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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 07836/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, e commercializzato reiteratamente, mediante trattativa via telefono e successiva consegna sulla pubblica via, sostanze stupefacenti del tipo hashish e eroina.

Entrambi i ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Entrambi i ricorsi appaiano inammissibili.

Si osserva, infatti, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva cessione a terzi, e commercializzato reiteratamente, mediante trattativa via telefono e successiva consegna sulla pubblica via, sostanze stupefacenti del tipo hashish e eroina. Entrambi i ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Entrambi i ricorsi appaiano inammissibili. Si osserva, infatti, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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