, perché non si rapportano adeguatamente alla motivazione adottata dalla Corte d'appello, scevra di vizi sindacabili in questa sede, e si risolvono nella richiesta di rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione impugnata. Difatti, la Corte territoriale ha analiticamente vagliato le deduzioni difensive sollevate nell'atto di gravame con riguardo alle truffe, ascritte all'imputato, e, dopo aver precisato che la truffa di cui al capo 37) era estinta per prescrizione (al pari della truffa di cui al capo 12, per la quale però vi era stata rinuncia alla prescrizione), ha ritenuto di condividere le valutazioni del Tribunale. In particolare, quanto alla truffa di cui al capo 12), la Corte d'appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che egli necessitava di un finanziamento e si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto che era possibile ottenerlo da una banca ungherese tramite [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto presentargli il presidente della società ungherese UVB Banco ZRT; dopo un paio di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo aveva incontrato in un bar di Roma, presente anche Petrocchi, il presidente [OSCURATO:PERSONA] e aveva firmato il contratto di finanziamento, che [OSCURATO:PERSONA] aveva estratto dalla borsa; nel corso dell'incontro al bar, sia Petrocchi che Morrone avevano rappresentato a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto versare anticipatamente a UVB Banco ZRT l'importo di euro 175.000,00; [OSCURATO:PERSONA] aveva versato tale somma con quattro bonifici e si era recato a Budapest per aprire un conto corrente presso una banca ungherese, dove sarebbe dovuto affluire il finanziamento richiesto. Nell'attesa del finanziamento Gargano si era messo in contatto un paio di volte con Petrocchi, che gli aveva detto che il finanziamento era sempre in attesa di erogazione. Giova precisare che la Corte territoriale ha aggiunto che era irrilevante se [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto o meno un ruolo nella vicenda e che ciò che contava "è che: la persona offesa avesse fatto avere a Petrocchi la documentazione per ottenere il finanziamento; Petrocchi fosse presente nell'incontro di Roma tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avesse addirittura tirato fuori dalla borsa il contratto di finanziamento e che avesse rassicurato un paio di volte la persona offesa Gargano, che aveva versato la somma di euro 175.000,00, dicendole che il finanziamento era in corso di erogazione". Alla luce di tali rilievi è evidente che, contrariamente a quanto dedotto nel secondo motivo del ricorso, la responsabilità dell'imputato per la truffa di cui al capo 12) è stata fondata su quanto dichiarato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal medesimo appreso direttamente. Relativamente al reato di truffa di cui al capo 34), la Corte d'appello ha sottolineato che la persona offesa aveva raccontato di avere chiesto a [OSCURATO:PERSONA] come fare per ottenere un finanziamento e questi l'aveva dirottata verso [OSCURATO:PERSONA], con il quale si erano svolte lunghe trattative per l'erogazione del finanziamento di tre milioni di euro, in luogo del milione di euro richiesto dalla stessa Borgheresi. Al momento della firma del contratto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano precisato che, prima di ricevere il finanziamento, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare euro 138.000,00 a UVB Banco ZRT. Una volta firmato il contratto, la sera stessa e il giorno dopo [OSCURATO:PERSONA] era stata tempestata da telefonate da parte dell'imputato, che le aveva detto sempre di fare il bonifico, anche di poco, altrimenti il contratto sarebbe decaduto e, dopo un primo bonifico di euro 20.000, [OSCURATO:PERSONA] era stata ancora tempestata di telefonate da Petrocchi ma, insospettitasi, non aveva versato più nulla. Quanto alla truffa di cui al capo 40) la Corte territoriale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che poteva aiutarlo a reperire i finanziamenti richiesti da un suo amico, tale [OSCURATO:PERSONA]. Petrocchi aveva suggerito a Genchi di costituire una società ungherese, di cui Petrocchi era divenuto amministratore, che avrebbe ricevuto il finanziamento da parte di Morrone. La società era stata costituita ma il finanziamento non era mai stato erogato. Quanto al delitto di cui all'art. 416 cod. pen, nella sentenza impugnata si afferma che l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminale si desumeva dai seguenti elementi:- dal suo coinvolgimento in almeno quattro truffe in veste di mediatore, procacciatore d'affari, collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] per l'istruttoria- e sollecitatore dell'adempimento da parte delle vittime; - dalla lunghissima durata (quattro anni) del coinvolgimento dell'imputato nella predetta attività delittuosa; - dal fatto che, dopo che era stato oscurato il sito Internet di UVB Banco ZTR l'imputato aveva detto a [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di truffa di cui al capo 37), che [OSCURATO:PERSONA] era stato parte lesa di un'arbitraria iniziativa della Guardia di finanza; dal suo intervento nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di truffa di cui al capo 34), su delega esplicita di [OSCURATO:PERSONA], proponendole di finanziarle tre milioni di euro invece del solo milione richiesto dalla vittima; dall'assunzione della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], società che era nata con lo scopo specifico di truffare la [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 40) dell'imputazione; dall'aver mentito a [OSCURATO:PERSONA] dicendogli che [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito il 50% del capitale di rischio; dal contenuto delle conversazioni telefoniche nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discorrevano su un piano amichevole e paritario delle modalità con le quali porre in essere le varie truffe. A fronte di siffatte argomentazioni le censure, articolate in tutti i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sono tese a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Solo formalmente il ricorrente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, non avendo, però, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte d'appello ha dato al contenuto delle emergenze acquisite e, in specie, i criteri impiegati per la verifica dell'attendibilità delle deposizioni dei testi. E, tuttavia, bisogna rilevare come nel ricorso, lungi dal proporsi un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, si è dedotto, in pratica, un'ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitandosi un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un ordito motivazionale logicamente completo ed esauriente.Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo -il quale, a seguito delìe modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., connma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). Giova ad ogni modo precisare che la Corte torinese ha ritenuto attendibili le persone offese dei reati di truffa, le cui dichiarazioni sono confluite in un compendio probatorio più ampio, costituto anche: - dagli esiti delle indagini svolte dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e dal capitano [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla struttura della società UVB Banco ZRT e alle operazioni di finanziamento ad essa ricollegabili; - dalle conversazioni intercettate tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]; - dalla documentazione, quale quella richiamata in ricorso dallo stesso ricorrente, ossia l'accordo del 9 gennaio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], persona offesa; il contratto di finanziamento del 4 aprile 2014; la contabile bancaria attestante l'effettivo versamento in data 15/04/2014 della somma di 140.790 dollari da [OSCURATO:PERSONA] LTD in favore di [OSCURATO:PERSONA] KfT, società di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Giova poi anche aggiungere che la Corte territoriale ha desunto la partecipazione dell'imputato all'associazione non solo dalla commissione dei reati fine ma anche da altri elementi, quali la durata delle attività illecite poste in essere; l'assunzione della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA]; le conversazioni avute con [OSCURATO:PERSONA]. In quest'ottica, deve rilevarsi che questa Corte ha già evidenziato, da un lato, che la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5, 10 n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro, che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 3/7/2013, Durand, Rv. 257800). Nel caso in esame, dalla ricostruzione delle vicende relative agli episodi di truffa, effettuata nelle sentenze di merito, emerge che esse sono state commesse dall'imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio, ed avvalendosi della società UVB Banco ZRT, strumento dell'associazione, attraverso cui si prometteva l'erogazione di finanziamenti a fronte della corresponsione di equity, senza però emetterli. Tali truffe, ad ogni modo, non sono state ritenute unici elementi da cui desumere la partecipazione del ricorrente all'associazione. Difatti, la Corte territoriale non si è fermata al solo dato storico della consumazione dei singoli reati-fine, ma, ponendo in luce altri elementi, ha contestualizzato i reati fine e li ha analizzati nella loro proiezione dinamica quali espressione di un accordo stabile finalizzato alla commissione di una pluralità indeterminata di truffe, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi. 1.3 Passando al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che le censure, sollevate nel primo motivo, sono manifestamente infondate. La Corte di appello ha ritenuto superflua l'audizione dei tre testi indicati dall'imputato, non presentarsi all'udienza dinanzi al primo giudice. Ciò in quanto "il titolo [OSCURATO:PERSONA] non era che un mezzo privo di ogni valore per tranquillizzare i soggetti truffati come spiegato a pagina 28 dell'impugnata sentenza". Deve ricordarsi che, secondo l'opzione dominante, cui il Collegio aderisce, la nullità della revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi è di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 18351 del 17/2/2012, Biagini, Rv. 252680) e, quindi, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. Infatti, il disposto dell'art. 180 cod. proc. peri. - secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo - trova un limite nella disposizione dell'art. 182, comma due, cod. proc. peri., che prevede un'eccezione alla regola della deducibilità appena Il illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo. Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire-la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo. Nel caso in esame, è lo stesso imputato a dedurre di aver sollevato la questione con l'atto d'appello e non immediatamente dopo la revoca dei testi. Difatti, dalla lettura (consentita a questo Collegio, trattandosi di questione processuale) del verbale dell'udienza del 17 ottobre 2016, in cui è stata revocata l'ordinanza annmissiva dei testi non ancora esaminati a quella data, risulta che la difesa degli imputati non ha sollevato alcuna eccezione al riguardo. L'eccezione, proposta con l'atto d'appello, è dunque tardiva. 1.4 Le censure, mosse alla sentenza impugnata nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non sono consentite. La Corte territoriale ha dato conto compiutamente delle ragioni giustificative dell'epilogo decisorio in ordine all'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli. La menzionata Corte ha infatti rilevato che il capitano della Guardia di finanza aveva spiegato il ruolo del ricorrente quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] sia quale co-gestore di UVB Banco ZRT sia quale amministratore di alcune società, facenti capo al sodalizio e incaricate essenzialmente di movimentare le azioni [OSCURATO:PERSONA], che non avevano alcun valore reale e che venivano promesse o consegnate alle vittime delle truffe a titolo di garanzia di restituzione dell'equity da loro versata a [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di rassicurarle sulla serietà dell'intera operazione e sull'assenza di rischi. La Corte d'appello ha affermato, inoltre, che dalle intercettazioni telefoniche, come richiamate alle pagine 29 e 30 della sentenza del Tribunale, appariva evidente che [OSCURATO:PERSONA], ancorché dotato di poteri di firma, era un sottoposto di [OSCURATO:PERSONA] "e aveva tessuto con quesrultimo le trame fraudolente grazie alle quali imprenditori bisognosi di finanziamento finivano per pagare all'associazione somme non irrilevanti, senza alcuna contropartita". Alla luce delle argomentazioni, contenute nella sentenza impugnata, è evidente, dunque, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine all'apporto dato dal ricorrente all'associazione, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. Né, del resto, può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendo la Corte di legittimità, come già innanzi detto, limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo seguito dal Giudice di merito, in modo da controllarne l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico.2. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato anche alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla p