Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:453
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]443/02
Procedimento penale
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone)
«Art. 28 CE — Direttiva 98/8/CE — Immissione sul mercato di prodotti biocidi — Provvedimento nazionale che impone l’autorizzazione
per l’immissione sul mercato di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Limitazione dell’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi — Direttiva
98/8 relativa ai biocidi — Nozione di biocidi — Tavolette di legno di cedro rosso — Inclusione — Normativa nazionale che subordina
l’immissione sul mercato a previa autorizzazione — Ammissibilità
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 2, n. 1, lett. a), e art. 3, n. 2, lett. ii)]
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Biocidi — Direttiva 98/8 — Prodotto immesso sul mercato in uno Stato membro senza previa
autorizzazione — Normativa di un altro Stato membro che subordina ad autorizzazione la commercializzazione dello stesso prodotto
— Ammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/8, art. 4, n. 1)
3.
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente — Normativa nazionale che vieta
l’immissione sul mercato di biocidi senza previa autorizzazione — Giustificazione — Tutela della salute — Proporzionalità
del provvedimento — Ammissibilità
(Artt. 28 CE e 30 CE)
1. L’art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva 98/8, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, non osta a che uno Stato
membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali
antitarme.
Tali tavolette, infatti, non possono essere considerate prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base» a fini biocidi,
in modo da essere commercializzate in uno Stato membro senza previa autorizzazione o registrazione, ma devono essere qualificate
come «biocidi» ai sensi della direttiva 98/8, laddove sono stati venduti come prodotti antitarme, contenenti un principio
attivo provocante un effetto repellente nei confronti di tali lepidotteri e fanno parte di uno dei tipi di biocidi presenti
nell’elenco redatto all’allegato V della stessa direttiva. In proposito, la circostanza che l’effetto repellente di un principio
attivo sia naturale non può escludere la qualificazione delle tavolette di cui trattasi come «biocidi».
(v. punti 28, 30, 32-33, dispositivo 1)
2. L’art. 4, n. 1, della direttiva 98/8, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, non osta a che uno Stato membro assoggetti
a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme, legalmente
commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest’ultimo Stato.
(v. punto 39, dispositivo 2)
3. Un regime nazionale che assoggetta a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro rosso
con proprietà naturali antitarme, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o
registrazione in quest’ultimo Stato, costituisce una misura di effetto equivalente in contrasto con l’art. 28 CE, misura che
può però ritenersi giustificata per motivi attinenti alla tutela della salute ai sensi dell’art. 30 CE, qualora siffatto regime
di autorizzazione corrisponda al livello di tutela della sanità pubblica che lo Stato membro interessato intende garantire
con riguardo all’immissione in commercio di qualsiasi prodotto biocida e non sia quindi sproporzionato rispetto a tale obiettivo.
(v. punti 49-50, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 luglio 2004
(1)
«Art. 28 CE – Direttiva 98/8/CE – Immissione sul mercato di prodotti biocidi – Provvedimento nazionale che impone l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di tavolette di legno di cedro rosso con
proprietà naturali antitarme»
Nel procedimento C-443/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di
Pordenone nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), nonché dell'art. 28 CE,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], S. von [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e dal sig. K. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti M. Casini e F. Capelli;
–
per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström, assistita dall'avv. M. Moretto,
sentite le osservazioni orali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione presentate all'udienza dell'8 gennaio 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 20 novembre 2002, pervenuta alla Corte il 6 dicembre successivo, il Tribunale di Pordenone ha sottoposto, a
norma dell’art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1), nonché dell’art. 28 CE.
2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito del procedimento penale avviato a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della
violazione della normativa nazionale che subordina ad un’autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di
cedro rosso con proprietà naturali antitarme.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
Le definizioni
3
A termini dell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/08, per «biocidi» si intendono «[i] principi attivi e i preparati
contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere,
eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi
chimici o biologici».
4
Il n. 1, lett. b), della medesima disposizione definisce i «[b]iocidi a basso rischio» come «[b]iocidi contenenti come principio
o principi attivi solo uno o più principi tra quelli elencati nell’allegato I A e che non contengono sostanze potenzialmente
pericolose».
5
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/08, per «sostanze note» si intendono «[l]e sostanze elencate nell’allegato
I B il cui uso principale non è a scopo biocida ma che trovano alcuni impieghi secondari come biocidi, direttamente o in un
prodotto composto dalla sostanza e da un semplice diluente, che non è di per sé una sostanza potenzialmente pericolosa, e
che non sono commercializzate direttamente per l’impiego come biocidi».
6
La direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196,
pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE (GU L 154, pag. 1), alla quale fa riferimento
la direttiva 98/8, definisce le «sostanze» come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante
qualsiasi procedimento di produzione (…)».
Le norme di base
7
A termini del primo, terzo e ottavo ‘considerando’, la direttiva 98/8 è volta a istituire un regime comunitario di immissione
sul mercato dei pesticidi ad uso non agricolo (biocidi) per tener conto delle preoccupazioni sanitarie che sono alla base
delle varie normative restrittive degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia.
8
A tal fine, la detta direttiva, all’art. 3, nn. 1 e 2, così dispone:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel loro territorio se non ha
ottenuto l’autorizzazione a norma della presente direttiva.
2.
In deroga al paragrafo 1:
i)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri, previa registrazione, possono consentire la commercializzazione e l’uso di biocidi a basso rischio, a condizione
che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, sia stato presentato alle autorità competenti un fascicolo e che quest’ultimo sia
stato dalle stesse verificato.
Salvo diversa indicazione, tutte le disposizioni della presente direttiva relative all’autorizzazione si applicano anche alla
registrazione;
ii)
gli [OSCURATO:PERSONA] membri consentono la commercializzazione e l’uso di sostanze di base come biocidi una volta incluse nell’allegato
I B».
9
L’art. 4, n. 1, prima frase, della direttiva medesima prevede, con riguardo al «riconoscimento reciproco delle autorizzazioni»,
che «[f]atto salvo l’articolo 12, un biocida che sia già stato autorizzato o registrato in uno Stato membro è autorizzato
o registrato in un altro Stato membro rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal momento in cui quest’ultimo riceve
la domanda a condizione che il principio attivo del biocida sia incluso nell’allegato I o I A e sia conforme alle prescrizioni
ivi fissate».
10
In tal senso, l’allegato I deve contenere l’elenco dei principi attivi approvati a livello comunitario per essere inclusi
tra i biocidi, mentre l’allegato I A deve contenere quello dei principi attivi approvati per essere inclusi tra i biocidi
a basso rischio e l’allegato I B quello delle sostanze di base.
11
L’art. 16 della direttiva 98/8 prevede un periodo transitorio di dieci anni. Tale periodo permette, tra l’altro, la redazione
degli allegati I, I A e I B.
La normativa nazionale
Le definizioni
12
Le nozioni di «biocidi», di «biocidi a basso rischio» e di «sostanze note» sono definite nell’art. 2 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 174 (supplemento ordinario alla GURI n. 149 del 28 giugno 2000; in prosieguo: il «decreto sui biocidi»).
Le norme di base
13
Il detto decreto ha trasposto la direttiva 98/8.
14
Il decreto sui biocidi, agli artt. 3 e 4, richiede un’autorizzazione per l’immissione in commercio dei prodotti biocidi e
una registrazione per i prodotti biocidi a basso rischio. Per quanto riguarda i prodotti contenenti solo una sostanza nota,
il detto decreto consente, all’art. 5, la loro immissione in commercio e la loro utilizzazione senza autorizzazione o registrazione
sempreché risultino iscritti negli appositi elenchi predisposti in sede comunitaria.
15
L’art. 17, n. 1, del decreto sui biocidi prevede che durante il periodo di transizione previsto dall’art. 16 il Ministero
della Sanità può applicare la normativa vigente in materia di immissione in commercio dei biocidi, risultante dal D.P.R. 6
ottobre 1998, n. 392, sulla produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici (GURI n. 266 del 13 novembre
1998; in prosieguo: il «decreto sui presidi medico-chirurgici»).
16
Quest’ultimo decreto prevede, all’art. 1, un obbligo di autorizzazione per l’immissione in commercio dei prodotti insettorepellenti.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
17
Le autorità italiane avviavano un procedimento penale a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore delegato
della società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base del rilievo che tale società aveva immesso sul mercato, nel marzo 2001, 20 confezioni
di tavolette di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme provenienti dalla Germania – prodotto da considerarsi
«presidio medico-chirurgico» ai sensi del decreto sui presidi medico-chirurgici – senza aver ottenuto la previa autorizzazione
richiesta dalla normativa italiana.
18
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le tavolette di cui trattasi sono un prodotto contenente solo una «sostanza nota [sostanza
di base]» ai sensi della direttiva 98/8, che dovrebbe beneficiare, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva
medesima, della possibilità di immissione sul mercato senza autorizzazione o registrazione. In subordine, deduce il contrasto
della normativa nazionale con l’art. 28 CE.
19
Ciò considerato, il Tribunale di Pordenone ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 98/8/CE, alla luce della disciplina generale da essa introdotta nell’ordinamento
comunitario, debba essere interpretato nel senso che i termini “biocidi” e “biocidi a basso rischio” si riferiscono unicamente
a prodotti la cui funzione biocida dipenda da principi attivi inseriti nei prodotti medesimi con mezzi chimici o biologici
mediante operazioni espressamente mirate ad ottenere tale inserimento allo scopo di attribuire ai predetti prodotti una funzione
biocida.
2)
Se l’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/8/CE, alla luce della disciplina generale da essa introdotta nell’ordinamento
comunitario, debba essere interpretato nel senso che l’espressione “sostanze note [sostanze di base]” si riferisce a sostanze
che non vengono inserite in un prodotto per consentirgli di svolgere una mirata funzione biocida ma che tale funzione biocida
viene svolta in aggiunta alla funzione normalmente svolta dal prodotto durante il suo impiego (…).
3)
Se un pezzo di legno di cedro rosso, per il solo fatto di essere commercializzato come “antitarme”, possa essere classificato
come “biocida” oppure come “biocida a basso rischio” oppure come “sostanza nota”, considerato che a) il legno in questione
non è stato in alcun modo trattato né chimicamente né biologicamente, b) la sostanza dalla quale possono dipendere gli effetti
attribuiti al legno è presente naturalmente nel prodotto, c) il prodotto viene sostanzialmente commercializzato come lo si
trova in natura.
4)
Se l’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/8/CE debba essere interpretato nel senso che, soltanto se una “sostanza nota”
viene iscritta nell’elenco di cui all’allegato 1 B, la stessa può essere esentata dall’autorizzazione e dalla registrazione
previste per l’immissione in commercio negli [OSCURATO:PERSONA] membri dei prodotti di cui al citato art. 2, dispiegando così tale iscrizione
nell’elenco dell’allegato 1 B un’efficacia costitutiva a tutti gli effetti.
5)
Se l’art. 4 della direttiva 98/8/CE, con riferimento agli artt. 28 CE e 30 CE, debba essere interpretato nel senso che un
prodotto, come quello descritto nel quesito n. 3, legalmente immesso in commercio in uno Stato membro senza necessità di autorizzazione
o di registrazione in tale Stato membro, possa essere sottoposto ad autorizzazione o a registrazione in un altro Stato membro
nel quale venga successivamente commercializzato, per il fatto che lo stesso prodotto non risulta iscritto nell’elenco di
cui all’allegato 1 B della direttiva 98/8/CE».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
20
Occorre ricordare che, all’epoca dei fatti contestati nella causa principale, l’armonizzazione prevista dalla direttiva 98/8
non era stata ancora pienamente realizzata, poiché la redazione a livello comunitario degli allegati I, I A e I B della detta
direttiva, che enumerano i principi attivi il cui impiego è autorizzato nei biocidi, nei biocidi a basso rischio e nei prodotti
contenenti sostanze note, era ancora in corso. L’esame dei principi attivi notificati ai fini della loro eventuale inclusione
in tali allegati dovrebbe infatti concludersi tra il 2006 e il 2010.
21
Tuttavia, dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale
di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 e che modifica il regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag.
1), emerge che la Commissione ha redatto medio tempore un elenco di principi attivi che non sarebbero stati inclusi in tali
allegati, o perché la Commissione non ha accolto alcuna notifica per tali principi o perché non è stato manifestato interesse
in proposito da alcuno Stato membro. Dall’art. 4, n. 2, di tale regolamento, nel combinato disposto con l’allegato III del
regolamento medesimo, emerge che, a decorrere dal 1° settembre 2006, alcuni biocidi contenenti principi attivi che costituiscono
essenze naturali, quali l’olio di cedro e l’olio di legno di cedro, non potranno più essere immessi sul mercato nel territorio
degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
22
Alla luce del tenore delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, tuttavia, non occorre che la Corte esamini se il divieto
assoluto di commercializzazione di biocidi contenenti tali essenze naturali costituisca una misura proporzionata rispetto
agli obiettivi perseguiti da detta normativa comunitaria.
Sulle prime quattro questioni: l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di consentire l’immissione sul mercato di prodotti contenenti
esclusivamente «sostanze di base»
23
Con le prime quattro questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente,
se l’art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva 98/8 osti a che uno Stato membro assoggetti ad una previa autorizzazione la
commercializzazione di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale (nel prosieguo: il «regime di
previa autorizzazione oggetto della causa principale»).
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se tali tavolette possano essere considerate prodotti contenenti esclusivamente
«sostanze di base [usate] come biocidi» e possano essere, pertanto, commercializzate in Italia ai sensi dell’art. 3, n. 2,
lett. ii), della detta direttiva, senza previa autorizzazione o registrazione, ovvero debbano essere considerate «biocidi»
o «biocidi a basso rischio» ai sensi della direttiva 98/8.
24
A tal riguardo, si deve rilevare che l’art. 3, n. 2, lett. ii), della detta direttiva prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri
di consentire la commercializzazione, in assenza di previa autorizzazione o registrazione, di prodotti contenenti esclusivamente
sostanze di base, una volta che essi siano inclusi nell’allegato I B.
25
Secondo la definizione di cui all’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 98/8, per essere qualificata come «sostanza nota»
una sostanza deve soddisfare tre requisiti, vale a dire risultare nell’allegato I B, essere utilizzata principalmente per
prodotti diversi dai pesticidi, ma trovare al tempo stesso impieghi secondari come biocida, e non essere commercializzata
direttamente per l’impiego come biocida.
26
Per contro, i «biocidi» sono, secondo la definizione contenuta nel medesimo n. 1, alla lett. a), principi attivi presentati
nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e che sono destinati a distruggere, eliminare o rendere innocui gli organismi
nocivi, o impedirne l’azione, con mezzi chimici o biologici. Un elenco esaustivo dei tipi di biocidi figura all’allegato V
della direttiva 98/8.
27
Infine, il n. 1, alla lett. b), definisce i «biocidi a basso rischio» quali biocidi contenenti come principi attivi solo uno
o più principi tra quelli elencati nell’allegato I A e non contenenti sostanze potenzialmente pericolose.
28
Nella causa principale è pacifico che le tavolette di legno di cedro di cui trattasi sono state vendute come prodotti antitarme,
che contenevano olio essenziale di cedro, principio attivo che, evaporando, provoca un effetto repellente nei confronti di
tali lepidotteri e, infine, che facevano parte di uno dei tipi di prodotti presenti nell’elenco redatto all’allegato V della
direttiva 98/8. Per contro, all’epoca dei fatti contestati nella causa principale, l’ipotesi che il principio attivo contenuto
in tali tavolette, vale a dire l’olio essenziale di cedro, fosse compreso nell’allegato I A ovvero I B della detta direttiva
non poteva essere presa in considerazione, poiché la redazione di tali allegati non era stata ancora completata.
29
Ciò premesso, le dette tavolette non possono essere qualificate come prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base»
ovvero «biocidi a basso rischio» ai sensi della direttiva 98/8. Esse devono invece essere considerate come «biocidi» ai sensi
della direttiva medesima.
30
Occorre aggiungere che, in tale contesto, poco importa verificare se l’effetto repellente di un principio attivo sia naturale
ovvero sia conseguenza di una manipolazione chimica o biologica. Il solo fatto di essere una sostanza naturale non può escludere
l’esistenza di un pericolo per gli uomini, gli animali o l’ambiente. Peraltro, in forza del richiamo operato dall’art. 2,
n. 2, lett. a), della detta direttiva alle definizioni di cui all’art. 2 della direttiva 67/548, sono definiti «sostanze»
gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale ovvero ottenuti industrialmente.
31
Occorre inoltre sottolineare che attualmente è certo che le tavolette di legno di cedro come quelle di cui trattasi non sono
né prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base» né «biocidi a basso rischio» ai sensi della direttiva 98/8. Dall’allegato
III del regolamento n. 2032/2003 si evince, infatti, che l’olio essenziale di cedro non sarebbe stato incluso in uno degli
allegati – I A o I B – della detta direttiva. Nonostante la sua identificazione come «principio attivo esistente» ai sensi
del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo
16, paragrafo 2, della direttiva 98/8 (GU L 228, pag. 6), la Commissione non ha accolto alcuna notificazione al riguardo,
né uno Stato membro ha manifestato interesse in proposito.
32
Occorre conseguentemente risolvere le prime quattro questioni nel senso che l’art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva 98/8
non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro
come quelle oggetto della causa principale.
33
Tali tavolette, infatti, non possono essere considerate prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base», in modo da
essere commercializzate in Italia senza previa autorizzazione o registrazione, ma devono essere qualificate come «biocidi
» ai sensi della direttiva 98/8.
Sulla prima parte della quinta questione: l’obbligo, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, di riconoscere le autorizzazioni e registrazioni
rilasciate da un altro Stato membro
34
Con la prima parte della quinta questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 4, n. 1, della direttiva
98/8 osti a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro
come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione
o registrazione nello Stato medesimo.
35
A tal riguardo occorre rilevare che la detta disposizione prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere le autorizzazioni
e le registrazioni rilasciate da un altro Stato membro, a condizione che il principio attivo del prodotto sia incluso nell’allegato
I o I A.
36
Si deve rilevare che nella causa principale le tavolette di legno di cedro non sono assoggettate né ad un’autorizzazione per
l’immissione in commercio, né a registrazione in un altro Stato membro.
37
Inoltre, all’epoca dei fatti contestati nella causa principale, non era ancora possibile prevedere se l’olio essenziale di
cedro sarebbe stato incluso nell’allegato I o I A della detta direttiva.
38
Dall’allegato III del regolamento n. 2032/2003 risulta peraltro che l’olio di (legno di) cedro non sarebbe stato incluso nell’allegato
I o I A della direttiva medesima.
39
La prima parte della quinta questione deve essere conseguentemente risolta nel senso che l’art. 4, n. 1, della direttiva 98/8
non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro
come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione
o registrazione in quest’ultimo Stato.
Sulla seconda parte della quinta questione: il diritto alla libera circolazione delle merci
40
Con la seconda parte della quinta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 28 CE osti a che uno
Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto
della causa principale, legalmente immesse in commercio in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione
nello Stato medesimo.
41
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura degli [OSCURATO:PERSONA] membri che possa
ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere considerata come una
misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, in quanto tale, vietata dall’art. 28 CE (v. sentenze 11 luglio
1974, causa 8/74, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 837, punto 5, e 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, [OSCURATO:PERSONA], non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66).
42
Tuttavia, in assenza di misure comunitarie di armonizzazione, la libera circolazione di un prodotto può essere limitata dalle
legislazioni nazionali che si giustifichino per una delle ragioni di cui all’art. 30 CE, ovvero per motivi imperativi (sentenza
20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», [OSCURATO:PERSONA]. pag. 649, punto 8).
43
Nel prendere provvedimenti nazionali al fine di garantire la tutela della salute ai sensi dell’art. 30 CE, compete agli [OSCURATO:PERSONA]
membri decidere in merito al livello al quale essi intendono garantirne la protezione (v., in tal senso, sentenze 17 dicembre
1981, causa 272/80, Frans-[OSCURATO:PERSONA] voor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3277, punto 12; 27 giugno 1996, causa
C‑293/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3159, punto 11, e 17 settembre 1998, causa C‑400/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. p. I-5121, punto 33).
Tuttavia, tali normative nazionali devono essere proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti (v. sentenze 14 luglio 1983,
causa 174/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2445, punto 18, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
44
Nella causa principale, occorre dunque esaminare in successione quattro punti, vale a dire l’esistenza di una restrizione
ai sensi dell’art. 28 CE, l’esistenza di misure comunitarie di armonizzazione in materia, la possibilità di giustificare il
regime di previa autorizzazione oggetto della causa principale con riguardo all’art. 30 CE nonché il carattere di proporzionalità
del regime.
45
In primo luogo, si deve osservare che un regime che vieta l’immissione in commercio di biocidi senza previa autorizzazione
costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’art. 28 CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 6, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30).
46
In secondo luogo, occorre rilevare che, all’epoca dei fatti contestati, l’immissione in commercio di tavolette in legno di
cedro come quelle oggetto della causa principale non costituiva oggetto di un’armonizzazione completa a livello comunitario,
in quanto, da un canto, la redazione degli allegati I, I A e I B della direttiva 98/8 non era ancora completata e, dall’altro,
non era previsto nessun altro regime per tale prodotto. Tuttavia, a tale data, la direttiva 98/8 conteneva già la definizione
armonizzata della nozione di «biocida».
47
In terzo luogo, si deve osservare che un regime di previa autorizzazione come quello oggetto della causa principale persegue
un obiettivo che rientra nella tutela della salute ai sensi dell’art. 30 CE. Infatti, atteso che le tavolette di legno di
cedro come quelle oggetto della causa principale devono essere considerate «biocidi» ai sensi della direttiva 98/8 e che,
a termini del terzo ‘considerando’ della direttiva medesima, i biocidi possono creare rischi per le persone, gli animali e
l’ambiente in vari modi a causa delle loro proprietà intrinseche e dei relativi tipi d’impiego, un regime che impone la previa
autorizzazione alla loro immissione in commercio risponde a obiettivi di tutela della salute.
48
In quarto luogo, occorre rilevare che il regime di previa autorizzazione oggetto della causa principale è proporzionato al
legittimo scopo perseguito. Infatti, se è pur vero che tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale
possono essere immesse in commercio in Germania senza previa autorizzazione o registrazione, il fatto che uno Stato membro
imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate
(v., in tal senso, sentenza 10 maggio 1995, causa C‑384/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1141, punto 51).
49
Ciò premesso, un regime che assoggetta a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro con
proprietà naturali antitarme deve essere qualificato come misura di effetto equivalente vietata ai sensi dell’art. 28 CE.
Tuttavia, tale regime, corrispondendo al livello di tutela della sanità pubblica che lo Stato membro interessato intende garantire
con riguardo all’immissione in commercio di qualsiasi prodotto biocida e non essendo sproporzionato rispetto a tale obiettivo,
si può considerare giustificato ai sensi dell’art. 30 CE.
50
La seconda parte della quinta questione deve essere conseguentemente risolta nel senso che il fatto che uno Stato membro assoggetti
a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro come quelle oggetto della causa principale,
legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione o registrazione in quest’ultimo Stato,
costituisce una misura di effetto equivalente in contrasto con l’art. 28 CE, misura che può però ritenersi giustificata per
motivi attinenti alla tutela della salute ai sensi dell’art. 30 CE.
Sulle spese
51
Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo
a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Pordenone con ordinanza 20 novembre 2002, dichiara:
1)
L’art. 3, n. 2, lett. ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione
sul mercato dei biocidi, non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette
di legno di cedro rosso con proprietà naturali antitarme.
Tali tavolette, infatti, non possono essere considerate prodotti contenenti esclusivamente «sostanze di base», in modo da
essere commercializzate in Italia senza previa autorizzazione o registrazione, ma devono essere qualificate come «biocidi»
ai sensi della direttiva 98/8.
2)
L’art. 4, n. 1, della direttiva 98/8 non osta a che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio
di tavolette di legno di cedro con proprietà naturali antitarme, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza
necessità di autorizzazione o registrazione in quest’ultimo Stato.
3)
Il fatto che uno Stato membro assoggetti a previa autorizzazione l’immissione in commercio di tavolette di legno di cedro
come quelle oggetto della causa principale, legalmente commercializzate in un altro Stato membro senza necessità di autorizzazione
o registrazione in quest’ultimo Stato, costituisce una misura di effetto equivalente in contrasto con l’art. 28 CE, misura
che può però ritenersi giustificata per motivi attinenti alla tutela della salute ai sensi dell’art. 30 CE.
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Prima Sezione
R. Grass
P. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'italiano.