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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12650/2026

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a dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ParnassoMichela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4147/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24152/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4145/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e sul ricorso iscritto al n. 24095/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4144/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24350/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4149/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24186/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4146/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24233/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4148/2023 depositata il 15/05/2023;e sul ricorso iscritto al n. 24439/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4150/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

Con l’avviso accertamento n.

RJE020102980/2010, emesso per l’anno2003, l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione, anche ai fini IRAP edai fini della determinazione del reddito d’impresa da imputare ai soci, l’IVAdedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione adoperazioni – ritenute soggettivamente inesistenti – di acquisto diautovetture dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., operante come “cartiera” nell’ambitodi un meccanismo di “frode carosello” posto in essere in relazioneall’importazione in Italia da paesi dell’Unione Europea di autoveicoli inregime di sospensione d’imposta.1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dalla società contribuente,in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava detraibile, ai fini del redditorelativo all’esercizio 2003, il costo complessivo di € 125.958,00, mentredichiarava non detraibile, e quindi dovuta, l’IVA pari ad € 25.191,64, oltreinteressi.

I primi giudici, rilevando che la società ricorrente aveva consultatola camera di commercio dopo l’accesso della Guardia di Finanza, neravvisava la colpa, affermando che tale comportamento aveva consentito lafrode, ma non rappresentava una partecipazione a tale illecito.

Diconseguenza, venivano ritenute deducibili dalle imposte sul reddito lefatture d’acquisto soggettivamente false, ma oggettivamente reali, mentreper l’IVA veniva confermato il disconoscimento della detrazione, conresponsabilità del cessionario limitata alla sola imposta, oltre interessi, edescluse le sanzioni.1.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita da entrambe leparti (appello principale dell’amministrazione finanziaria e appelloincidentale della società e del suo legale rappresentante), respintal’eccezione di nullità del giudizio per violazione del principio delcontraddittorio (in quanto nella medesima udienza e dallo stesso giudiceerano state trattate le controversie relative sia alla società che a tutti i soci),rigettava nel merito l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate eNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026accoglieva quello incidentale proposto dai contribuenti e, per l’effetto,dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento, sul rilievo che l’Agenziadelle Entrate non aveva dimostrato la consapevolezza, da parte della societàacquirente, della frode fiscale.1.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, e con riferimento alla sola parte in cuiha annullato il recupero dell’IVA illegittimamente detratta, oltre alle relativesanzioni ed interessi, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un motivo.La società contribuente non ha svolto difese2.

L’avviso accertamento n.

RJE020102980/2010 veniva impugnato anchedai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BrunoParnasso e [OSCURATO:PERSONA].2.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dai soci della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva parzialmente il ricorso.2.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalle parti,rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accoglieva l’appelloincidentale dei soci annullando in toto l’avviso di accertamento.2.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BrunoParnasso e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.3.

Con l’avviso n.

RJECO0101989-2010, l’Agenzia delle Entrate irrogava aMaria [OSCURATO:PERSONA] la sanzione pecuniaria di euro 37.788,00, quale autrice diviolazioni tributarie, commesse nell’anno 2003, nella qualità dirappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,che aveva ricevuto, per lo stesso anno, l’avviso di accertamento n.RJE020102980/2010.3.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20263.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n.

RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.3.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.4.

Con l’avviso di accertamento n.

TYX01P100011/2010, emesso per l’annodi imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 24% della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n.

RJE020102980emesso nei confronti della società.4.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dal [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.4.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n.

RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.4.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.5.

Con l’avviso di accertamento n.

TYX01P10009/2010, emesso per l’annodi imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditoNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026complessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 14% della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n.

RJE020102980emesso nei confronti della società.5.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dal [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.5.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n.

RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.5.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.6.

Con l’avviso di accertamento n.

TYX01P100010/2010, emesso per l’annodi posta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 24% della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n.

RJE020102980emesso nei confronti della società.6.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dal [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.6.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n.

RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20266.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.7.

Con l’avviso di accertamento n.

TYX01P00008/2010, emesso per l’annodi posta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socia al 14% della [OSCURATO:PERSONA] diCaprì [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n.

RJE020102980 emesso neiconfronti della società.6.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.6.2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n.

RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.6.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.7.

Per la decisione dei ricorsi è stata fissata l’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, il Collegio osserva che, in materia tributaria,l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cuiall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguenteautomatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente allaquota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezioneNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso unsolo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questiprospettino questioni personali.

Pertanto, tutti questi soggetti devonoessere parti dello stesso procedimento e la controversia non può esseredecisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensìgli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un casodi litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorsoproposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati imponel'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed ilgiudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari èaffetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio (Cass., Sez.

Un., 4 giugno 2008, n.14815).1.1.

Sono possibili eccezioni, in presenza di cause decise separatamente nelmerito e, ad esempio, relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito diuna società di persone e alla conseguente automatica imputazione deiredditi stessi a ciascun socio.

Così, non va dichiarata la nullità per esserestati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari(società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va dispostala riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenutodell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svoltedalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causapetendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso ilsostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamentodella rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e,quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processiNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizione dell'unicitàdella causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali),evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed ilconseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio dienergie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivodel principio del contraddittorio. (Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2017, n.29843).1.2.

Tali condizioni sussistono nel caso di specie, in cui sia in primo che insecondo grado le decisioni nei confronti della società e dei soci sono stateassunte contemporaneamente, con motivazioni analoghe e complementari,avuto riguardo al rispettivo oggetto relativo alla rettifica del reddito diimpresa 2003 della società, ai fini IRAP e IVA, quanto all’avviso diaccertamento n.

RJE020102980/2010, alla base dei processi celebrati neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci MariaCaprì, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eOrazio [OSCURATO:PERSONA], e dei processi relativi alle conseguenti riprese IRPEF pertrasparenza in corrispondenza delle quote della società possedute da MariaCaprì (avviso di accertamento n.

TYX01P00008/2010), AgamennoneParnasso (avviso di accertamento n.

TYX01P100010/2010), [OSCURATO:PERSONA] BrunoParnasso (avviso di accertamento n.

TYX01P10009/2010) e [OSCURATO:PERSONA](avviso di accertamento n.

TYX01P100011/2010).

Il giudice d’appello hamancato di rilevare il difetto di riunione in primo grado e, a sua volta, haomesso di riunire le cause avanti a lui proposte, adempimento chedev’essere senz’altro disposto in questa sede.1.3.

Inoltre, nei confronti del ricorso RGN 24095/2023 non vi è un vero eproprio litisconsorzio, ma sussiste una connessione oggettiva eNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026parzialmente soggettiva rilevante ai fini dell’art. 274 c.p.c., dal momentoche in esso [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni perl’anno di imposta 2003, con il quale l’Amministrazione finanziaria le hacontestato violazioni tributarie commesse nella qualità di legalerappresentante della società nel periodo di imposta.Per l’effetto, i ricorsi più recenti, iscritti agli RGNN. 24095/2023,24152/2023, 24186/2023, 24233/2023, 24350/2023 e 24439/2023, sonoriuniti al ricorso, più risalente, iscritto al RGN. 23850/2023.2.

Sempre in via preliminare, va dato atto che su analoghi ricorsi, relativi alperiodo di imposta 2004, proposti dalla società e dai soci, questa Corte hagià avuto occasione di pronunciarsi accogliendoli e cassando con rinvio lesentenze impugnate (cfr. ordinanza n. 22432 del 23 aprile 2025).2.1.

Ritiene questo Collegio che gli argomenti allora spesi a sostegno delladecisione siano pienamente condivisibili e debbano trovare applicazioneanche nel caso di specie.3.

Con il primo e unico motivo dei ricorsi r.g.n. 23850/2025 e r.g.n.24152/2023, di contenuto identico, l’amministrazione finanziaria deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 19, comma 1 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché dei principi affermati nellesentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in causec-354/03, 355/03 e 484/03) e 6.07.2006 (in cause c-439/04 e 440/04).3.1.

Sostiene parte ricorrente che i giudici regionali siano incorsi nelleviolazioni censurate addossando all’Amministrazione finanziaria l’onere diprovare la partecipatio fraudis in capo alla società acquirente, cioè laconsapevole partecipazione di quest’ultima ad una frode IVA del tipo“carosello” nell’ambito del commercio di autovetture provenienti daoperatori comunitari.4.

Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20264.1.

Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistentiquesta Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustiziadell’Unione Europea (CGUE, 6 settembre 2012, C-324/11; CGUE, 22 ottobre2015, C-277/14; CGUE, 19 ottobre 2017, C-101/16 e, più di recente, CGUE,1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazionefinanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'impostadimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivispecifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlousando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolvaa detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria diavere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta adevadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass.,12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).4.2.

Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai finidella ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniegodel diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'IVAche tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo,sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione deltitolo, difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione eche, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire laprova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendoincolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente riforniteNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornitadall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti siincentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesaerariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionariosapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasioneIVA e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazioneall'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbedovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, inmotivazione).4.3.

Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo ilconsolidato orientamento della Corte di Lussemburgo, deve esseresoddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, ilquale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, senon sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocavanell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazionefacente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella effettuata dadetto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'IVA (CGUE, 6 luglio2006, C-439/04 e C-440/04; CGUE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C-142/11;CGUE, 22 ottobre 2015, C-277/14).4.4.

Sul tipo di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato cheessa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idoneiad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova«certa» e incontrovertibile e che l’onere dell'Amministrazione finanziariasulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto chequesti, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spettaall’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovutoconoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'IVA e che taleconoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenutoconto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare(Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).

Pertanto, sebbene alNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizionidi operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica,nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomalidell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuateovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenzialeevasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il caratterestrutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore delmercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporticommerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazionenel tempo (Cass., Sez.

V, 2 dicembre 2015, n. 24490).4.5.

In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorataalla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica:l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezzadell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggettipromiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nellafatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (cheesige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori,proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenzedi accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, inispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutorinazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concretointermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali;il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte dirapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera,ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con unapluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera (Cass., 20 aprile 2018, n.9851, in motivazione).4.6.

Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettarel'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deveindurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sulNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022,n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n.34531).

Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di unaccorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentrasulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, daacquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dellostesso), sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali siè estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre2022, n. 28165).4.7.

Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura siaquando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, siaquando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggettidiversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nelcaso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazionisolo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa dasoggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione inessa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia statorealmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea diprincipio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto delladetrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19,comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anchenel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quellidella fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo2007, n. 5719).

In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte,l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, néassoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatturesono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapportorelativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre2013, n. 24426).

In sostanza, in caso di emissione di fatture per operazioniinesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. 6Numero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio perle finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata"dalla massa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo dicompensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alladetrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).4.8.

Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzodi frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipotriangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia diun soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onereprobatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezzada parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato alsoggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo delpagamento dell’imposta, è soddisfatto, in relazione al complesso dellecircostanze esistenti, dalla dimostrazione che l’interposto sia privo didotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata,mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria dellabuona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendoincolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta(Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass.,20 dicembre 2023, n. 35591).4.9.

Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare,oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agitoin assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di averadoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondoi criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanzedel caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una talesituazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto», stante lainesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369).

Ilcontribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementiNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cuiemergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta.

Risulta, invece,priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulleevidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostratovantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima siriferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé adimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949).Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolaritàformale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro aifini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019,n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192).

Né, a tal fine, è sufficientededurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVAcompresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamentecompatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazionesoggettivamente inesistente (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero,«di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perchérelativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità allafrode» (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018).4.10.

Tanto premesso, nella vicenda in esame la Corte regionale non hafatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei suddetti arrestigiurisprudenziali.I giudici di secondo grado, a fronte della contestazione circa l’indebitadetrazione IVA da parte della società contribuente in relazione a fattureemesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società ritenuta “cartiera” dall’Amministrazionefinanziaria sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, hannoritenuto che l’Agenzia delle Entrate non avesse adempiuto all'onere dellaprova su di essa gravante in relazione alla “dimostrazione dellaNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026consapevolezza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di essere coinvolta inun articolato meccanismo frodatorio”, con la conseguenza che “restanoindimostrati i rapporti ed i comportamenti consapevolmente collusi tral’[OSCURATO:PERSONA] e le ipotizzate "frodi carosello" imputate allasocietà fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]”.

Ancora, si afferma che “l'Ufficio accertatorenon ha compiutamente ed efficacemente dimostrato l’esistenza di uncomportamento consapevole da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] chepossa considerarsi essere partecipe con le attività illecite che, sono stateaddebitate alla citata società fornitrice degli autoveicoli”.In merito alla contribuente, i giudici di appello, anziché accertare se essaabbia adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto alfine di evitare di essere coinvolta in un meccanismo fraudolento di evasionefiscale, affermano che ha fornito un principio di prova dell’effettività delleoperazioni svolte, in quanto “risultano comunque in atti tutte le fatture,contestate dall'Ufficio come inesistenti, corredate per ognuna dell'avvenutopagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario), la copia della fatturadi rivendita dell'autoveicolo dalla [OSCURATO:PERSONA] all'acquirentefinale, oltre ad altri documenti che attestano il ricarico, di circa l’11%,conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]”; dando così rilievo ad elementineutri e irrilevanti ai fini della prova della buona fede perché coerenti con iltentativo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Inoltre, l’effettivovantaggio per i contribuenti deriva non tanto dal modesto ricarico quantopiuttosto dall’evasione, di cui il primo è sicuro indice.4.11.

Il procedimento logico-valutativo seguito dalla CommissioneTributaria Regionale non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizionedell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 c.c. e con le regole digoverno delle prove presuntive, poste dagli artt. 2727 e 2729 c.c., nei limitiin cui questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, puòcontrollare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13febbraio 2020, n. 3541).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20265.

Venendo ai restanti ricorsi riuniti e ai motivi, concernenti il vizio dimotivazione per relationem delle sentenze n. 4144/2023, n. 4149/2023, n.4146/2023, n. 4148/2023 e n. 4150/2023 (violazione degli art. 111, comma6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c.nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546del 1992, nella parte in cui rinviano acriticamente alla declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società), gli stessisono fondati e devono essere accolti.5.1.

Questa Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza, con rinvioper relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, èammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraversoun autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo aicontenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acriticaadesione al provvedimento richiamato (Cass., Sez.

V n. 4128/2026; Cass.,Sez. 5 n. 21443 del 06/07/2022, Rv. 665310-01; Cass. n. 20883/2019; n.2397/2021; n. 21443/2022).5.2.

Con specifico riferimento alla decisione di questioni in rapporto diconsequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca,questa Corte ha affermato che la sentenza può essere motivata perrelationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché lamotivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto diautonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa- causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilitàlogico-giuridica dell'innesto motivazionale (Cass., Sez.

Un., n. 14814 del4/06/2008, Rv. 603305-01; Cass., Sez.

V, n. 16440 del 18/06/2025, Rv.675385-01).5.3.

Nel caso di specie i giudici di appello non hanno fatto buon governodelle suddette regole, essendosi limitati a richiamare acriticamente laNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026pronuncia emessa nei confronti della società, senza indicarne neppure gliestremi, senza riportarne i passaggi motivazionali fatti propri e senzaanalizzare tali snodi argomentativi alla luce delle doglianze dell’appellante,di talché non è in alcun modo possibile ricostruire la ratio decidendi dellasentenza.6.

Pertanto, in accoglimento di tutti i motivi dei ricorsi, vanno cassate lesentenze impugnate, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustiziaterritorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame.

P.Q.Mla Corte, previa riunione dei ricorsi r.g.nn. 24095/2023, 24152/2023,24186/2023, 24233/2023, 24350/2023 e 24439/2023 al ricorso r.g.n.23850/2023, accoglie i ricorsi riuniti nei termini di cui in motivazione; cassale sentenze impugnate e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ParnassoMichela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4147/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24152/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4145/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e sul ricorso iscritto al n. 24095/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4144/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24350/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4149/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24186/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4146/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];e sul ricorso iscritto al n. 24233/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4148/2023 depositata il 15/05/2023;e sul ricorso iscritto al n. 24439/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4150/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Con l’avviso accertamento n. RJE020102980/2010, emesso per l’anno2003, l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione, anche ai fini IRAP edai fini della determinazione del reddito d’impresa da imputare ai soci, l’IVAdedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione adoperazioni – ritenute soggettivamente inesistenti – di acquisto diautovetture dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., operante come “cartiera” nell’ambitodi un meccanismo di “frode carosello” posto in essere in relazioneall’importazione in Italia da paesi dell’Unione Europea di autoveicoli inregime di sospensione d’imposta.1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dalla società contribuente,in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava detraibile, ai fini del redditorelativo all’esercizio 2003, il costo complessivo di € 125.958,00, mentredichiarava non detraibile, e quindi dovuta, l’IVA pari ad € 25.191,64, oltreinteressi. I primi giudici, rilevando che la società ricorrente aveva consultatola camera di commercio dopo l’accesso della Guardia di Finanza, neravvisava la colpa, affermando che tale comportamento aveva consentito lafrode, ma non rappresentava una partecipazione a tale illecito. Diconseguenza, venivano ritenute deducibili dalle imposte sul reddito lefatture d’acquisto soggettivamente false, ma oggettivamente reali, mentreper l’IVA veniva confermato il disconoscimento della detrazione, conresponsabilità del cessionario limitata alla sola imposta, oltre interessi, edescluse le sanzioni.1.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita da entrambe leparti (appello principale dell’amministrazione finanziaria e appelloincidentale della società e del suo legale rappresentante), respintal’eccezione di nullità del giudizio per violazione del principio delcontraddittorio (in quanto nella medesima udienza e dallo stesso giudiceerano state trattate le controversie relative sia alla società che a tutti i soci),rigettava nel merito l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate eNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026accoglieva quello incidentale proposto dai contribuenti e, per l’effetto,dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento, sul rilievo che l’Agenziadelle Entrate non aveva dimostrato la consapevolezza, da parte della societàacquirente, della frode fiscale.1.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, e con riferimento alla sola parte in cuiha annullato il recupero dell’IVA illegittimamente detratta, oltre alle relativesanzioni ed interessi, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato ad un motivo.La società contribuente non ha svolto difese2. L’avviso accertamento n. RJE020102980/2010 veniva impugnato anchedai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BrunoParnasso e [OSCURATO:PERSONA].2.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dai soci della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva parzialmente il ricorso.2.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dalle parti,rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accoglieva l’appelloincidentale dei soci annullando in toto l’avviso di accertamento.2.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BrunoParnasso e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.3. Con l’avviso n. RJECO0101989-2010, l’Agenzia delle Entrate irrogava aMaria [OSCURATO:PERSONA] la sanzione pecuniaria di euro 37.788,00, quale autrice diviolazioni tributarie, commesse nell’anno 2003, nella qualità dirappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,che aveva ricevuto, per lo stesso anno, l’avviso di accertamento n.RJE020102980/2010.3.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20263.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n. RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.3.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.4. Con l’avviso di accertamento n. TYX01P100011/2010, emesso per l’annodi imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 24% della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n. RJE020102980emesso nei confronti della società.4.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dal [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.4.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n. RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.4.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.5. Con l’avviso di accertamento n. TYX01P10009/2010, emesso per l’annodi imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditoNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026complessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 14% della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n. RJE020102980emesso nei confronti della società.5.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dal [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.5.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n. RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.5.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.6. Con l’avviso di accertamento n. TYX01P100010/2010, emesso per l’annodi posta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 24% della [OSCURATO:PERSONA] EliteParnasso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n. RJE020102980emesso nei confronti della società.6.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dal [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.6.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n. RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20266.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.7. Con l’avviso di accertamento n. TYX01P00008/2010, emesso per l’annodi posta 2003, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ex art. 5 TUIR, il redditocomplessivo di [OSCURATO:PERSONA], quale socia al 14% della [OSCURATO:PERSONA] diCaprì [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’avviso n. RJE020102980 emesso neiconfronti della società.6.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], accoglieva ilricorso compensando le spese.6.2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, aditadall’amministrazione finanziaria, respinta l’eccezione di nullità del giudizioper violazione del principio del contraddittorio stante l’unitaria trattazionedelle cause, rigettava l’appello richiamando la declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento n. RJECO0101989/2010, emesso nei confrontidella società per l’anno 2003, statuita con sentenza emessa in pari data dalmedesimo Collegio.6.3. [OSCURATO:PERSONA] la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.7. Per la decisione dei ricorsi è stata fissata l’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, il Collegio osserva che, in materia tributaria,l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delledichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cuiall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguenteautomatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente allaquota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezioneNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso unsolo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questiprospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devonoessere parti dello stesso procedimento e la controversia non può esseredecisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti,non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensìgli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedottanell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un casodi litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorsoproposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati imponel'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed ilgiudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari èaffetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche di ufficio (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n.14815).1.1. Sono possibili eccezioni, in presenza di cause decise separatamente nelmerito e, ad esempio, relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito diuna società di persone e alla conseguente automatica imputazione deiredditi stessi a ciascun socio. Così, non va dichiarata la nullità per esserestati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari(società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va dispostala riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenutodell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svoltedalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causapetendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso ilsostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamentodella rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e,quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processiNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicitàdella causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali),evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed ilconseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio dienergie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivodel principio del contraddittorio. (Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2017, n.29843).1.2. Tali condizioni sussistono nel caso di specie, in cui sia in primo che insecondo grado le decisioni nei confronti della società e dei soci sono stateassunte contemporaneamente, con motivazioni analoghe e complementari,avuto riguardo al rispettivo oggetto relativo alla rettifica del reddito diimpresa 2003 della società, ai fini IRAP e IVA, quanto all’avviso diaccertamento n. RJE020102980/2010, alla base dei processi celebrati neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci MariaCaprì, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eOrazio [OSCURATO:PERSONA], e dei processi relativi alle conseguenti riprese IRPEF pertrasparenza in corrispondenza delle quote della società possedute da MariaCaprì (avviso di accertamento n. TYX01P00008/2010), AgamennoneParnasso (avviso di accertamento n. TYX01P100010/2010), [OSCURATO:PERSONA] BrunoParnasso (avviso di accertamento n. TYX01P10009/2010) e [OSCURATO:PERSONA](avviso di accertamento n. TYX01P100011/2010). Il giudice d’appello hamancato di rilevare il difetto di riunione in primo grado e, a sua volta, haomesso di riunire le cause avanti a lui proposte, adempimento chedev’essere senz’altro disposto in questa sede.1.3. Inoltre, nei confronti del ricorso RGN 24095/2023 non vi è un vero eproprio litisconsorzio, ma sussiste una connessione oggettiva eNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026parzialmente soggettiva rilevante ai fini dell’art. 274 c.p.c., dal momentoche in esso [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni perl’anno di imposta 2003, con il quale l’Amministrazione finanziaria le hacontestato violazioni tributarie commesse nella qualità di legalerappresentante della società nel periodo di imposta.Per l’effetto, i ricorsi più recenti, iscritti agli RGNN. 24095/2023,24152/2023, 24186/2023, 24233/2023, 24350/2023 e 24439/2023, sonoriuniti al ricorso, più risalente, iscritto al RGN. 23850/2023.2. Sempre in via preliminare, va dato atto che su analoghi ricorsi, relativi alperiodo di imposta 2004, proposti dalla società e dai soci, questa Corte hagià avuto occasione di pronunciarsi accogliendoli e cassando con rinvio lesentenze impugnate (cfr. ordinanza n. 22432 del 23 aprile 2025).2.1. Ritiene questo Collegio che gli argomenti allora spesi a sostegno delladecisione siano pienamente condivisibili e debbano trovare applicazioneanche nel caso di specie.3. Con il primo e unico motivo dei ricorsi r.g.n. 23850/2025 e r.g.n.24152/2023, di contenuto identico, l’amministrazione finanziaria deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 19, comma 1 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché dei principi affermati nellesentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in causec-354/03, 355/03 e 484/03) e 6.07.2006 (in cause c-439/04 e 440/04).3.1. Sostiene parte ricorrente che i giudici regionali siano incorsi nelleviolazioni censurate addossando all’Amministrazione finanziaria l’onere diprovare la partecipatio fraudis in capo alla società acquirente, cioè laconsapevole partecipazione di quest’ultima ad una frode IVA del tipo“carosello” nell’ambito del commercio di autovetture provenienti daoperatori comunitari.4. Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20264.1. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistentiquesta Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustiziadell’Unione Europea (CGUE, 6 settembre 2012, C-324/11; CGUE, 22 ottobre2015, C-277/14; CGUE, 19 ottobre 2017, C-101/16 e, più di recente, CGUE,1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazionefinanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'impostadimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivispecifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlousando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta,della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolvaa detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria diavere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta adevadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto,secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto allecircostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass.,12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).4.2. Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai finidella ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniegodel diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'IVAche tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo,sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione deltitolo, difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione eche, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire laprova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendoincolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente riforniteNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornitadall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti siincentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesaerariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionariosapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasioneIVA e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazioneall'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbedovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, inmotivazione).4.3. Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo ilconsolidato orientamento della Corte di Lussemburgo, deve esseresoddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, ilquale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, senon sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocavanell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazionefacente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella effettuata dadetto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'IVA (CGUE, 6 luglio2006, C-439/04 e C-440/04; CGUE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C-142/11;CGUE, 22 ottobre 2015, C-277/14).4.4. Sul tipo di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato cheessa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idoneiad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova«certa» e incontrovertibile e che l’onere dell'Amministrazione finanziariasulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto chequesti, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spettaall’Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovutoconoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'IVA e che taleconoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenutoconto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare(Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione). Pertanto, sebbene alNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizionidi operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica,nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomalidell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuateovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenzialeevasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il caratterestrutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore delmercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporticommerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazionenel tempo (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 24490).4.5. In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorataalla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica:l'acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezzadell'eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggettipromiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nellafatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (cheesige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori,proprio per verificarne l'effettività), poco importa se giustificata da esigenzedi accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, inispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutorinazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concretointermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali;il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte dirapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera,ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con unapluralità di soggetti aventi la qualità di cartiera (Cass., 20 aprile 2018, n.9851, in motivazione).4.6. Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettarel'esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deveindurre l'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sulNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022,n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n.34531). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di unaccorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentrasulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, daacquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dellostesso), sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali siè estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre2022, n. 28165).4.7. Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura siaquando l'emittente della fattura non sia un soggetto passivo di imposta, siaquando la falsità delle fatture riguardi operazioni avvenute tra soggettidiversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nelcaso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazionisolo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa dasoggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione inessa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente sia statorealmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea diprincipio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto delladetrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19,comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anchenel caso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quellidella fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo2007, n. 5719). In tal caso, infatti, come evidenziato da questa Corte,l'imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, néassoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, in quanto le fatturesono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapportorelativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30 ottobre2013, n. 24426). In sostanza, in caso di emissione di fatture per operazioniinesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. 6Numero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio perle finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata"dalla massa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo dicompensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alladetrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).4.8. Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzodi frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipotriangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia diun soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onereprobatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezzada parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato alsoggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo delpagamento dell’imposta, è soddisfatto, in relazione al complesso dellecircostanze esistenti, dalla dimostrazione che l’interposto sia privo didotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata,mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria dellabuona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendoincolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta(Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass.,20 dicembre 2023, n. 35591).4.9. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare,oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agitoin assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di averadoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondoi criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanzedel caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in una talesituazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto», stante lainesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369). Ilcontribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementiNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cuiemergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece,priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulleevidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostratovantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima siriferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé adimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949).Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolaritàformale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro aifini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., dicembre 2019,n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192). Né, a tal fine, è sufficientededurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVAcompresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamentecompatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un'operazionesoggettivamente inesistente (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero,«di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perchérelativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità allafrode» (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018).4.10. Tanto premesso, nella vicenda in esame la Corte regionale non hafatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei suddetti arrestigiurisprudenziali.I giudici di secondo grado, a fronte della contestazione circa l’indebitadetrazione IVA da parte della società contribuente in relazione a fattureemesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società ritenuta “cartiera” dall’Amministrazionefinanziaria sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, hannoritenuto che l’Agenzia delle Entrate non avesse adempiuto all'onere dellaprova su di essa gravante in relazione alla “dimostrazione dellaNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026consapevolezza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di essere coinvolta inun articolato meccanismo frodatorio”, con la conseguenza che “restanoindimostrati i rapporti ed i comportamenti consapevolmente collusi tral’[OSCURATO:PERSONA] e le ipotizzate "frodi carosello" imputate allasocietà fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]”. Ancora, si afferma che “l'Ufficio accertatorenon ha compiutamente ed efficacemente dimostrato l’esistenza di uncomportamento consapevole da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] chepossa considerarsi essere partecipe con le attività illecite che, sono stateaddebitate alla citata società fornitrice degli autoveicoli”.In merito alla contribuente, i giudici di appello, anziché accertare se essaabbia adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto alfine di evitare di essere coinvolta in un meccanismo fraudolento di evasionefiscale, affermano che ha fornito un principio di prova dell’effettività delleoperazioni svolte, in quanto “risultano comunque in atti tutte le fatture,contestate dall'Ufficio come inesistenti, corredate per ognuna dell'avvenutopagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario), la copia della fatturadi rivendita dell'autoveicolo dalla [OSCURATO:PERSONA] all'acquirentefinale, oltre ad altri documenti che attestano il ricarico, di circa l’11%,conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA]”; dando così rilievo ad elementineutri e irrilevanti ai fini della prova della buona fede perché coerenti con iltentativo di far apparire reale un'operazione fittizia. Inoltre, l’effettivovantaggio per i contribuenti deriva non tanto dal modesto ricarico quantopiuttosto dall’evasione, di cui il primo è sicuro indice.4.11. Il procedimento logico-valutativo seguito dalla CommissioneTributaria Regionale non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizionedell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 c.c. e con le regole digoverno delle prove presuntive, poste dagli artt. 2727 e 2729 c.c., nei limitiin cui questa Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, puòcontrollare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13febbraio 2020, n. 3541).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/20265. Venendo ai restanti ricorsi riuniti e ai motivi, concernenti il vizio dimotivazione per relationem delle sentenze n. 4144/2023, n. 4149/2023, n.4146/2023, n. 4148/2023 e n. 4150/2023 (violazione degli art. 111, comma6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c.nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546del 1992, nella parte in cui rinviano acriticamente alla declaratoria di nullitàdell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società), gli stessisono fondati e devono essere accolti.5.1. Questa Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza, con rinvioper relationem a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, èammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraversoun autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo aicontenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acriticaadesione al provvedimento richiamato (Cass., Sez. V n. 4128/2026; Cass.,Sez. 5 n. 21443 del 06/07/2022, Rv. 665310-01; Cass. n. 20883/2019; n.2397/2021; n. 21443/2022).5.2. Con specifico riferimento alla decisione di questioni in rapporto diconsequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca,questa Corte ha affermato che la sentenza può essere motivata perrelationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché lamotivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto diautonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa- causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilitàlogico-giuridica dell'innesto motivazionale (Cass., Sez. Un., n. 14814 del4/06/2008, Rv. 603305-01; Cass., Sez. V, n. 16440 del 18/06/2025, Rv.675385-01).5.3. Nel caso di specie i giudici di appello non hanno fatto buon governodelle suddette regole, essendosi limitati a richiamare acriticamente laNumero registro generale 23850/2023Numero sezionale 3614/2026Numero di raccolta generale 12650/2026Data pubblicazione 05/05/2026pronuncia emessa nei confronti della società, senza indicarne neppure gliestremi, senza riportarne i passaggi motivazionali fatti propri e senzaanalizzare tali snodi argomentativi alla luce delle doglianze dell’appellante,di talché non è in alcun modo possibile ricostruire la ratio decidendi dellasentenza.6. Pertanto, in accoglimento di tutti i motivi dei ricorsi, vanno cassate lesentenze impugnate, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustiziaterritorialmente competente, in diversa composizione, per un nuovo esame. P.Q.Mla Corte, previa riunione dei ricorsi r.g.nn. 24095/2023, 24152/2023,24186/2023, 24233/2023, 24350/2023 e 24439/2023 al ricorso r.g.n.23850/2023, accoglie i ricorsi riuniti nei termini di cui in motivazione; cassale sentenze impugnate e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris