CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12772/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, non supera la prova di resistenza, la cui responsabilità si è fondata prima di tutto sul possesso ingiustificato dei beni di provenienza illecita; che, quanto al terzo motivo, la fattispecie di ricettazione lieve è stata esclusa dalla Corte con valutazione di merito che ha fatto riferimento alla considerevole quantità e valore dei beni ricettati; che, quanto al quarto motivo, la Corte ha spiegato le ragioni di merito che l'hanno portata ad escludere la partecipazione del ricorrente al delitto presupposto (fg. 6 della sentenza); che, infine, la Corte ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della sanzione inflitta con congrua motivazione volta a valorizzare la gravità del fatto ed il negativo comportamento processuale del ricorrente (fg. 6 della sentenza); che tanto supera ed assorbe ogni diversa considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile che ha depositato memoria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere e